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Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.2001 90.2001.34

13 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·4,405 mots·~22 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.2001.00034

_________ 13 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

vicecancelliera

Matea Pessina

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2001 della

__________ SA, __________,  rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,   

contro  

la risoluzione __________ marzo 2001 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva il piano particolareggiato di Via __________ __________ (__________) del comune di __________;

                                         viste le osservazioni 3 luglio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale e 31 agosto 2001 del Municipio di __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   La _________ SA è proprietaria a _________ di tre unità di PPP al fondo base n° _________ RF, situato in zona R6 e confinante ad ovest con Via _________. Sul fondo, che dispone di un'autorimessa sotterranea, sorge uno stabile con contenuti abitativi e commerciali, posto a ca. ml 8 dal marciapiede. La superficie antistante la strada è adibita a posteggio (9 stalli) e permette di accedere all'autorimessa.

                                  b.   Nella seduta del 26 aprile 1999 il Consiglio comunale di _________ ha adottato il piano particolareggiato di Via _________ (_________), che si propone di attuare una riqualifica generale dell'area, attraversata da Via _________, compresa fra il confine giurisdizionale con _________ e l'incrocio, posto più a nord, con la strada che porta a _________. In particolare, al fine di caratterizzare la strada come viale urbano, delimitato prospetticamente dalle edificazioni, il _________ prevede, nella parte centrale del comparto, delle linee di costruzione, profonde ml 6.00. Il piano contempla inoltre la costituzione di una servitù a favore del comune, disciplinata dall'art. 4 NAPP, per realizzare percorsi pedonali, alberature e arredi urbani nelle fasce, che costeggiano la strada, comprese fra le linee di costruzione e il marciapiede. Il _________ prevede infine la realizzazione di un autosilo sotterraneo nello spazio pubblico, adibito a giardinetto e a posteggio, che serve come accesso al complesso sportivo intercomunale della _________.

                                   c.   Avverso tale ordinamento, ritenuto contraddittorio negli obiettivi, privo d'interesse pubblico e lesivo dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, la _________ SA è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento: ponendo anzitutto in dubbio la legalità della servitù contemplata dal _________, essa sottolinea il notevole danno economico cagionato dai vincoli, che impedirebbero l'accesso veicolare al mapp. n° _________ RF, precluderebbero l'uso dei posteggi e ostacolerebbero l'esercizio delle attività esistenti. Contestando poi a titolo abbondanziale, e con particolare riferimento al previsto autosilo, il preventivo d'investimento per la realizzazione del piano - a sua detta di lunga inferiore ai costi reali -, essa si riserva la facoltà di avanzare pretese di carattere espropriativo.

                                         Il Municipio, in sede di risposta, ha chiesto la conferma dell'assetto pianificatorio previsto dal _________.

                                  d.   Salvo per il vincolo relativo all'autosilo, ritenuto carente in merito al calcolo dell'effettivo fabbisogno di posteggi, alla loro destinazione, alla loro gestione ed alle modalità di realizzazione (tempi e finanziamenti), con ris. gov. __________marzo 2001, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato il _________, respingendo il ricorso in parola.

                                   e.   Dissentendo da tale decisione, la già ricorrente insorge ora davanti al TPT, riproponendo le censure disattese dal Governo.

                                         Nelle osservazioni il Municipio di _________ e il Consiglio di Stato hanno chiesto la reiezione del gravame.

                                    f.   In data 25 settembre 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.

considerat o,

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).

                                         In concreto la legittimazione attiva della ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.

                                         Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

                                   2.   L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).

                                         L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità d'approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).

                                   3.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.

                                         Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).

                                         Ai sensi dell’art. 26 LALPT, il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano i fondi la cui utilizzazione è subordinata a un piano particolareggiato, a un piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione particellare (art. 28 cpv. 2 lett. c) LALPT).

                                         Il piano particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 LALPT).

                                   4.   Una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. art. 36 Cost.; DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Cost. féd., art. 22 ter n° 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco. Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura. Tuttavia, per quanto attiene alla servitù prevista sui fondi che costeggiano Via _________, le cui finalità verranno esposte meglio nei seguenti considerandi, occorre qui precisare come, mediante la stessa, il comune intenda riservarsi, su fondi privati, un’area destinata a passaggio pubblico pedonale, a piantumazione e ad altri arredi urbani. Essa rappresenta una destinazione di PR, e quindi di diritto pubblico, e, come tale, risulta vincolante. La sola previsione del vincolo nel PR non basta tuttavia a conferire al comune il diritto di disporre dell’area: a questo fine occorre costituire la servitù, di cui è menzione all'art. 4 NAPP. In assenza di accordo del proprietario, questa può essere costituita in via di espropriazione. La previsione nel PR crea le premesse di diritto pubblico per la costituzione della servitù. E’ però solo con l’espropriazione formale, dopo aver pagato l’indennità, che il comune potrà realizzare la previsione di PR.

                                   5.

                                5.1   Prima di entrare nel merito delle singole censure, nella fattispecie occorre anzitutto rilevare come, dal profilo territoriale, il comune di _________ possa essere considerato parte integrante dell'agglomerato di _________. Posto in collina, in posizione privilegiata rispetto al centro urbano, esso si caratterizza per la presenza di zone residenziali di qualità. Ciononostante, in seguito al progressivo sviluppo dei comuni limitrofi, e di _________ in particolare, a partire dagli anni '60 il comune ha conosciuto anche l'insediamento di attività artigianali, commerciali e terziarie di un certo rilievo (grandi magazzini, banca, stazioni di servizio, ristorante, ecc. ), concentrate lungo la tratta di Via _________, compresa fra il confine con _________ e l'incrocio con la strada che porta a _________.

                                         Al fine di migliorare l'assetto urbano della zona, ottimizzando le infrastrutture al servizio dei diversi utenti, di favorire un miglioramento degli insediamenti esistenti nel quadro di una pianificazione basata su indirizzi qualitativi e su adeguati incentivi, di anticipare con una pianificazione idonea gli insediamenti che verranno realizzati in risposta alle nuove esigenze funzionali, attribuite alla zona dagli indirizzi progettuali d'ordine superiore (in particolare dagli studi d'approfondimento del PTL), di rafforzare l'immagine e la funzione urbana della strada e del suo spazio di correlazione, in alternativa a quella, oggi prevalente, di asse di transito da e per _________ ed infine per consolidare il ruolo centrale del comparto nel tessuto locale, con la revisione generale del PR, entrata in vigore nel '97, il comune ha vincolato l'area in questione all'allestimento di un piano particolareggiato. Dal profilo delle utilizzazioni, il piano intende rafforzare la vocazione commerciale-terziaria, che è andata consolidandosi nella zona, da ricondurre anche alla vicinanza con lo svincolo autostradale di _________-nord e con le strade di collegamento con importanti aree residenziali limitrofe (in direzione __________ /__________ /__________, risp. __________ /_________).

                                5.2   Date queste premesse, il _________ è impostato in modo da privilegiare l'obiettivo di ridefinire la sostanza urbana che costeggia la strada, per ricaratterizzarne lo spazio, tenendo conto, ove possibile, delle preesistenze e cercando di assicurare un rapporto volumetrico equilibrato fra le edificazioni che sorgeranno all'interno del _________ e quelle limitrofe, esistenti o future (Rapporto di pianificazione, p. 5). Gli strumenti messi in atto per ottenere la riqualifica dell'area mirano in particolare a: 

                                         "- conferire alla strada l'aspetto di viale urbano, delimitato prospetticamente dalle edificazioni; la continuità spaziale è accentuata e unificata dalla piantagione di alberature su entrambi i lati della strada e per tutta la sua lunghezza (…);

                                         -  introdurre le servitù a favore del Comune non soltanto per la piantagione delle alberature ma anche per l'arredo degli spazi compresi fra i cigli stradali e gli edifici in modo da conferire loro l'aspetto e gli arredi necessari per la fruizione pedonale, per lo svago e il commercio (…);

                                         -  assegnare linee di costruzione e, dove necessario, obblighi di costruzione in contiguità, in modo che le nuove costruzioni abbiano un ritmo equilibrato, parallelo alla strada (…);

                                         -  nella porzione EST dell'incrocio fra Via _________ e Via cantonale (comparto del "bar _________") (…). Si è quindi optato per delle linee più aderenti allo stato attuale delle proprietà private, rinunciando alla formazione di uno spazio pubblico ed accontentandosi di segnare la particolarità urbanistica dell'incrocio stradale attraverso l'introduzione di una "rotonda";

                                         -  assegnare la stessa quota massima sul livello del mare per le gronde dei fabbricati che si affacciano sulla Via _________ (previste in parte come traguardo obbligatorio, n.d.r.);

                                         -  modificare alcuni affacci delle strade secondarie che affluiscono su Via _________, in modo da favorire la formazione di ritmi equilibrati delle edificazioni;

                                         -  mantenere lo spazio, prevalentemente verde, del grotto (…)"

                                         (Rapporto di pianificazione, p. 6 e 7).

                                         Al fine di favorire la realizzazione dei nuovi insediamenti, accanto a questi provvedimenti, il _________ concede ai privati notevoli incentivi nelle quantità edificatorie e nelle altezze.

                                   6.   Linee di costruzione e arredo urbano ai lati di Via _________

                                6.1   Per quanto qui interessa e da quanto si evince dal _________, le linee di costruzione litigiose perseguono due scopi: da una parte, permettere la creazione, mediante piantagione d'alberi di grosso fusto, di un viale alberato, arredato in modo da favorire la fruizione pedonale, e, dall’altra, delineare il futuro assetto volumetrico della nuova edificazione del comparto.

                                         Sull’interesse pubblico in genere delle distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a ridefinire e ristrutturare le adiacenze di una strada, è inutile dilungarsi: tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni. In particolare assicurano la possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri, migliorano l’estetica dei centri urbani, facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni, contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione (DTF 109 Ib 116 e rif.). In casi particolari, specialmente per ragioni estetiche, il PR può stabilire un obbligo di costruire sulla linea di arretramento (cosiddetta linea di costruzione, cfr. A. Scolari, Commentario, ad. art. 25 LE, n° 1027).

                                6.2   Secondo la ricorrente, le cui preoccupazioni si concentrano sulle conseguenze derivanti dall'attuazione del _________ sulle fasce che costeggiano la strada, la nuova impostazione urbanistica di Via _________ risulterebbe priva di ragioni pianificatorie sufficientemente valide: "Prova ne è che l'interesse pubblico individuato dal Comune nel suo _________ e dal lod. Consiglio di Stato nella propria decisione qui impugnata risulta essere di mero ordine estetico (realizzazione di percorsi pedonali, di alberature ed arredi urbani) e pertanto insufficiente ai fini di poter legittimamente e costituzionalmente limitare il diritto di proprietà dell'interessata con l'imposizione del citato vincolo di servitù. Più specificamente, di ciò ne risentirebbe senza ombra di dubbio la ricorrente poiché si vedrebbe, come già riferito, ristretto il libero esercizio della proprietà sulle cennate PPP di sua spettanza. Il tutto, in netto dispregio della norma costituzionale dell'art. 26 Cost. fed. quanto alla necessità di un sufficiente interesse pubblico per procedere in tal senso. L'obiettivo di fissare l'assetto di nuova edificazione di tutto il quartiere secondo il _________ non appare sensato per il comprensorio lungo Via _________. Orbene, in questo contesto occorre tener conto, nella misura del possibile, anche degli edifici esistenti eretti decenni or sono sulla base della normativa edilizia allora vigente".

                                         Dal canto suo, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito come la delimitazione nel piano di una fascia, entro cui realizzare i percorsi pedonali, le alberature e gli arredi, permetta di concretizzare con una certa continuità il concetto di viale urbano e di rafforzare nel contempo la centralità e la funzionalità del comparto, risponde a tali critiche, osservando a p. 23 della decisione impugnata: " (…) occorre considerare come la misura proposta preveda espressamente che nella fase di realizzazione e nell'esercizio della servitù devono essere tenuti debitamente in considerazione i diritti dei privati degni di protezione fra i quali vengono annoverati gli accessi e le utilizzazioni dei piani terreni".

                                6.3   Analizzando nel dettaglio l'ordinamento proposto con il _________, si osserva come le linee di costruzione gravano il tratto di Via _________, che va dal confine con _________ fino all'altezza del Ristorante _________ per una lunghezza complessiva di ca. 300 ml. Come già indicato, oltre il ristorante è previsto un ordine meno rigido, ossia delle linee di arretramento abbinante ad un semplice vincolo di piantagione (comparto "bar _________"). Da notare che il confine con _________, che presenta un andamento irregolare, cade per ca. 100 ml sull'asse di Via _________, di modo che, nella parte iniziale, verso ovest, la completazione dell'impostazione urbanistica del _________ viene demandata a questo comune.

                                         Per quanto concerne la sostanza edilizia presente, sviluppatasi, a partire dal 1972 - anno d'approvazione del primo PR -, in base a semplici disposizioni di zona (R6) abbinate a delle linee di arretramento, si osserva quanto segue: provenendo da _________, il lato ovest di Via _________, è caratterizzato, salvo per lo spazio aperto, adibito a giardinetto e a posteggio, per la presenza di costruzioni con accesso diretto su Via _________: fatta astrazione dai primi cento metri, posti come detto sul territorio di _________, provenendo da sud, su questo lato della strada si allineano la stazione di benzina _________, il giardinetto pubblico, due palazzine ed infine il vecchio edificio che ospita il ristorante _________. Diversa la situazione sul lato opposto di Via _________, da cui dipartono diverse strade secondarie, che servono la zona residenziale sovrastante. Esso si caratterizza nella prima metà per la presenza di sostanza edilizia non recente con destinazione mista (alcune villette, un esercizio pubblico, un piccolo commercio, un laboratorio artigianale, una stazione di benzina), mentre nel tratto rimanente, dove insiste anche il mapp. n° _________ RF, si contraddistingue per la presenza di un sistema di costruzione "a pettine", con edifici d'altezza piuttosto elevata, eretti negli anni '70, arretrati rispetto alla strada e posti perpendicolarmente ad essa. Da notare, per quanto concerne il fondo in questione, che la linea di costruzione invade, per una profondità di ml 6.00, lo spazio libero antistante la strada, sovrapponendosi parzialmente a 7 dei 9 stalli esistenti e all'accesso all'autorimessa sotterranea.

                                6.4   Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il _________, bisogna riconoscere che in linea generale sussiste un significativo interesse pubblico a sottoporre ad un regime particolare il comparto in questione, ed in particolare le immediate adiacenze della strada: per tutti i motivi esposti nel Rapporto pianificatorio e nella decisione impugnata, il comparto costituisce, per la sua posizione strategica, un’area pregiata del territorio comunale e, in un'ottica più ampia, dell'agglomerato di _________, che necessita indubbiamente di venir riorganizzata e valorizzata dal profilo funzionale e strutturale, in modo da sfruttarne appieno il potenziale di sviluppo, sottolineandone il carattere (ormai) cittadino. Sotto questo profilo, un'edificazione dell'area basata, come in precedenza, su semplici disposizioni di zona e su linee di arretramento, risulterebbe ormai inadeguata a garantire uno sviluppo razionale e coerente del comparto e comprometterebbe senz'ombra di dubbio l’obiettivo relativo al recupero qualitativo delle premesse d'insediamento perseguito con il _________. La scelta del comune, che ha optato per una marcata ridefinizione dell'assetto attuale dell'area, risulta quindi sorretta da valide ragioni pianificatorie. Ciò comporta necessariamente lo stravolgimento di alcune realtà edilizie presenti. Alcune offriranno una resistenza al mutamento, che ne procrastinerà l'attuazione. Ci sarà inevitabilmente un periodo di promiscuità tra vecchio e nuovo assetto. Tuttavia, ammesso il principio di un nuovo ordine, è impensabile rinunciare a realizzarlo solo perché i tempi potranno essere lunghi o perché temporaneamente potrà essere fonte di disagi. Non senza considerare che, nella presente fattispecie, il _________ offre ai proprietari uno sfruttamento talmente più intensivo dei loro fondi, che l'ipotesi di un loro interesse a partecipare presto o tardi alla realizzazione del piano non appare inverosimile. Inoltre, con riferimento al danno economico paventato dalla ricorrente per la perdita dei posteggi, non va dimenticata la vasta disponibilità in zona di posteggi pubblici (111 presso il centro sportivo della _________, 72 presso l'autosilo comunale e 54 nelle zone blu di Via __________, Via __________ __________ __________ e Via __________) e quanto stabilito all'art. 4 cpv. 2 NAPP, secondo cui l'esercizio della servitù dal parte del comune deve tener conto dei diritti privati degni di protezione specialmente per quanto concerne gli accessi e le utilizzazioni dei piani terreni. In questo senso - ma è da verificare - è ipotizzabile che tre dei sette stalli toccati dalla linea di costruzione possano venir mantenuti tramite una modifica del loro orientamento (in parallelo, invece che perpendicolarmente alla strada). In conclusione si può quindi dire che, se da una lato, le nuove disposizioni pongono alcune restrizioni alla proprietà della ricorrente, dall'altro essa le accompagna con grandi vantaggi. Non si vede peraltro come, in concreto, il comune possa attuare una riqualifica generale del comparto, senza ricorrere ai contestati provvedimenti e con minori sacrifici per le proprietà private.

                                6.5   Per completezza, si rileva infine come, oltre ai provvedimenti oggetto di contestazione, il _________ prevede il declassamento di Via _________ a "strada di collegamento secondario", con relativo restringimento della carreggiata a ml 6.50, la creazione di una corsia riservata ai bus di linea e, in corrispondenza dell'incrocio che porta a _________, la formazione di una rotonda con la funzione di agevolare le manovre e di rallentare il traffico (cfr. piano del traffico e AP/EP e Rapporto di pianificazione, p. 8).

                                         A mente di questo Tribunale, l'adozione di simili provvedimenti appare fondamentale per favorire la fruizione pedonale delle fasce a contatto con la carreggiata e conseguire realmente lo scopo di rafforzare l'immagine e la funzione urbana della strada e del suo spazio di correlazione, in alternativa a quella, oggi prevalente, di asse di transito da e per _________. Tale impostazione rispecchia peraltro le attuali tendenze in materia: nel contesto specifico delle strade secondarie, l'orientamento generale è proprio quello di rivalorizzare il ruolo sociale della strada divenuta spazio unidimensionale localizzato sulla "coabitazione pacifica" tra automobili, veicoli a due ruote e pedoni (Bonomi, Le temps des rues, pag. 14-15; VCÖ Verkehrsclub Österreich, Vorrang für Fussgänger, pag. 59 ss).   

                                6.6   In conclusione, l'assetto attuale di Via _________ conferma l'interesse pubblico alla sistemazione dell'area così come proposto dal comune, sistemazione che risulta in grado di caratterizzare in modo marcato il prospetto dell'asse stradale, sottolineandone la centralità e l'importanza e migliorandone nettamente l'immagine e le modalità di fruizione. Infatti, per quanto attiene specificamente alle fasce a contatto con la strada, esse rappresentano oggi delle superfici prive di particolari attrattive, ma che si prestano senz'altro ad essere riqualificate ed abbellite con la posa di elementi di arredo urbano e la messa a dimora di alberi. Considerata inoltre l'elevata densità dei parametri edificatori proposti dal _________, gli interventi voluti dal comune garantiscono verso la strada un adeguato stacco e si rivelano conformi al principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 LALPT). Alla luce di queste considerazioni, gli eventuali disagi che subirà la ricorrente nell'ambito della sistemazione delle fasce a contatto con la strada non appaiono quindi sufficienti per negare la validità dell'assetto preconizzato dal comune. Ne deriva che, oggettivamente, il comune di _________ può invocare un interesse pubblico prevalente all'imposizione dei vincoli, in quanto effettivamente idonei a raggiungere lo scopo di riqualifica urbana ricercato. Infine, anche dal profilo del preventivo dei costi, stimati in fr. 1'634'000.-- (e non in fr. 700'000.--, come sostengono i ricorrenti), non v’è nulla che lasci intendere che il comune abbia evidentemente sopravvalutato le sue possibilità economiche e che le opere previste dal PR siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. Tant'è vero che, nell'ambito della mancata approvazione del vincolo relativo all'autosilo, il Consiglio di Stato, pur rilevando le carenze citate in narrativa, ha ritenuto fondamentale che il comune riesaminasse l'opera soprattutto dal profilo della sua conformità con la pianificazione d'ordine superiore e con l'insieme delle misure relative alla politica dei posteggi promossa dal Cantone (cfr. consid. 4.4.1, lett. b) della decisione impugnata).

                                   7.   Priva di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che, secondo la ricorrente, le caratteristiche del mapp. n° _________ RF non permetterebbero di assimilarlo, dal profilo pianificatorio, agli altri fondi che costeggiano la strada, per i quali il regime previsto dal _________ potrebbe risultare giustificato.

                                         A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile, quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).

                                         Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.

                                         A questo Tribunale non risulta infatti che la decisione del Governo di approvare la scelta delle autorità comunali sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Le motivazioni addotte nella decisione impugnata, riassunte nel dettaglio nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti, meritando quindi piena conferma in questa sede.

                                   8.   Visto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese, la tassa di giudizio, nonché le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento).

                                   3.   Intimazione:                   avv. __________. __________, ___________________ 

                                                                                - Municipio di _________                                         - Consiglio di Stato, Bellinzona                                         - Sezione pianificazione urbanistica,                        Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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