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Ticino Tribunale della pianificazione 17.01.2003 90.2001.73

17 janvier 2003·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,363 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.2001.73

Lugano 17 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

segretario

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2001 di

contro  

la risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;

viste le risposte:

- 27 marzo 2002 del municipio di __________;

- 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del 

   territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

                                         in fatto:

                                  A.   __________ e __________ __________ sono comproprietari del mapp. __________di __________. Il fondo, edificato, è posto in località __________. Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________è stato assegnato alla zona residenziale semi-intensiva (zona C). Esso è inoltre stato incluso nel comparto speciale di ricomposizione particellare, detto comparto speciale nord, che interessa la località di __________, per il quale il piano regolatore ha formulato una proposta di ricomposizione particellare. L'edificazione del fondo è inoltre stata subordinata all'approvazione di un piano di quartiere (PQ5). L'angolo nord della particella è infine stato riservato, in minima parte, per la realizzazione di una piazza di giro, che conclude via __________ __________.

                                  B.   Con ricorso 10 novembre 1999 i proprietari si sono aggravati contro la menzionata deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che la part. __________fosse esclusa dal vincolo di piano di quartiere e che la piazza di giro fosse soppressa.

                                  C.   Con risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia sospeso l'approvazione delle proposte pianificatorie concernenti il comparto speciale nord, ad eccezione di quelle viarie (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31). L'evasione del ricorso di __________ e __________ __________ è pertanto stata sospesa (cfr. risoluzione citata, pag. 157).

                                  D.   Con ricorso 19 novembre 2001 i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, riproponendo le contestazioni e le domande formulate dinanzi all'istanza inferiore.

                                  E.   Tanto il municipio quanto la divisione della pianificazione territoriale chiedono la reiezione dell'impugnativa.

                                  F.   Il 25 settembre 2002 si è tenuta l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande. Il sopralluogo in contraddittorio ha avuto luogo il 25 ottobre successivo.

considerato,                   in diritto:

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è dunque ricevibile.

                                   2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   3.1. I ricorrenti ribadiscono, in questa sede, le domande di escludere la part. 4717 dal vincolo di piano di quartiere (PQ5) e di sopprimere la piazza di giro che interessa tale proprietà.

                                         Com'è stato spiegato, il Governo ha sospeso l'approvazione delle proposte pianificatorie concernenti il comparto speciale nord (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31): tra di esse figura la subordinazione della possibilità di edificare il mapp. __________all'approvazione di un piano di quartiere (PQ5). Anche l'evasione del ricorso di __________ e __________ __________ inoltrato in quella sede è stata sospesa di conseguenza. Il Consiglio di Stato non ha pertanto ancora deciso se approvare la proposta pianificatoria in rassegna in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 LALPT. Ha semplicemente decretato una sospensione dell'esame e dell'evasione di questo oggetto. La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una decisione finale e, pertanto, impugnabile, bensì una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se causa ai ricorrenti un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). In concreto gli insorgenti non dimostrano, ma nemmeno affermano, che il differimento della decisione governativa su questo oggetto causi loro un danno che non potrebbe essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale favorevole (ovvero la soppressione dell'obbligo del piano di quartiere). La prima domanda ricorsuale si appalesa pertanto irricevibile.

                                         Dalla sospensione dell'approvazione del comparto speciale nord il Consiglio di Stato ha tuttavia eccettuato le proposte viarie: queste sono difatti state approvate, insieme al piano viario del comune, ad esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili (cfr. risoluzione citata, ibidem). Il Governo ha pertanto approvato la controversa piazza di giro, prevista in minima parte sul mapp. 4717. Esso ha tuttavia omesso di evadere la contestazione della pianificazione di quest'opera sollevata dai coniugi __________, sospendendo indebitamente l'intero ricorso inoltratogli da questi ultimi. Agendo in questo modo il Consiglio di Stato ha violato l'art. 37 cpv. 1 LALPT, dal quale si deduce che il Governo deve evadere i ricorsi relativi alla parte del piano regolatore che esso approva (cfr. inoltre Scolari, Commentario, __________ 1996, ad art. 37 n. __________con rinvii). Su questo oggetto il ricorso deve dunque essere accolto, la risoluzione impugnata annullata e gli atti retrocessi all'autorità inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm) affinché evada il gravame presentato dai coniugi __________ avverso la piazza di giro prevista parzialmente sul mapp. __________e si pronunci, contemporaneamente, sulla sua approvazione.

                                   4.   In quanto ricevibile, il ricorso deve dunque essere accolto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico degli insorgenti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

                                         §    La risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui approva la piazza di giro prevista parzialmente a carico del mapp. __________e sospende l'evasione del ricorso inoltrato contro quest'ultima da parte di __________ e __________ __________.

                                   §§                                   Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione in ossequio a quanto stabilito al consid. 3 in fine di questo giudizio.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento). Il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti fr. 500.-- (cinquecento) per ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

-         __________ e __________ __________, ____________________ rappr. da avv. __________ __________, __________       __________ __________, ____________________  

-         Municipio di __________, __________ __________, ____________________ -         Divisione della pianificazione territoriale, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona -         Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio                                                

Il presidente                                                                                                    Il segretario

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