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Ticino Tribunale della pianificazione 04.05.2005 90.2004.45

4 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·728 mots·~4 min·3

Résumé

Ricorso contro la proroga di una zona di pianificazione

Texte intégral

Incarto n. 90.2004.45  

Lugano 4 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 giugno 2004 di

RA 3  

contro  

la decisione di proroga di due anni della zona di pianificazione concernente il nucleo tradizionale di __________ e la relativa fascia di margine, pubblicata a partire dal 1. giugno 2004;

viste le osservazioni:

-          27 luglio 2004 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

-          24 agosto 2004 del PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, il 1. ottobre 2001, il municipio di __________ ha pubblicato una zona di pianificazione, della durata di tre anni, concernente il nucleo tradizionale del comune e la relativa fascia di margine, allo scopo di adottare un piano particolareggiato;

                                         che, con il consenso del Consiglio di Stato (ris. n. 2058 del 18 maggio 2004), il 1. giugno 2004 il municipio di __________ ha pubblicato una proroga di due anni della menzionata zona;

                                         che, con ricorso 26 giugno 2004, RA 3, dichiarando di agire quale rappresentante della comunione ereditaria composta, oltre che dalla stessa, da __________, proprietaria del mapp. 214 di __________, interessato dalla menzionata zona di pianificazione, è insorta innanzi a questo tribunale avverso la suddetta decisione, chiedendo che questa particella fosse inserita nella zona del nucleo tradizionale;

                                         che la divisione della pianificazione urbanistica e il municipio di __________ hanno postulato la reiezione del ricorso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT);

                                         che la ricorrente dichiara di agire anche in nome dei coeredi interessati alla proprietà al mapp. 214: in difetto della prova di una loro rappresentanza la legittimazione dev'esser riconosciuta alla sola insorgente (art. 64 cpv. 2 LALPT);

                                         che, se i piani di utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati (art. 27 cpv. 1 LPT; art. 58 LALPT);

                                         che, all'interno delle zone di pianificazione, nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione (art. 27 cpv. 1 LPT; art. 63 cpv. 2 LALPT);

                                         che, in sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo; la giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi precipui dell'istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori (DTF 113 Ia 357 consid. 2a, bb);

                                         che, pertanto, la zona di pianificazione non è volta a determinare l'assegnazione di un determinato fondo ad una precisa zona di utilizzazione: questo può avvenire solo attraverso un piano di utilizzazione (art. 14 LPT), ossia - nel nostro Cantone ed a livello comunale - attraverso un piano regolatore (art. 24 segg. LALPT) o un piano particolareggiato (art. 54 seg. LALPT);

                                         che, di conseguenza, la domanda della ricorrente di attribuire il mapp. 214 alla zona del nucleo non è proponibile attraverso l'impugnazione della proroga della zona di pianificazione interessante il nucleo medesimo;

                                         che, se del caso, questa domanda potrà essere presentata al momento della pubblicazione dell'adozione del piano particolareggiato in itinere, qualora l'azzonamento del mapp. 214 non dovesse soddisfare le aspettative della ricorrente;

                                         che, sia soggiunto per completezza, la domanda dovrebbe comunque sia essere respinta anche nell'ipotesi in cui essa dovesse essere interpretata come una vera e propria contestazione della proroga della zona di pianificazione: in effetti, come ha considerato il Consiglio di Stato nella risoluzione di autorizzazione della proroga (ris. n. 2058 del 18 maggio 2004), quest'ultima appare giustificata dalla necessità di perfezionare gli studi e gli atti pianificatorie relativi al comparto in parola;

                                         che, di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto;

                                         che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 500.- (cinquecento), è posta a carico della ricorrente.

                                        3.   Intimazione a:

terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 1   CO 1 rappr. da: RA 2    

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario

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