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Ticino Tribunale della pianificazione 15.06.2005 90.2004.40

15 juin 2005·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·3,024 mots·~15 min·1

Résumé

Attribuzione alla zona edificabile

Texte intégral

Incarto n. 90.2004.40 90.2004.41 90.2004.42  

Lugano 15 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi di

a)     RI 1 del 27/28 maggio 2004,   b)     E__________ G__________, 6060 Ramersberg, S__________ F__________, 6062 Wilen, del 27/28 maggio 2004,   c)      H__________ B__________, 8712 Stäfa, A__________ B__________, 8712 Stäfa, E__________ B__________ B__________, 8712 Stäfa, M__________ F__________, 8712 Stäfa, patr. da: avv. dr. __________, del 27/29 maggio 2004,  

contro  

la risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1

viste le risposte:

-    30 agosto 2004 del municipio di __________;

-    30 agosto 2004 della divisione della pianificazione territoriale;

al ricorso sub a,

-    30 agosto 2004 del municipio di __________;

-    30 agosto 2004 della divisione della pianificazione territoriale;

al ricorso sub b,

-    30 agosto 2004 del municipio di __________;

-    30 agosto 2004 della divisione della pianificazione territoriale;

al ricorso sub c,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________ sono proprietari del mapp. 224 di Brione s/ Misusio. Il fondo, avente una superficie complessiva di 5'788 mq, è collocato in località __________, sul declivio che sovrasta la strada cantonale che dal centro di __________ porta alla __________. La parte superiore del mappale, corrispondente a circa tre quarti della superficie totale, è ricoperta da area boschiva, mentre la porzione restante presenta carattere sostanzialmente prativo; su quest'ultima area sorgono due edifici, di cui uno adibito ad abitazione e l'altro mantenuto allo stato rustico. Ai piedi del fondo, a diretto contatto con la strada vi è inoltre uno spazio adibito a posteggio. Il sedime confina verso est con il mapp. 227, di proprietà di RI 1. Questo fondo, inedificato, ha una superficie di 1'913 mq. Fatta eccezione per una piccola area posta all'estremità nord-est, attribuita alla zona boschiva, lo stesso presenta carattere prativo. Una striscia del fondo si estende sino alla sottostante strada. Sul lato est, la proprietà RI 1 confina col mapp. 759, appartenente a E__________ G__________ e S__________ F__________. Il terreno ha una superficie complessiva di 3'209 mq; lo stesso è caratterizzato dalla presenza di un ampio giardino terrazzato, che si sviluppa verso montagna; in prossimità della strada insiste inoltre un'abitazione.

                                  B.   Nella seduta dell'11 dicembre 2001 il consiglio comunale __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. In questa sede ha proceduto ad alcuni adattamenti della zona edificabile sancita dal piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1651 di data 2 aprile 1985. Uno di questi prevedeva l'ampliamento, verso montagna, della zona edificabile residenziale in località Laurò, della quale avrebbero beneficiato soprattutto i mapp. 224 e 227 e, in misura minore, il mapp. 759.

                                  C.   Con risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Ribadendo quanto esposto nell'esame preliminare dipartimentale del 4 settembre 1997 (cfr. doc. cit., pag. 13), esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'estensione della zona edificabile in località __________, a causa della difficoltà di accesso al comparto, di natura impervia. L'area interessata è stata quindi attribuita alla zona agricola.

                                  D.   Con tre ricorsi separati RI 1, E__________ G__________ e S__________ F__________, nonché H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________ sono insorti innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo la conferma dell'assetto pianificatorio adottato dal consiglio comunale di __________. I ricorrenti contestano il carattere impervio del comparto e osservano come lo stesso sia già urbanizzato. Due dei tre terreni interessati dal ricorso disporrebbero inoltre già di un numero sufficiente di posteggi (mapp. 224 e 759), mentre che sul mapp. 227 gli stessi potrebbero essere realizzati senza particolari difficoltà. Parallelamente RI 1 ed i proprietari del mapp. 224 sottolineano il carattere residenziale-turistico della località, che sarebbe già in buona parte edificata. L'inserimento dell'area oggetto del presente contendere in zona edificabile favorirebbe l'ottenimento di un assetto armonico del settore ed eviterebbe al contempo la creazione di superfici vuote al suo interno.

                                  E.   La divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione dei ricorsi, mentre il municipio - appellandosi all'autonomia comunale - ne chiede l'accoglimento.

                                  F.   Il 6 aprile 2005 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio; durante quest'ultimo sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del tribunale è data e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT). Il ricorso di RI 1 nonché quello di E__________ G__________ e S__________ F__________ sono tempestivi. Per quanto attiene la tempestività del ricorso presentato da H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________, il tribunale considera quanto segue.

1.2. Le modifiche decretate dal Consiglio di Stato con l'approvazione del piano regolatore di __________ sono state pubblicate presso l'ufficio tecnico comunale dal 29 aprile al 28 maggio 2004 (cfr. FU __________). L'avviso di pubblicazione, redatto dal municipio, riportava l'indicazione che eventuali ricorsi avrebbero dovuto essere presentati nel termine di pubblicazione. La busta contenente il ricorso degli insorgenti riporta il timbro del 29 maggio 2004; il medesimo sembrerebbe pertanto tardivo. A tergo della busta figura anche la seguente indicazione dattiloscritta e sottoscritta dall'avv. __________, patrocinatore dei ricorrenti: “Fuori orario chiuso! Imbucato c/o Posta Locarno (caselle) 28.5.2004, 21:15”.

Giusta l'art. 38 cpv. 1 LALPT il termine di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di piano regolatore è di 30 giorni. Poiché l'art. 10 cpv. 1 PAmm trova applicazione anche nel caso di pubblicazione delle decisioni (RDAT I-1995 n. 1 consid. 2), il giorno della pubblicazione non deve essere computato nel calcolo dei termini di ricorso. Se dunque la risoluzione qui avversata è stata pubblicata all'albo comunale il 29 aprile 2004, il termine di ricorso, di 30 giorni, è venuto a scadenza il giorno 29 maggio 2004, e non il giorno precedente, come erroneamente indicato nella pubblicazione stessa. In effetti, il giorno 29 aprile 2004 non poteva essere computato ai fini del calcolo del termine di ricorso, trattandosi per l'appunto del giorno in cui detto termine cominciava a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm).

Dato quanto sopra, la questione a sapere se un'iscrizione fatta dal patrocinatore dei ricorrenti sulla busta di intimazione possa essere ritenuta sufficiente per provare la tempestività del ricorso può pertanto essere lasciata indecisa, il ricorso essendo stato comunque sia consegnato alla posta in tempo utile.

Tutte e tre le impugnative sono dunque ricevibili.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.      I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.      4.1. Il Consiglio di Stato ha negato l'estensione della zona edificabile residenziale posta a monte della strada che conduce in __________, in località __________, ed ha, sostanzialmente, riconfermato il limite fissato dal piano regolatore previgente, che prevedeva una fascia edificabile di profondità variante tra i 20 ed 26 m. A seguito di questo ridimensionamento una porzione dei terreni dei qui ricorrenti è stata esclusa dalla zona residenziale estensiva (Re) ed attribuita alla zona agricola.

4.2. Le particelle dei ricorrenti sono ubicate in un comparto largamente edificato, caratterizzato dalla presenza di ville e case monofamiliari, che si è sviluppato nella località di __________, ai margini della strada cantonale che collega il centro di __________ alla __________. Di forma allungata, il comparto rimane circoscritto sia verso monte che verso valle dalla zona boschiva, che ricopre gran parte del territorio comunale. Incuneata tra questa zona e la sottostante area edificata, in corrispondenza della parte superiore del mapp. 759 e dell'adiacente mapp. 228, si trova inoltre una zona agricola, di dimensioni contenute, che si sviluppa verso oriente. Verso est, il comprensorio in esame confina con la zona residenziale estensiva (Re) della località __________ mentre, verso ovest, esso lambisce la zona residenziale semi estensiva (Rse) di __________.

I terreni degli insorgenti sono collocati all'interno di questo comparto, nell'area edificata che si sviluppa sul pendìo che sovrasta la strada cantonale. Percorrendo la stessa in direzione della __________ si incontrano - sul fronte a monte - in ordine: il mapp. 658 già ampiamente edificato, un'imponente villa collocata sul mapp. 693, il piazzale adibito a posteggio del mapp. 224, da cui partono le scale che permettono di salire sino all'abitazione, il mapp. 729 su cui insiste una villa in sasso di forma circolare, un lembo di terreno inedificato costituente un prolungamento del mapp. 227 che scende sino alla strada, ed infine il mapp. 759, su cui è collocata la villa delle signore G__________ e F__________. Mentre il mapp. 759 è posto per (quasi) tutta la sua estensione a diretto contatto con il margine della strada, la parte preponderante dei mapp. 224 e 227 è ubicata a monte della prima fascia edificata di case che costeggia la rete viaria; in concreto questi due fondi si estendono (prevalentemente) verso l'area montana posta alle spalle del mapp. 693, rispettivamente, del mapp. 729; ciò nondimeno i fondi dei ricorrenti dispongono (già) di un accesso diretto alla sottostante strada, rispettivamente, per quanto attiene al mapp. 227, della possibilità di creare un simile accesso senza particolari difficoltà, ritenuta la minor pendenza del terreno in prossimità della strada pubblica.

4.3. Come ha potuto essere appurato in sede di sopralluogo, la superficie di terreno che rimane racchiusa tra la strada cantonale ed il soprastante bosco, in corrispondenza del comparto __________, presenta caratteristiche morfologiche omogenee tanto da poter essere considerata un tutt'uno. L'analisi del territorio non permette di rilevare alcun elemento fisico a sostegno di una cesura tra la fascia posta a diretto contatto con la strada - come detto già ritenuta edificabile secondo il piano regolatore previgente - e l'area retrostante. Anzi, questo tribunale ha potuto constare come la conformazione del suolo in loco sia analoga a quella dell'area edificabile sviluppatasi sull'altro fronte della strada, sul declivio che degrada verso __________. La struttura morfologica e geologica del comparto oggetto del presente procedimento non presenta certo carattere eccezionale rispetto a molte altre zone edificabili del comune. In effetti, proprio la particolare collocazione di __________, ubicato sulle pendici della montagna che sale sino alla cima della Trosa, fa sì che il territorio comunale sia caratterizzato da una forte pendenza e dalla presenza di suolo roccioso.

4.4. Gli sforzi effettuati in sede di revisione del piano regolatore

dalle autorità comunali, allo scopo di armonizzare i confini delle varie zone di utilizzazione con i limiti naturali dei comparti e di conferire al contempo maggior organicità alla trama del tessuto edilizio meritano apprezzamento. Nel caso di specie, questa volontà ha portato allo spostamento del limite settentrionale della fascia edificabile verso monte ed alla fissazione dello stesso in corrispondenza del margine del bosco (mapp. 224 e 227), punto in cui il terreno sale verso montagna e diventa più impervio. Questo limite è stato poi esteso verso est, sul mapp. 759, dove segue la parete rocciosa che funge da cesura con la soprastante zona agricola. La superficie, di modesta entità, che l'autorità comunale ha voluto includere nella zona fabbricabile, posta subito a monte della prima fascia edificabile, costituisce il naturale completamento di un'area già largamente edificata. Da un punto di vista puramente pianificatorio, l'inserimento di quest'area in zona residenziale estensiva costituisce l'ultimo tassello dell'edificazione sviluppatasi a monte della strada __________. Parallelamente, questa attribuzione permette di consolidare una situazione già esistente. E' infatti d'uopo ricordare che l'area in oggetto risulta già parzialmente costruita (mapp. 224). Inserendo la fascia in parola in zona edificabile vengono infine poste le premesse affinché si giunga, come auspicato dalle autorità comunali, ad una migliore definizione della trama del tessuto edilizio; attualmente il fronte edificato presenta un vuoto proprio in corrispondenza del mapp. 227, che è senz'altro legittimo colmare.

4.5. A sostegno della decisione di non approvare una seconda fascia edificabile in corrispondenza della parte alta dei mapp. 224, 227 e 759, il Consiglio di Stato ha invocato motivi legati alla difficoltà di accesso al comparto. Difficoltà che lo stesso ha però omesso di meglio specificare e che neppure sono state rilevate in sede di sopralluogo. Il comparto in oggetto è caratterizzato invero da una pendenza piuttosto marcata e dalla presenza, talora, di parete rocciosa; esso non si differenzia però in modo rilevante da varie altre zone edificabili sparse sul suolo comunale, che mostrano la medesima struttura morfologica e geologica. Il Governo ha altresì omesso di considerare che due dei tre terreni interessati dalla misura pianificatoria in esame (mapp. 224 e 759) dispongono già di un accesso alla strada e di un adeguato numero di posteggi; per quanto attiene il map. 227 – al momento ancora inedificato – la realizzazione di un'urbanizzazione confacente non solleva a prima vista problemi particolari. Una lingua del fondo, caratterizzata peraltro da una pendenza più lieve, si estende infatti sino al margine della strada. In loco potranno pertanto essere costruiti dei posteggi, siano essi esterni o interni. Le preoccupazioni sollevate dal Consiglio di Stato si rivelano di conseguenza completamente infondate. In occasione del sopralluogo questo tribunale non ha neppure riscontrato interessi paesaggistici o d'altra indole tali da giustificare l'esclusione del comparto dalla zona edificabile e l'attribuzione dello stesso alla zona agricola. Dato quanto sopra, la decisione del Governo non appare suffragata da motivi pertinenti.

Rifiutandosi di approvare l'inserimento in zona edificabile della parte alta dei mapp. 224, 227 e 759, il Consiglio di Stato ha pertanto indebitamente sostituito il suo potere d'apprezzamento a quello, correttamente esercitato, del comune, ledendo di conseguenza, l'autonomia decisionale di cui l'autorità comunale fruiva a questo scopo nell'applicazione della legislazione federale sulla pianificazione del territorio.

5.      In conclusione i ricorsi di RI 1, di E__________ G__________ e S__________ F__________ e di H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________ devono essere accolti.

6.      Visto l'esito del procedimento non si prelevano tasse e spese di giustizia (art 28 PAmm), mentre lo Stato, soccombente in questo procedimento, è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________, ed inoltre al comune di __________, patrocinati da un legale (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§ Di conseguenza:

1.1. La decisione del 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui non approva l'estensione della zona residenziale estensiva (Re) in corrispondenza dei mapp. 224, 227 e 759;

1.2. I mapp. 224, 227 e 759 vengono inseriti in zona residenziale estensiva (Re) conformemente alla deliberazione adotatta dal consiglio comunale in data 11 dicembre 2001.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino è condannato a versare a H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________ complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili. Per lo stesso titolo lo Stato è tenuto a versare fr. 750.- (settecentocinquanta) al comune di __________.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 1   CO 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria

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