Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_204/2026
Sentenza del 15 giugno 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Müller,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Lorenz Raschein,
opponente.
Oggetto
Autorizzazione federale alla naturalizzazione ordinaria,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2026 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI (F-2674/2022).
Fatti
A.
A.________, cittadino italiano e titolare di un permesso C UE/AELS, ha depositato il 4 gennaio 2020 una domanda di naturalizzazione ordinaria all'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Canton Grigioni (UMDC). Il 3 marzo 2020, il Comune di X.________ (GR) gli ha concesso l'attinenza comunale. Il 15 luglio 2020, l'UMDC ha proposto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di rilasciare l'autorizzazione federale di naturalizzazione.
Con decreto d'accusa del 28 luglio 2020, non impugnato, la Procura pubblica del Canton Grigioni (PPG) ha condannato A.________ a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 370.-- ciascuna, con la condizionale e un periodo di prova di due anni, nonché ad una multa di fr. 8'800.-- senza condizionale. La PPG gli ha imputato una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01) per avere condotto, il 13 aprile 2020, la sua autovettura sulla strada nazionale A29 alla velocità di 131 km/h, nonostante il limite di velocità di 80 km/h.
Con decisione del 18 maggio 2022, concesso all'interessato il diritto di essere sentito, la SEM ha respinto la domanda di concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione in ragione del mancato rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici, riferendosi alla suddetta condanna.
B.
Con sentenza del 13 marzo 2026, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso presentato da A.________ e annullato la decisione della SEM, rinviando a quest'ultima la causa per nuovo giudizio.
C.
La SEM presenta un ricorso al Tribunale federale. Postula di annullare il giudizio del TAF e di confermare la sua decisione del 18 maggio 2022, rifiutando così la concessione dell'autorizzazione federale.
A.________ propone di respingere il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, mentre il TAF rinuncia a formulare osservazioni. In replica, la ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1).
1.2. Secondo la giurisprudenza, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile contro le decisioni del TAF relative all'autorizzazione federale in materia di naturalizzazione ordinaria, a condizione che siano finali; in quest'ambito, l'eccezione prevista dall'art. 83 lett. b LTF non è applicabile (cfr. art. 82 lett. a e 90 LTF ; DTF 149 I 91 consid. 2).
2.
2.1. Nel giudizio impugnato, il TAF ha rilevato che la SEM ha fondato la propria decisione esclusivamente sul criterio del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0), attribuendogli una valenza preponderante rispetto alle altre condizioni materiali previste dell'art. 11 lett. b-c LCit, nonché agli ulteriori criteri d'integrazione enumerati all'art. 12 cpv. 1 lett. b-e LCit. Richiamando la sentenza di questa Corte 1C_350/2024 del 21 maggio 2025 (pubblicata in ZBl 126/2025 pag. 648), ha ricordato che la valutazione dell'integrazione deve fondarsi su un apprezzamento complessivo di tutti i criteri pertinenti nel singolo caso. Essa deve rimanere equilibrata, non potendosi fondare su un'evidente sproporzione tra l'apprezzamento di tutti i criteri determinanti. Ha osservato che non è ammissibile fondarsi su un unico criterio, salvo che questo rivesta un'importanza decisiva, che dev'essere tuttavia motivata (cfr. DTF 146 I 49 consid. 4).
In particolare, ha rilevato che la SEM si sarebbe fondata esclusivamente sull'art. 4 cpv. 2 lett. d dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit; RS 141.01), secondo cui la persona richiedente non è considerata integrata con successo se, nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione visibile relativa, in particolare, ad una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, come nella fattispecie. La SEM avrebbe applicato tale disposizione facendo automaticamente coincidere la durata decennale dell'iscrizione nel casellario giudiziale dell'interessato con una presunta mancata integrazione per il medesimo periodo, senza tuttavia spiegare perché la condanna potesse assumere un carattere decisivo. A suo avviso, un simile automatismo priverebbe la SEM e i tribunali "di qualsiasi margine d'apprezzamento necessario per applicare la legge in modo differenziato in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso". Ha quindi concluso che l'iscrizione decennale di una pena pecuniaria nel casellario giudiziale "non può comportare di per sé, a causa della sua lunga durata, che la persona oggetto dell'iscrizione debba essere per forza [...] considerata non integrata con successo [...] fino alla scadenza dell'intero lasso di tempo di dieci anni". Si osserva del resto che, in assenza di un apprezzamento complessivo di tutti i criteri determinanti, un approccio contrario rischierebbe di prolungare automaticamente di un ulteriore periodo decennale il termine ordinario previsto per l'ottenimento della naturalizzazione (art. 9 cpv. 1 lett. b LCit).
Secondo un'analisi sommaria dei dati emergenti dall'incarto, il TAF ha infine ritenuto che, nonostante la condanna penale, il richiedente sembrasse adempiere numerosi altri criteri materiali d'integrazione - non esaminati nella decisione del 18 maggio 2022. Pertanto, ha rinviato la causa alla SEM affinché riesamini, mediante una valutazione globale dei criteri previsti agli art. 11 e 12 LCit , se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione federale sono adempiute "malgrado l'iscrizione decennale della condanna del ricorrente nel casellario giudiziale", rispettivamente se le sue conclusioni provvisorie riguardo agli altri criteri d'integrazione trovassero riscontro "anche nella realtà dei fatti al momento attuale".
2.2. In queste circostanze, la sentenza impugnata non costituisce una decisione finale (art. 90 LTF), bensì una decisione di rinvio che non conclude la procedura e che, pertanto, dev'essere qualificata come incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 149 I 91 consid. 2.7). Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, essa può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento dev'essere dimostrato dalla ricorrente a meno che non sia manifesto (DTF 150 II 566 consid. 2.2; 149 II 476 consid. 1.2.1), mirano a sgravare il Tribunale federale che, di massima, deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 144 III 253 consid. 1.3).
Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 144 III 475 consid. 1.2; 144 IV 321 consid. 2.3). Deve inoltre trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica: se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 149 II 170 consid. 1.3). Un'eccezione a tale regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo, all'autorità inferiore (DTF 149 II 170 consid. 1.9; 145 III 42 consid. 2.1; 144 IV 321 consid. 2.3), circostanza non adempita nella fattispecie.
2.3. La ricorrente non si esprime minimamente sull'adempimento delle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF ma adduce, a torto, che la sentenza impugnata sarebbe "definitiva". Non tenta pertanto di dimostrare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Il TAF ha certo ritenuto che la sola iscrizione nel casellario giudiziale della pena pecuniaria soggetta a un termine di iscrizione decennale non è di per sé sufficiente per negare un'integrazione riuscita e che, di riflesso, la SEM deve segnatamente procedere a una valutazione complessiva degli ulteriori requisiti previsti dagli art. 11 e 12 LCit . Tuttavia, esso non ha impartito all'autorità federale istruzioni vincolanti sulla concessione dell'autorizzazione, limitandosi a ordinare un esame più ampio dei presupposti legali e della situazione personale dell'opponente. La SEM conserva pertanto un margine di apprezzamento quanto all'esito della decisione di sua competenza, restando ancora libera di concedere o negare l'autorizzazione federale alla naturalizzazione. La concreta possibilità che il Tribunale federale possa essere chiamato a pronunciarsi una seconda volta sul medesimo oggetto del litigio esclude infatti l'ammissibilità del ricorso. In ogni caso, se la decisione incidentale qui impugnata dovesse influire sulla futura decisione finale, essa potrà essere impugnata unitamente a quest'ultima (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF). Per il resto, il prolungamento della procedura o l'aumento dei costi della causa non costituiscono un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
2.4. Quanto all'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, non sono in concreto ravvisabili seri motivi per ritenere che la decisione del TAF comporti per la SEM una procedura probatoria defatigante o dispendiosa, posto comunque ch'essa agisce nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali.
3.
In esito, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Soccombente, la SEM è dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 e 4 LTF ), ma dovrà versare un'indennità per ripetibili a A.________, assistito da un avvocato ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
La Segreteria di Stato della migrazione rifonderà a A.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI.
Losanna, 15 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti