Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_31/2025
Sentenza del 28 gennaio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Protezione dei dati; accesso a documenti,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.1).
Fatti
A.
Il 10 febbraio 2022 la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni (Divisione) ha preso posizione, considerandola irricevibile ai sensi della legge ticinese sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), su un'istanza di accesso a documenti inoltrata da A.________ in relazione a una struttura carceraria e al Manuale del Giudice di pace. Dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, l'8 aprile 2022 la Divisione ha respinto formalmente l'istanza.
B.
Con decisione del 4 dicembre 2023 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha parzialmente accolto il ricorso dell'istante in relazione all'accesso, previa anonimizzazione, al citato Manuale. Adito dall'interessata, con giudizio del 18 dicembre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso.
C.
Contro questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di pronunciare un nuovo giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).
1.2. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.3. La Corte cantonale, precisata la definizione di documento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 LIT e 8 cpv. 1 del relativo regolamento del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110), richiamata la dottrina cantonale, ha stabilito che il documento dev'essere preesistente alla richiesta d'accesso. Ha osservato che il procedimento è retto dalla legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e quindi dal principio inquisitorio, sottolineando che le parti, secondo il principio della buona fede, sono nondimeno tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 26 cpv. 1 LPAmm). Si è poi espressa sulla portata dell'onere della prova riguardo alla contestata inesistenza di una circostanza di fatto. Ha rilevato che secondo la Divisione i documenti richiesti non esistono e che la CC-PDT ha esperito un'istruttoria, raccogliendo informazioni dalle parti. Sulla base di tali accertamenti la Corte cantonale ha ritenuto che non sussistono indizi che permetterebbero di ritenere l'esistenza della documentazione richiesta, considerando quindi altamente verosimile che la documentazione litigiosa non esiste, spiegando compiutamente e in dettaglio tale conclusione, rilevando che non sussiste alcun obbligo legale di allestire una tale documentazione.
1.4. La ricorrente, limitandosi a osservare che non sarebbe credibile che gli asseriti atti non sarebbero stati registrati da nessuna parte, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non tenta di dimostrare perché l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6) e la valutazione delle prove (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1) operati dalla Corte cantonale sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine). Né essa sostiene che la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria la LIT.
2.
2.1. Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
2.2. Vista la situazione finanziaria della ricorrente, si può rinunciare eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 28 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri