Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_115/2026
Sentenza del 24 agosto 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Mario Verga,
opponente.
Oggetto
rigetto dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 giugno 2026
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2026.70).
Considerando:
che statuendo il 4 maggio 2026 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza con cui A.________ aveva chiesto di rigettare l'opposizione interposta da B.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 23'466.--;
che con sentenza 2 giugno 2026 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato dall'escutente, siccome privo di un qualsiasi confronto con i considerandi della decisione pretorile;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 30 giugno 2026;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il giudizio impugnato è solo suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2);
che in concreto invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alla sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, la ricorrente limitandosi in sostanza a narrare le sue vicissitudini e a liberamente discutere le decisioni di primo e secondo grado senza prendere posizione sul rimprovero di avere motivato il suo reclamo in maniera carente;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti