Incarto n. 90.2002.121
Lugano 26 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2002 di
__________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 14 novembre 2002 del municipio di __________;
- 12 novembre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella seduta del 5 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del piano regolatore. Questo proponeva, per la località di __________, una zona residenziale semi estensiva soggetta a piano di quartiere. L'art. 56 NAPR, concernente la polizia edilizia, prevedeva inoltre la facoltà, per il municipio, di prelevare una tassa tra fr. 50.-- e fr. 500.-- sia per la verifica dei tracciamenti (cpv. 2) sia per l'esecuzione dei controlli precedenti l'occupazione degli edifici; in quest'ultimo caso veniva inoltre riservato l'onorario del medico delegato (cpv. 3).
B. Con ricorso 13 luglio 2000 __________ __________, cittadino attivo di __________ e comproprietario del mapp. __________, ubicato nella località di __________, si è aggravato contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto - per quanto qui ancora interessa - di assegnare semplicemente i fondi posti nella suddetta località nella zona residenziale estensiva e di stralciare ogni riferimento a tasse e onorari all'art. 56 NAPR.
C. Con risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Il Governo non ha condiviso il proposito del comune di assegnare la località di __________ alla zona residenziale semi estensiva soggetta a piano di quartiere; ha pertanto attribuito d'ufficio la stessa alla zona residenziale estensiva (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.1, lett. h, pag. 22). Il Consiglio di Stato ha inoltre modificato d'ufficio l'art. 56 NAPR, stralciando gli importi delle tasse previste ai capoversi 2 e 3 ed aggiungendo un nuovo capoverso 5, che rinviava, per la riscossione di quei tributi, all'ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del 24 agosto 2000 (cfr., risoluzione impugnata, cifra 3.5.7, lett. o, pag. 45). Il ricorso di __________ __________ vertente su questi oggetti è pertanto stato accolto (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.4.5, pag. 53 segg.).
D. Con ricorso 30 luglio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo Tribunale, al quale domanda di annullare la risoluzione governativa suddetta, nella misura in cui assegna la località di __________ alla zona residenziale estensiva, e di obbligare il municipio a studiare una variante. Egli adduce, a questo scopo, svariati argomenti e formula, nel contempo, tutta una serie di altre, nuove domande, che non occorre riassumere. Il ricorrente ribadisce inoltre la domanda di stralciare dall'art. 56 NAPR ogni riferimento all'imposizione di tasse ed onorari, a suo giudizio vietati dalla legge edilizia.
E. La divisione della pianificazione territoriale chiede che il gravame venga respinto, nella misura in cui possa essere considerato ricevibile. Il municipio ha comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare osservazioni.
considerato,
in diritto:
1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente, di principio, data (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT).
2. Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha deciso di non approvare l'assegnazione della località di __________ alla zona residenziale semi estensiva soggetta a piano di quartiere, proposta dal comune, assegnando d'ufficio la stessa alla zona residenziale estensiva. In questo modo esso ha accolto la domanda, volta allo stesso risultato, formulata da __________ __________ nel gravame 13 luglio 2000. Il ricorrente, che ha ottenuto piena soddisfazione dinanzi all'istanza inferiore, non è pertanto più legittimato ad impugnare la risoluzione governativa in questa sede; a maggior ragione se poi, come si avvera in concreto, egli sottopone al giudizio del Tribunale tutta una serie di domande nuove - e, pertanto, inammissibili (art. 63 cpv. 2 PAmm) - rispetto a quelle sottoposte al vaglio dell'autorità di ricorso di prima istanza. Poco importa se l'accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato ha avuto luogo per motivi differenti da quelli invocati nello stesso. Su questo oggetto il ricorso dev'essere dunque essere dichiarato irricevibile.
3. L'art. 56 NAPR, concernente la polizia edilizia, adottato dal consiglio comunale prevedeva inoltre la facoltà, per il municipio, di prelevare una tassa tra fr. 50.-- e fr. 500.-- sia per la verifica dei tracciamenti prima dell'inizio dei lavori (cpv. 2) sia per il controllo, a lavori ultimati, della loro congruenza con i progetti e le norme edilizie, in vista del rilascio del permesso di abitabilità; in quest'ultimo caso veniva inoltre riservato l'onorario del medico delegato (cpv. 3). Il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio l'art. 56 NAPR, stralciando gli importi delle tasse previste ai capoversi 2 e 3 ed aggiungendo un nuovo capoverso 5, che rinvia, per la riscossione di quei tributi, all'ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del 24 agosto 2000, la quale istituisce all'art. 1 cifra 5 le tasse in materia edilizia. Il Consiglio di Stato ha difatti ritenuto che quest'ultimo atto normativo costituiva la base legale più consona per regolamentare l'imposizione delle medesime (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.7, lett. o, pag. 45). Agendo in questo modo il Consiglio di Stato ha reso priva di oggetto, quantomeno parzialmente, la contestazione sollevata dal ricorrente circa la legittimità del prelievo delle tasse prevista dalla disposizione suddetta: la base legale dei controversi tributi andrà difatti ricercata, in futuro, anche nella menzionata ordinanza municipale, che non è tuttavia impugnabile in questa sede. Il Consiglio di Stato ha tuttavia voluto mantenere ancorato, all'art. 56 NAPR, il principio dell'imposizione delle tasse per la verifica dei tracciamenti e per l'esecuzione dei controlli a fine lavori. Tanto il capoverso 3 che il capoverso 6 di questa disposizione stabiliscono difatti, anche dopo la modifica d'ufficio apportata loro da parte del Governo, che per l'esecuzione di questi controlli "il municipio applica una tassa". Ora, tuttavia, diversamente da quanto crede il ricorrente, che mal interpreta i commentatori e la giurisprudenza, dalla circostanza che quei tributi non trovino fondamento, direttamente o indirettamente, nella legge edilizia del 13 marzo 1991 non si può automaticamente dedurre che quest'ultima vieti anche ai comuni di istituirli in base alla loro regolamentazione autonoma. Il comune di __________, al pari di altri, ha semplicemente fatto uso di questo spazio normativo concessogli dalla legislazione cantonale, che è chiamato ad applicare. Nella misura in cui il ricorso è ricevibile, esso dev'essere pertanto respinto su questo oggetto. Il Tribunale non può tuttavia spingersi oltre la verifica della sola legittimità di principio dell'imposizione; esso non può invece procedere anche ad un esame di dettaglio circa il soddisfacimento dei requisiti posti dalla giurisprudenza per riconoscere la validità della base legale dei tributi in esame giacché, com'è stato spiegato, tale esame implica la presa in considerazione dell'ordinanza municipale 24 agosto 2000, sottratta al suo sindacato; il ricorrente non contesta, inoltre, la sussistenza di tali requisiti.
4. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________ __________, __________ __________, ____________________
- Municipio di __________, ____________________ - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario