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Ticino Tribunale della pianificazione 25.03.2004 90.2002.81

25 mars 2004·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·375 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.2002.81

Lugano 25 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 giugno 2002 di

__________ __________, ___________  

contro  

la risoluzione 7 maggio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

viste le risposte:

-    29 agosto 2002 del Comune di __________;

-    27 settembre 2002 del Dipartimento del territorio divisione pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato,  in fatto ed in diritto

                                         che, con risoluzione 7 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

                                         che il ricorrente è insorto dinanzi a questo Tribunale formulando svariate domande;

                                         che, all’udienza del 23 settembre 2003, l'insorgente si è riservato un termine di 7 giorni per comunicare al Tribunale il ritiro del ricorso;

                                         che, con scritto 1. ottobre 2003, il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

                                         che il municipio, d’accordo con lo stralcio del gravame, ha protestato le ripetibili;

                                         che il procedimento di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

                                         che il gravame, ritirato, va dunque stralciato dai ruoli;

                                         che di conseguenza il Comune di __________, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del ricorrente il quale, a seguito del ritiro dell'impugnativa, dev'essere considerato soccombente giusta l’art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3 seg.);

                                         che, la commisurazione del relativo importo tiene conto che il ricorrente è insorto esclusivamente a tutela dell'interesse generale;

                                         che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Il ricorrente è condannato a versare al Comune di __________ fr. 250.- (duecentocinquanta) per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________ __________, __________ __________ __________ di __________; Comune di __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________; Consiglio di __________, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________.  

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Il segretario

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