Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_277/2025
Sentenza del 20 giugno 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Laura Rossi,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
compravendita; difetti,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2025
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (12.2024.117).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante giudizio 22 luglio 2024 il Pretore del Distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento di una petizione 9 settembre 2016 della B.________ SA, condannato A.________ a pagarle fr. 336'578.-- oltre interessi e rigettato in via definitiva per tale somma l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo.
Con sentenza 14 aprile 2025 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un appello di A.________, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 225'060.73 oltre interessi e rigettando l'opposizione in via definitiva per tale importo.
2.
A.________ ha impugnato tale sentenza di appello dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 30 maggio 2025, postulando anche la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita parte con decreto 5 giugno 2025, il ricorso apparendo privo di possibilità di esito favorevole.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Con istanza 17 giugno 2025 il ricorrente ha postulato la " revisione del decreto di concessione dell'effetto sospensivo ex art. 123 cpv. 2 lett. a LTF ".
3.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso.
Dall'estratto del sistema di tracciamento degli invii raccomandati della posta risulta che la sentenza di appello è stata inviata dalla Corte cantonale il 15 aprile 2025 ed è stata recapitata al ricorrente il 16 aprile 2025, come da lui stesso confermato nel suo rimedio. Tale sentenza è quindi stata notificata durante le ferie giudiziarie pasquali e il termine di ricorso è così scaduto martedì 27 maggio 2025 (e non lunedì 2 giugno 2025, come affermato nel gravame). Il ricorso, consegnato alla posta svizzera soltanto il 30 maggio 2025 (art. 48 cpv. 1 LTF), risulta pertanto tardivo.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
L'evasione del gravame rende caduca l'istanza 17 giugno 2025 del ricorrente.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 giugno 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
La Cancelliera: Antonini