Incarto n. 90.2003.20
Lugano 10 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 della
RI 1 RI 2 patr. da: PR 1
contro
il decreto legislativo 4 novembre 2002 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano generale relativo al rifacimento del sottopasso __________ a __________ e raccordi stradali ubicati sul territorio dei comuni di __________, __________ e __________;
viste le risposte:
- 27 febbraio 2003 del comune di PI 2;
- 7 aprile 2003 del comune di PI 3;
- 28 maggio 2003 del Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
che le ricorrenti RI 2, proprietaria della particella 4297 RFD del comune di __________, e la RI 1, attiva nello stabilimento posto sul predetto fondo, hanno domandato l’annullamento del piano generale in consegna;
che, allo scopo di diminuire l’incidenza dei vincoli istituiti dal piano generale a carico del mapp. 4297 di Locarno, l'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali e le ricorrenti hanno sottoscritto, il 21 settembre 2004, una convenzione secondo cui:
il piano generale in oggetto viene modificato, per rapporto al fondo e part. 4297 RDF di __________, nel modo illustrato nella planimetria n. 402.016.G/005 del 1° giugno 2004 - che viene allegata quale inserto A alla convenzione stessa;
a titolo esplicativo si specifica che la superficie del fondo e part. 4297 RFD di __________ interessata dal piano generale modificato, sarà complessivamente di circa 2510 mq e che tale superficie verrà utilizzata per l'allargamento stradale e quale posteggio;
le parti si danno atto, accettano e ratificano già sin d'ora, che la superficie di circa 2510 mq è indicativa e che, in base al progetto definitivo essa potrà variare nella misura di più o meno il dieci per cento (più o meno circa 250 mq);
che la convenzione in oggetto è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione 26 ottobre 2004, n. 4763, e notificata a questo tribunale con scritto 8 novembre 2004 dell'Amministrazione immobiliare delle strade nazionali;
che, mediante la sottoscrizione della convenzione, le ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso, in esame; lo Stato ha dichiarato di assumersi eventuali spese, mentre che le ricorrenti hanno rinunciato all’assegnazione di ripetibili;
che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. PI 1 1 rappr. da: RA 2 2. PI 2 2 rappr. da: RA 3 3. PI 3 rappr. da: RA 4 CO 1 rappr. da: RA 1
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Il segretario