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Ticino Tribunale della pianificazione 10.01.2005 90.2003.20

10 janvier 2005·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·491 mots·~2 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.2003.20

Lugano 10 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 della

RI 1 RI 2 patr. da: PR 1  

contro  

il decreto legislativo 4 novembre 2002 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano generale relativo al rifacimento del sottopasso __________ a __________ e raccordi stradali ubicati sul territorio dei comuni di __________, __________ e __________;

viste le risposte:

-                   27 febbraio 2003 del comune di PI 2;

-                     7 aprile 2003 del comune di PI 3;

-                   28 maggio 2003 del Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato  in fatto e in diritto

                                         che le ricorrenti RI 2, proprietaria della particella 4297 RFD del comune di __________, e la RI 1, attiva nello stabilimento posto sul predetto fondo, hanno domandato l’annullamento del piano generale in consegna;

                                         che, allo scopo di diminuire l’incidenza dei vincoli istituiti dal piano generale a carico del mapp. 4297 di Locarno, l'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali e le ricorrenti hanno sottoscritto, il 21 settembre 2004, una convenzione secondo cui:

il piano generale in oggetto viene modificato, per rapporto al fondo e part. 4297 RDF di __________, nel modo illustrato nella planimetria n. 402.016.G/005 del 1° giugno 2004 - che viene allegata quale inserto A alla convenzione stessa;

a titolo esplicativo si specifica che la superficie del fondo e part. 4297 RFD di __________ interessata dal piano generale modificato, sarà complessivamente di circa 2510 mq e che tale superficie verrà utilizzata per l'allargamento stradale e quale posteggio;

le parti si danno atto, accettano e ratificano già sin d'ora, che la superficie di circa 2510 mq è indicativa e che, in base al progetto definitivo essa potrà variare nella misura di più o meno il dieci per cento (più o meno circa 250 mq);

                                         che la convenzione in oggetto è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione 26 ottobre 2004, n. 4763, e notificata a questo tribunale con scritto 8 novembre 2004 dell'Amministrazione immobiliare delle strade nazionali;

                                         che, mediante la sottoscrizione della convenzione, le ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso, in esame; lo Stato ha dichiarato di assumersi eventuali spese, mentre che le ricorrenti hanno rinunciato all’assegnazione di ripetibili;

                                         che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

                                         che esso va dunque stralciato dai ruoli;

                                         che il tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

1. PI 1 1 rappr. da: RA 2 2. PI 2 2 rappr. da: RA 3 3. PI 3 rappr. da: RA 4  CO 1 rappr. da: RA 1  

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Il segretario

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