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Ticino Tribunale della pianificazione 07.01.2004 90.2002.58

7 janvier 2004·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·3,980 mots·~20 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.2002.58  

Lugano 7 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 di

_ __________ patr. da: __________ __________  

contro  

la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

viste le risposte:

-   21 maggio 2002 del municipio di __________ ;

-   22 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nella seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di proprietà de La __________ __________ __________, è stato attribuito alla zona residenziale estensiva (zona R2), retta dall'art. 39 NAPR, con facoltà di attuare, a determinate condizioni (art. 13 NAPR), un piano di quartiere. Questo fondo, marginalmente edificato, presenta una superficie di 21'760 mq ed è ubicato in località __________, nella fascia collinare orientale del comprensorio comunale, a monte della strada cantonale che conduce a __________.

                                  B.   La proprietaria è insorta contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che per i terreni in pendenza posti in zona R2 venisse concessa una maggiorazione dell'altezza massima delle costruzioni di 3 m (art. 39 NAPR) e che le facilitazioni edificatorie consentite in caso d'attuazione del piano di quartiere (art. 13 e 39 NAPR) fossero della stessa entità di quelle già previste dall'art. 14 v NAPR, vale a dire un bonus di 3 m sull'altezza degli edifici e un incremento sull'indice di sfruttamento del 15%.

                                  C.   Con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Tuttavia, in considerazione della situazione prevalentemente collinare riguardante la zona R2, esso ha ordinato al comune l'elaborazione di una variante che concedesse una maggiorazione dell'altezza massima degli edifici per quei terreni che superavano una determinata pendenza (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 47; 75, punto 5.2 g; 76, disp. 7 c), accogliendo con ciò il ricorso su questo punto (cfr. risoluzione impugnata, pag. 71). Mentre, per quanto riguardava il piano di quartiere facoltativo sancito dall'art. 13 NAPR, il Governo, rilevando dal profilo normativo alcune lacune che presentava tale ordinamento, ha sì ordinato al comune una variante che completasse e modificasse la norma in oggetto, tra cui anche il ripristino di un bonus d'altezza quantomeno per i terreni in pendenza (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 45; 75, punto 5.2 g; 76, disp. 7 c), tuttavia ha respinto il ricorso in parola con motivazioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto (cfr. risoluzione impugnata, pag. 71).

                                  D.   Con ricorso 11 marzo 2002, la proprietaria è insorta innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riproponendo le medesime domande di prima istanza. A sostegno dell'impugnativa, la ricorrente invoca la violazione del principio della stabilità del piano, della legalità, della separazione dei poteri, nonché della proporzionalità e dell'obbligo di pianificare.

                                  E.   Il municipio di __________ e la divisione della pianificazione territoriale postulano il rigetto integrale dell'impugnativa.

                                  F.   Il 10 aprile 2003 si è tenuta l'udienza, al termine della quale l'istruttoria è stata dichiarata chiusa, ritenuto che le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   Il comune di __________ disponeva di un piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 2 luglio 1991. La revisione generale di cui trattasi, oltre a conformare tale strumento alla legislazione ambientale, agli indirizzi del piano direttore, all'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile, alle zone di pericolo e ad altri aspetti puntuali nel frattempo emersi, è incentrata principalmente sul nuovo concetto di viabilità, elaborato in seguito all'abbandono del progetto di circonvallazione del nucleo storico mediante la costruzione di due gallerie raccordate da un nuovo tratto stradale. In particolare, oltre a riorganizzare il traffico e ad affrontare il problema dei posteggi, la revisione si propone di riqualificare il nucleo storico, integrando fra l'altro anche il piano del paesaggio. In merito alle disposizioni che regolano le zone edificabili, riservate alcune modifiche puntuali di cui si dirà in seguito, la revisione conferma essenzialmente il precedente ordinamento. Ciò vale senz'altro per la zona che qui ci occupa: la zona residenziale estensiva (zona R2: prima regolata dall'art. 35, ora dall'art. 39 NAPR), che con il nuovo piano regolatore mantiene le medesime destinazioni e gli stessi parametri edificatori, salvo ad aumentare di 30 cm sia l'altezza massima degli edifici alla gronda (ora 7.50 m), sia quella al colmo (ora 9.50 m) e ad autorizzare piani di quartiere con bonus dell'indice di sfruttamento del 10%. Le altezze massime sono state aumentate, spiega il rapporto di pianificazione, per facilitare soluzioni architettoniche adeguate ai terreni in pendenza (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 14).

                                   4.   Altezza degli edifici per la zona R2

                                         4.1. Condividendo le censure sollevate in prima istanza dalla ricorrente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'incremento dell'altezza non fosse sufficiente per conseguire l'obiettivo di un inserimento paesaggistico di qualità dell'edificazione in corrispondenza dei terreni in pendenza e per scongiurare quindi la costruzione di alti muri di contenimento o altre modifiche importanti della morfologia del territorio. Esso ha pertanto ordinato al comune una variante che completasse le disposizioni di zona nel senso di concedere una maggiorazione - adeguata - dell'altezza massima degli edifici in presenza di terreni che superano una determinata pendenza (cfr. risoluzione governativa, pagg. 47 e 71). Pur reputandosi soddisfatta circa il riconoscimento da parte dell'Autorità governativa del principio di un aumento dell'altezza degli edifici per la zona R2, la ricorrente insorge comunque davanti a questo Tribunale, richiedendo che la misura dell'incremento sia fissata a 3 m, come già postulato in prima istanza. Con ciò, la ricorrente sottende la lamentela che il Consiglio di Stato, accogliendo il suo ricorso, avrebbe dovuto determinarsi sul supplemento d'altezza richiesto attraverso una modifica d'ufficio e non rinviare sic et simpliciter la questione al comune affinché approntasse una variante.

                                         4.2. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). La via della modifica d’ufficio presuppone che la soluzione sostitutiva si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.

                                         4.3. Con la sua risoluzione, il Consiglio di Stato ha reputato corretti e conformi con gli intendimenti del piano regolatore i parametri edilizi - altezze degli edifici comprese - che regolano in generale, per l'intero comprensorio comunale, la zona R2. Difatti, l'art. 39 NAPR è stato approvato. In questo senso, il Tribunale non può che ritenere conforme con i principi della LPT la pianificazione comunale che per una zona denominata "residenziale estensiva", come la R2, prevede un'altezza di base di 7.50 m, permettendo tra l'altro una comoda edificazione di due piani fuori terra. Tuttavia, a conferma di quanto rilevato dal Governo, la zona edificabile del comune di __________ si estende anche sulla fascia collinare ai piedi dell'__________, con un andamento orografico del territorio che, marcando in alcuni punti un'apprezzabile pendenza, può senz'altro porre un problema d'inserimento delle costruzioni dal profilo paesaggistico ed architettonico. Problema che un'altezza di base di 7.5 m riferita ad una zona R2 non può sempre convenientemente risolvere. Conseguenza: l'ordine al comune di studiare questa problematica presentando una variante prevedente una maggiorazione dell'altezza degli edifici in presenza di terreni che superano una determinata pendenza. Ordine più che corretto, ritenuto che soltanto l'ente pianificante, ovverossia il comune, sarebbe in grado di valutare fra le maggiorazioni possibili quella più opportuna a seconda della situazione territoriale, operando una completa ponderazione degli interessi. Va inoltre ritenuto che, per l'applicazione di un supplemento d'altezza, occorre fissare un grado di pendenza limite del terreno, anch'esso suscettibile d'apprezzamento. Oltretutto, il comprensorio interessato dall'ordine governativo non è soltanto costituito dalla zona R2, ma anche dalle zone R2s e R3 (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato, pag. 47). L'auspicata maggiorazione delle altezze dev'essere pertanto studiata e coordinata per tutte queste zone, in modo tale che la loro specificità sia preservata e non appaia alterata dal profilo tipologico e funzionale. In conclusione, appare assodato che il Consiglio di Stato non poteva, all'atto dell'approvazione, fissare una misura specifica del supplemento - e men che meno unicamente per la zona R2 - attraverso una modifica d'ufficio, senza con ciò violare l'autonomia comunale. È ben vero che il Governo ha indicato nei considerandi della decisione un'ipotesi di aumento dell'altezza a 9 m. Tale però era e rimane a titolo esemplificativo. D'altro canto, va ritenuto che un l'aumento di 3 m, reclamato dalla ricorrente per la zona R2 senza peraltro il sostegno di una benché minima motivazione, sembrerebbe - prima facie - eccessivo, considerando che l'impatto di una facciata dell'altezza di 10.50 m, oltre a comportare alterazioni tipologiche dell'edificazione, modifica sensibilmente le caratteristiche della zona all'esame al punto tale da confonderla, quantomeno per ciò che concerne le altezze degli edifici, con la zona residenziale semi-intensiva R3, il cui parametro di base è di 10 m.

                                         4.4. Per queste ragioni, la decisione del Consiglio di Stato è confermata e il ricorso va respinto su questo punto.

                                   5.   Piano di quartiere

                                         5.1. La ricorrente si aggrava anche contro l'art. 13 NAPR, che regola il piano di quartiere e sostituisce l'art. 14 vNAPR. Avvalendosi principalmente della violazione del principio della stabilità del piano, essa chiede che vengano confermate le facilitazioni edificatorie che nel previgente piano regolatore (PR '91) erano concesse dall'art. 14 vNAPR, riguardante le costruzioni su grandi superfici, e che l'art. 13 NAPR attenua o in parte abbandona. In particolare, è richiesta la convalida di un bonus d'altezza di 3 m (espunto dall'art. 13 NAPR) e di un aumento sull'indice di sfruttamento del 15% (ora del 10%; cfr. art. 39 cifra 2, su rinvio dell'art. 13 cifra 2 NAPR).

                                         5.2. Il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso in parola, ha ritenuto che la nuova norma non violava il principio della sicurezza del diritto, giacché regolando l'istituto del piano di quartiere in generale, essa si applicava non soltanto al terreno della ricorrente ma ad una vasta porzione del comprensorio comunale (zone R2 e R3), laddove il comune gode di piena autonomia. Di conseguenza, la soppressione del bonus di altezza di 3 m in presenza di un modesto abbuono sull'indice di sfruttamento non comportava un peggioramento dell'assetto pianificatorio o della qualità del piano di quartiere (cfr. risoluzione impugnata, pag. 71; risposta 22 maggio 2002, pag. 2). Tuttavia, il Governo, nella risoluzione d'approvazione, censurando l'art. 13 NAPR su questioni che qui non interessa evocare, ha ritenuto che anche per il piano di quartiere occorresse chinarsi sulla problematica relativa ai terreni in pendenza. Reputando opportuno reintrodurre un bonus d'altezza perlomeno nelle situazioni territoriali collinari, ha ordinato quindi al comune l'elaborazione di una variante, che ritenesse in debito conto questo aspetto (cfr. risoluzione governativa, pag. 45). A mente della ricorrente la decisione governativa sarebbe contraddittoria nella misura in cui, respingendo il ricorso, da una parte, ordina il ripristino del bonus d'altezza, dall'altra.

                                         5.3. In effetti, come conviene la ricorrente, la risoluzione del Consiglio di Stato non è fra le più cristalline; nondimeno, nelle sue conclusioni, può essere tutelata da questo Tribunale. A tale proposito occorre premettere che l'adozione di un piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione, potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente. Cionondimeno, questo strumento deve, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto, beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento "notevole" delle circostanze può giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del piano di utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il PR è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa sicurezza giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona, che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.

                                         Se un piano regolatore in vigore è stato adottato già sotto l'egita della legge federale sulla pianificazione del territorio, vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale, non possono beneficiare di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più la citata presunzione della sua validità sarà difficilmente contestabile.

                                         Il diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10 anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni modo, tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. LPT, per il quale la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernino i criteri determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49 consid. 3a con rinvii).

                                         5.3.1. In concreto, come rilevato in precedenza (cfr. consid. 3), non fa dubbio che nel caso del comune di __________ vi sia stato un notevole cambiamento di circostanze che hanno reso necessaria la revisione generale del piano regolatore. Il continuo aumento del flusso di traffico di tipo turistico, dei veicoli dei residenti, in aggiunta al traffico di transito, nonché la problematica della sosta delle vetture sulla cantonale, hanno determinato con gli anni un degrado dell'immagine in senso turistico del comune, come pure uno scadimento della qualità di vita per i residenti. Con l'abbandono della circonvallazione di aggiramento del nucleo storico, si è reso necessario adottare un nuovo concetto di viabilità comunale incentrato sulla rivalutazione dell'immagine del comune e, in particolare, sul recupero del centro storico attraverso il potenziamento della viabilità pedonale riguadagnando l'accesso pubblico, per quanto possibile, della riva del lago (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 15 segg.). In tale contesto sono state riconsiderate anche le norme relative agli assetti delle zone edificabili. Come già accennato, per quanto concerne la zona R2, ma anche altre zone del comprensorio comunale, il comune ha aumentato indistintamente le altezze massime degli edifici - di 30 cm - per facilitare soluzioni architettoniche adeguate ai terreni in pendenza. Ciò, in conformità con gli scopi del piano regolatore, che persegue l'obiettivo di tutelare e favorire l'estetica nel campo delle costruzioni, oltre che l'avvaloramento del paesaggio in generale (cfr. art. 2 cifre b e c NAPR). Soluzione condivisa nel principio, come visto, sia dal Consiglio di Stato, sia dalla ricorrente, ma da entrambi ritenuta insufficiente quanto alla misura dell'incremento. Difatti, il Governo ha ordinato una variante che introduca nella zona R2 una maggiorazione d'altezza congrua, da concedere tuttavia soltanto a quei terreni che superano un certo grado di pendenza. La ricorrente, sia con le sue richieste di prima istanza, che con quelle formulate davanti al Tribunale, conferma la necessità e l'interesse pubblico di un adeguamento dell'ordinamento della zona R2, che introduca un nuovo criterio, quello della maggiorazione d'altezza degli edifici in funzione della pendenza dei terreni, assente nelle disposizioni del precedente piano regolatore, senza che la stabilità del piano, quindi la sicurezza del diritto, possano essere lese dalla succitata variante.

                                         5.3.2. Quanto appena esposto andava ribadito, giacché le modifiche apportate dalla revisione alla zona R2 sono direttamente connesse e si compenetrano con l'ordinamento concernente il piano di quartiere. Il comune ha difatti sostituito l'art. 14 vNAPR, che disciplinava le costruzioni su grandi superfici, aggiornandolo con l'introduzione di un'analoga normativa che regola l'istituzione del piano di quartiere facoltativo (art. 13 NAPR), in conformità con quanto esatto dall'art. 56 LALPT. Come l'istituto che lo precedeva, anche il piano di quartiere è applicabile, a determinate condizioni, alla zona R2, che gli fa da base per la determinazione dei parametri edilizi, rispettivamente delle deroghe o delle maggiorazioni concesse (cfr. art. 13 e 39 NAPR). Come si è già spiegato, la zona R2 ha subito alcune modifiche rispetto alla vecchia pianificazione, tra cui la maggiorazione delle altezze, invero non compiutamente focalizzata dalla proposta comunale, ma poi affinata dal Governo attraverso l'ordine di eseguire una variante, condivisa sul principio dalla qui ricorrente. Orbene, ritenuto che la revisione in corso, variante compresa, pone nuovi presupposti d'applicazione per un istituto, quale il piano di quartiere, i cui parametri edilizi, in particolare le altezze e l'indice di sfruttamento, dipendono anche dall'ordinamento pianificatorio a cui si sovrappongono, in casu la zona R2, il cambiamento notevole delle circostanze giustificanti la modifica, assodato per la zona R2, deve essere riconosciuto tale anche per il piano di quartiere, rispettivamente per i bonus che esso può concedere. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto, valutando in termini astratti l'art. 13 NAPR, giacché applicabile sia alla zona R2, sia alla R3, che la soppressione del bonus di altezza di 3 m in presenza di un modesto abbuono sull'indice di sfruttamento (10%) non influisce nella ricerca della qualità insediativa (cfr. risoluzione impugnata, pag. 45; risposta 22 maggio 2002, pag. 3), perseguita tramite l'istituto del piano di quartiere (cfr. art. 56 LALPT). D'altro canto, come per la zona R2, il Governo ha ordinato per il piano di quartiere una variante che consideri una maggiorazione delle altezze perlomeno nelle situazioni territoriali collinari: la misura di questo abbuono, come pure eventualmente quello sull'indice di sfruttamento, va quindi studiata e coordinata in relazione anche con gli obiettivi fissati dal piano regolatore, tenendo conto delle implicazioni che sono poste dalla pianificazione soggiacente, a sua volta oggetto, come ampiamente ribadito, di analoga misura pianificatoria (cfr. supra, consid. 4.3). A fronte di questi adattamenti, che per la loro complessità richiedono una serie di valutazioni e di ponderazioni di competenza esclusiva dell'ente pianificante, la richiesta della ricorrente volta a ripristinare in modo meccanico una serie di abbuoni edilizi, soltanto perché il vecchio piano le concedeva, ma come si è visto su presupposti differenti e ormai superati, non può trovare accoglimento. L’aspettativa nella stabilità del piano, rispettivamente nella sicurezza del diritto, unitamente all’interesse della ricorrente a mantenere le possibilità edificatorie previste dal piano regolatore fin lì vigente - che comunque per effetto delle varianti ordinate dal Consiglio di Stato saranno semmai ripristinate in una certa qual misura, ma con criteri più aderenti alla situazione territoriale del comune - non può essere ritenuta d’importanza tale da prevalere sull’interesse pubblico a favorire un'edificazione meglio inserita nel contesto comunale.

                                         5.3.3. Va da ultimo considerato che la revisione in parola ha mutato una situazione che durava almeno dal 1991, anno in cui è stato approvato l'art. 14 vNAPR, che introduceva un abbuono di 3 m sull'altezza e, dal 1994, un aumento dal 10% al 15% sull'indice di sfruttamento. La concessione di questi bonus, non avveniva in modo automatico, come si può evincere dalla lettera della norma: "possono essere concessi aumenti di altezza sino a ml 3.00 rispetto a quelli previsti per le singole zone" (art. 14 cifra 4 vNAPR). Il disposto poneva per contro una serie di condizioni: alcune erano chiaramente stabilite dalla norma, altre erano enunciate in termini indeterminati e dovevano essere definite di caso in caso. Ad esempio “l’edificazione deve costituire un assieme armonico, perfettamente inserito nell’aspetto paesaggistico della regione”(art. 14 cifra 3 vNAPR). La concessione delle importanti facilitazioni previste dall’art. 14 vNAPR era dunque subordinata a condizioni che dipendevano in larga misura dal giudizio e dall’apprezzamento dell’esecutivo comunale. Al momento della sua sostituzione, nel 2002, il disposto era in vigore da 11 anni. Ebbene, un tale periodo non è eccessivamente breve per sostituire una norma che deroga in misura cospicua all’edificabilità normale di zona (un piano aggiuntivo, in zone R2 e R3). Il legislatore comunale può ricredersi sulla giustificazione di tali eccezioni e togliere all’esecutivo la facoltà di concederle. Tanto più in una situazione delicata come la realtà rappresentata da un comune come __________, che per gli alti contenuti paesaggistici e culturali reclama una particolare attenzione per gli equilibri territoriali, che devono essere salvaguardati da un'edificazione sproporzionata e avulsa dal contesto in cui verrebbe inserita.

                                         5.4. Per queste motivi, il ricorso deve essere respinto anche su questo punto. La tassa di giudizio e le spese devono essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'500.-- (millecinquecento).

                                      3.   Intimazione a:

    patr. da: Comune di __________, ____________________, rappr. da: municipio di __________, __________ __________; Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio Div. pianificazione territoriale.  

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                                                                Il segretario

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