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Ticino Tribunale della pianificazione 28.02.2003 90.2002.113

28 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·627 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.2002.113

Lugano 28 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario di camera

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2002 di

Municipio di __________, __________ __________  

contro  

la decisione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

vista la risposta 15 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che con risoluzione 5 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

che con ricorso 2 luglio 2002 il municipio di __________ è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, contestando la non approvazione della pianificazione del traffico lungo la strada ricavata sull'ex sedime ferroviario tra e nelle località di __________ e __________ (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.4. lett. i), adducendo motivi che non occorre riassumere;

che la divisione della pianificazione territoriale ha postulato la dichiarazione di irricevibilità e, in subordine, la reiezione dell'impugnativa;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

                                         che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere;

                                         che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;

                                         che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. 48, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;

                                         che, peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani regolatori, l'art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT, citato dallo stesso ricorrente, ribadisce a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;

                                         che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);

                                         che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________ -__________, pubbl. in RDAT I-2002 n. 8; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

                                         che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

                                         che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

visti gli art. 38 LALPT; 9, 80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                    3.   Intimazione a:

-         Municipio di __________, __________ __________  

-         Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, __________ __________ -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________ __________

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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