Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_16/2026
Sentenza del 4 agosto 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
istante,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
controparte,
Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
azione di disconoscimento del debito,
domanda di revisione della sentenza emanata
dal Tribunale federale svizzero il 27 aprile 2026 (4D_69/2026).
Considerando:
che statuendo il 27 aprile 2026, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, il ricorso presentato dalla A.________ Sagl contro la sentenza emanata il 5 marzo 2026 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa proposta contro la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG;
che il 2 giugno 2026 la A.________ Sagl ha presentato al Tribunale federale una domanda di revisione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che con decreto 5 giugno 2026 l'istante è invano stata invitata a versare entro il 22 giugno 2026 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 1'000.--;
che il 29 giugno 2026 è stato impartito all'istante il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 14 luglio 2026 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 29 luglio 2026 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro della domanda doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che la domanda, inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF), va decisa nella procedura semplificata a giudice unico (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti