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Ticino Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (pubblicato) 90.2002.86

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·3,680 mots·~18 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.2002.86  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 giugno 2002 di

__________ __________ __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,  

contro  

la risoluzione 5 maggio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del comprensorio centrale del comune di __________;

viste le risposte:

-         17 luglio 2002 del municipio di __________;

-         26 agosto 2002 della divisione della pianificazione territoriale;

-              2 settembre 2003 dei signori __________, __________, __________ e __________ __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      La ricorrente è proprietaria del mapp. __________ di __________, sito nel nucleo storico del paese, dirimpetto alla Casa Municipale. Il fondo, avente una superficie complessiva di 524 mq, è collocato subito a monte della strada cantonale che collega __________ a __________. Sul medesimo trovano posto il Ristorante del __________, una casa del 1600 denominata “__________ __________ ” e un ulteriore edificio abitativo con appartamenti; al centro degli stessi vi è una corte. Il terreno confina verso est con una superficie parzialmente edificata (mapp. __________) di proprietà dei signori __________, mentre sul lato ovest è costeggiato da un vicolo oltre il quale si trova il mapp. __________.

B.  Nella seduta del 27 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano particolareggiato del comprensorio centrale del comune di __________ (PRP) che si prefigge di attuare una riqualifica della trama urbanistica complessiva dell’insediamento storico e delle sue aree limitrofe, creando una ricucitura tra il settore posto ad ovest della strada cantonale e quello ad est. L’attuazione del piano particolareggiato è strettamente correlata al progetto di nuova strada di aggiramento dell’abitato ed alla conseguente nuova funzione dell’attuale strada di collegamento.

In quella sede i mapp. __________ e __________ sono stati attribuiti alla zona nucleo storico (NS), disciplinata dall’art. 21 NAPRP e dalle relative schede-guida.

Per quanto qui interessa, relativamente al mapp. __________ il sub. A (indicato erroneamente nei piani quale sub. D) (cantina) è stato attribuito alla categoria “possibile demolizione”, il sub. B (indicato erroneamente nei piani con le lettere B e D) (abitazione) in parte a “riuso controllato” (____________________) ed in parte a “possibile demolizione e ricostruzione” (casa d’appartamenti), il sub. c (cortile) a “tutela”, il sub. E (gabinetto) a “possibile demolizione”, il sub. F (abitazione – Ristorante del __________) in parte a “possibile demolizione e ricostruzione” ed in parte a “possibile demolizione” e il sub. G (passaggio - portale) a “possibile demolizione”. Mentre il sub. F (cortile) del mapp. __________, attiguo alla strada, è stato assegnato alla categoria “possibile demolizione e ricostruzione”.

Al contempo il PRP ha previsto l’avanzamento verso sud, per una profondità da circa 4 a 8 metri - di parte del fronte edificato, in corrispondenza del sub. F del mapp. __________ e del sub. F del mapp. __________; gli stessi andranno così ad occupare il marciapiede prospiciente i fondi in parola e parte dell’attuale campo stradale. Per queste nuove parti di fabbricato è prevista l’attribuzione alla categoria “uso”.

B.      Contro la risoluzione del consiglio comunale, __________ è insorta al Consiglio di Stato contestando l’assegnazione dei sub. E, F (in parte) e G alla categoria “possibile demolizione”; essa sosteneva che tale misura non era supportata da un interesse pubblico preponderante e non rispettava il principio della proporzionalità. A dire della stessa tale assegnazione avrebbe inoltre comportato l’inevitabile smantellamento del ristorante del __________, con conseguente lesione dei propri interessi economici. Parimenti essa lamentava un’incongruenza tra il prospettato avanzamento del fronte edificato verso sud, con conseguente allungamento della corte ubicata sul mapp. __________, e gli obiettivi posti a fondamento del PRP stesso, segnatamente la salvaguardia dell’assetto storico del nucleo. La ricorrente postulava l’annullamento di predetto vincolo anche in quanto atto a compromettere la sicurezza viaria. Al contempo affermava che lo stesso ledeva i suoi interessi privati ed economici, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla (verosimile) mancata attuazione simultanea dell’avanzamento dei due subalterni interessati. Essa osservava inoltre che, in considerazione dei tempi previsti per la realizzazione della strada di aggiramento del nucleo, la concretizzazione del PRP rischiava di essere demandata a ben oltre i tempi di pianificazione abituali.

Nella sua impugnativa __________ __________ __________ contestava pure il previsto utilizzo dell’area prospiciente il mapp. __________.

C.     Con risoluzione 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato e respinto il ricorso di __________ __________ __________, ritenendo le misure pianificatorie prospettate praticabile e coperte dall’autonomia comunale. Parallelamente esso ha ribadito che l’attribuzione alla categoria “possibile demolizione” di parte del Ristorante del __________ non costituiva un imperio alla distruzione dello stesso; il vincolo in parola non comportava pertanto effetti pregiudizievoli significativi  per la proprietà della ricorrente. In considerazione dello stretto legame tra il nuovo piano particolareggiato ed il progetto di nuova strada di aggiramento del nucleo, il Governo ha tuttavia subordinato l’attuazione di tutti gli interventi previsti dal PRP all’interno dell’area attribuita dal PR ‘85 all’area della strada di collegamento principale e suoi arretramenti, all’entrata in servizio della nuova strada di aggiramento prevista dal piano direttore cantonale.

D.     Con ricorso 11 giugno 2002 la ricorrente indicata in ingresso si è aggravata contro questa risoluzione innanzi a codesto Tribunale al quale ha chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato con il ricorso di prima istanza, l’annullamento della stessa. Essa contesta la decisione impugnata nella misura in cui prevede l’avanzamento del fronte edificato sull’attuale sedime stradale, con contestuale attribuzione del prolungamento del sub. F del mapp. __________ e del sub. F (in parte) del mapp. __________ alla categoria “uso”, ed assegna i subalterni E, F (in parte), e G del mapp. __________ alla categoria “possibile demolizione”. Per quanto attiene l’area antistante il mapp. __________, l’insorgente postula inoltre il mantenimento dell’attuale marciapiede e la creazione di posteggi.

E.      Il municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la reiezione integrale del ricorso. A loro volta i signori __________, pur non entrando nel merito della vertenza, chiedono la riconferma della risoluzione governativa qui impugnata.

F.      Il 4 dicembre 2003 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. In questa sede la ricorrente ha ritirato la propria censura relativa al mantenimento del marciapiede ed alla creazione di alcuni posteggi dinanzi al mapp. __________; su questo punto il ricorso può pertanto essere stralciato. Per il rimanente le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande ed allegazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT (che prescrive alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994, abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 4 cpv. 2 Legge sulle strade). Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).

4.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.). Nella fattispecie, non è contestata la carenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3 in fine), né si pone il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità dei vincoli in discussione.

5.   La ricorrente contesta l’interesse pubblico alla base dell’attribuzione dei sub. E, F (in parte) e G alla categoria di intervento “possibile demolizione” (cfr. art. 21 NAPRP), sostenendo che lo scopo di valorizzare e rendere meglio visibile __________ __________ sarebbe già realizzato grazie alla presenza di un portone vetrato posto all’entrata della corte antistante l’immobile in parola. Ad ogni buon conto, la misura pianificatoria si scontrerebbe con interessi privati e pubblici preponderanti contrari.

                                         5.1. Il nucleo storico di __________ costituisce un comparto insediativo abitativo sviluppatosi ai margini di via Cantonale, all’altezza dell’intersezione con via __________. Salvo rare eccezioni, il nucleo non presenta (più) edifici di particolare pregio architettonico, storico o artistico. Nel corso degli anni, le abitazioni tradizionali ubicate in questo comparto hanno infatti lasciato il posto a case d’appartamenti di 3 - 4 piani. Al contempo, il costante aumento del traffico sull’arteria stradale principale ha determinato una progressiva decentralizzazione della zona residenziale, ed in particolare delle nuove abitazioni, dal nucleo, tanto che oggi la stessa si trova concentrata nell’area compresa tra la ferrovia FLP ed il lago.

La presenza della strada cantonale ha avuto ripercussioni importante sull’assetto pianificatorio di __________. Essa ha determinato, tra l’altro, la cesura del territorio comunale in due settori distinti: un settore posto ad ovest della strada, dove sono collocati buona parte delle attrezzature pubbliche del comune ed un settore posto ad est dove si trovano il municipio, parte della zona nucleo, e le aree insediative di recente formazione.

Il comune conscio che, date queste premesse, la situazione vigente non era favorevole allo sviluppo del comparto centrale quale area abitativa di qualità, ha colto l’occasione fornita dall’elaborazione del progetto di strada d’aggiramento del nucleo (cfr. schede di PD 12.23, 12.23.1.15.b), per elaborare un PRP che avrebbe permesso un recupero di questa zona. Scopo di questa pianificazione è realizzare una ricucitura urbanistica del settore centrale del comune tra i due lati della cantonale attuale. L’attuazione di questa ricucitura è prevista tramite, segnatamente, la ricomposizione dei fronti insediativi di affaccio sul campo viario, il ridisegno delle aree pubbliche e della superficie stradale quali superfici con funzione pedonale privilegiata, nonché tramite una riscoperta delle aree verdi nel nucleo. Il tutto nel rispetto della continuità storica intesa come progetto di riuso dell’insediamento originario che tiene conto delle nuove esigenze, e nella valorizzazione delle strutture antiche caratteristiche del nucleo, tra queste gli impianti a corte.

5.2. L’intervento qui contestato tocca un sedime, già edificato in larga misura, collocato nella parte centrale del nucleo, dirimpetto al Municipio. Con la prospettata apertura del fronte edificato verso la strada, in corrispondenza della facciata sud del ristorante __________, le autorità comunali sembrerebbero voler valorizzare e aumentare la visibilità di “__________ __________ ”. Il condizionale è d’obbligo: come giustamente rilevato dalla ricorrente, si leggeranno infatti invano gli atti pianificatori alla ricerca di un esplicitazione di questo scopo; solo nelle osservazioni al ricorso il comune ne fa un accenno (cfr. osservazioni al ricorso __________ __________ 17 luglio 2002 e 30 luglio 2000, p. 3). E’ significativo osservare che le stesse autorità comunali non hanno ritenuto necessario inserire questo immobile nei beni culturali di interesse locale (cfr. art. 18 NAPRP).

Di principio va ammessa la sussistenza di un interesse pubblico rilevante alla salvaguardia di monumenti ed edifici significativi dal punto di vista storico, artistico o architettonico; la loro tutela risponde ad un interesse collettivo degno di particolare considerazione. Per quanto attiene il bene in parola, va osservato che lo stesso è costituito da un edificio di tre piani con loggiati e impianto a corte risalente al 1600, collocato nella parte nord del mapp. 42. In sede di sopralluogo questo Tribunale ha potuto constatare che lo stesso presenta (ancora) un buon grado di conservazione ed, anche, una certa rilevanza dal punto di vista storico; diversa è invece la situazione per gli immobili contigui (sub. E, F,G - Ristorante del __________ e sub. B - casa d’appartamenti, nonché sub. A del mapp. __________ - abitazione) che a loro volta cingono la corte interna sugli altri tre lati, e che, già a prima vista, risultano privi di un qualsiasi interesse storico o architettonico. Ai fini del presente giudizio, la questione dell’interesse pubblico alla salvaguardia di __________ __________ in ragione del suo valore storico può ad ogni buon conto essere lasciata irrisolta, per i motivi di cui si dirà in seguito.

A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che, nell’ottica di una ponderazione globale degli interessi in presenza, anche nell’ipotesi in cui un simile interesse pubblico dovesse essere riconosciuto, lo stesso si troverebbe contrapposto ad interessi privati di natura economica di primaria importanza. Questi ultimi legati alla perdita della facciata meglio esposta del Ristorante del __________, quella a sud, nonché ad una diminuzione della privacy per gli appartamenti affacciati sulla corte: tutti elementi che non potrebbero venir ignorati. Contrariamente e a quanto sembra sostenere il Comune (cfr. osservazioni al ricorso __________ __________ 17 luglio 2002 e 30 luglio 2000, p. 4 segg.), questo Tribunale ritiene che ben difficilmente questi svantaggi potranno essere compensati dal previsto ampliamento del sub. F del mapp. __________, con avanzamento verso il fronte stradale di ca. 4 metri, rispettivamente con la possibilità di innalzare l’edifico in parola. Le due misure pianificatorie pur essendo strettamente correlate.

6.      La ricorrente censura inoltre il previsto avanzamento, per una profondità da circa 4 a 8 metri, del sub. F del mapp. __________ e del sub. F del mapp. __________ verso sud. A suo dire, questa misura, oltre a non essere supportata da un interesse pubblico preponderante, sarebbe in contrasto coi principi posti a fondamento del PRP stesso, altererebbe in modo arbitrario il limite storico del nucleo e sarebbe problematico dal punto di vista della sicurezza.

Secondo gli intendimenti delle autorità comunali la misura qui contestata, strettamente correlata all’apertura verso sud della corte posta sul mapp. __________, dovrebbe permettere di ridisegnare l’area pubblica attualmente occupata dalla strada cantonale e la piazza antistante il Municipio, ciò al fine di facilitare la fruizione di quest’area ai pedoni. Al contempo la piazza municipale verrebbe valorizzata.

Questo Tribunale condivide, di principio, gli obiettivi pianificatori perseguiti dalle autorità comunale, esso nutre però varie perplessità in merito ai provvedimenti adottati per la loro concretizzazione. Infatti, quale conseguenza del previsto avanzamento del fronte edificato verso sud, il sub. F del mapp. __________ e il sub. F del mapp. __________ andrebbero ad occupare l’attuale marciapiede prospiciente i fondi in parola e parte del sedime dell’attuale strada principale. Beni questi appartenenti al demanio pubblico del Cantone Ticino e pertanto retti dalla Legge cantonale sul demanio pubblico.

L’attuazione dei vincoli pianificatori previsti dal comune presuppone la costruzione su un sedime di proprietà cantonale; ora, riesce difficile immaginare in virtù di quale principio il comune di __________ possa autorizzare un terzo a costruire su un bene demaniale appartenete ad una collettività superiore. Nulla muta a questo proposito il previsto “declassamento” della strada in parola che assumerà – dopo l’entrata in servizio della circonvallazione - una funzione di strada collettrice, rispettivamente strada di servizio interno. La realizzazione pratica del piano appare già per questo motivo seriamente compromessa. Infatti, anche nell’ipotesi in cui il Cantone aderisse al progetto e procedesse all’estinzione della demanialità dei beni in oggetto in vista di una loro successiva alienazione, nulla impone ai proprietari interessati di perfezionare l’acquisto delle superfici in oggetto. La garanzia dell’effettiva realizzazione del piano fa pertanto difetto.

Vada inoltre aggiunto che la scelta di demandare il ridisegno del fronte edificato del nucleo all’iniziativa dei privati suscita non poche perplessità sia in merito alla tempistica degli interventi che alla loro effettiva attuazione. Non essendo previsto alcun obbligo per i proprietari interessati di coordinare gli interventi in parola, vi è inoltre il rischio concreto di compromettere l’assetto architettonico proprio in un punto particolarmente sensibile: il nucleo. Per quanto attiene le misure pianificatorie in esame, il PRP è pertanto discutibile anche dal punto di vista dell’opportunità.

A titolo abbondanziale, questo Tribunale ritiene non auspicabile un avanzamento forzato del fronte edificato sino all’altezza del confine del mapp. __________; un simile intervento avrebbe infatti quale effetto quello di falsare in modo artificiale il limite del nucleo posto, storicamente, proprio all’altezza dell’attuale parete sud del Ristorante del __________ (cfr. foto storica agli atti), e questo senza che la definizione spaziale della futura piazza ne possa trarre significativo vantaggio. Oltretutto il fronte edificato verrebbe a trovarsi molto vicino al campo stradale.

Al contempo, l’allungamento sempre verso sud della corte ubicata sul mapp. __________ e la sua apertura verso il campo stradale prospiciente altererebbe la struttura storica a corte del complesso posto sui mapp. __________ e __________ che necessita, per sua stessa definizione, di proporzioni spaziali ben definite.

Per tutti i motivi sovraesposti la pianificazione in oggetto non può pertanto trovare tutela in questa sede. L’assetto pianificatorio oggetto del presente ricorso dovrà pertanto venir rielaborato dalle autorità comunali.

7.      In conclusione, il ricorso della signora __________ __________ deve essere accolto nel senso dei considerandi; gli atti vengono rinviati al comune per l’elaborazione di una nuova variante concernente i fondi oggetto del presente ricorso.

8.      Visto l’esito del procedimento, non si prelevano tasse e spese di giustizia (art. 28 Pamm), mentre il comune di __________, soccombente in questo procedimento, è tenuto al pagamento di un’indennità a titolo di ripetibili alla ricorrente, signora __________ __________ __________, essendo quest’ultima patrocinata da un legale in questa sede (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto nella misura in cui non è stralciato.

§.  Di conseguenza:

1.1    La risoluzione governativa del 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui attribuisce i sub. E, F (in parte), G del mapp. __________ alla categoria “possibile demolizione” e prevede l’avanzamento verso sud del fronte edificato in corrispondenza del sub. F del mapp. __________ e del sub. F del mapp. __________.

1.2    Gli atti sono rinviati al comune per l’elaborazione di una variante.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia. Il comune di __________ è condannato a versare ad __________ __________ __________ fr. 500.- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________ __________ __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________; __________ __________, __________ __________ __________; __________ __________, __________ __________; __________ __________, __________ __________; __________ __________, __________ __________; Comune di __________, __________ __________, rappr. da : municipio di __________, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio Div. pianificazione territoriale, __________ __________.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             La segretaria

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