Skip to content

Ticino Tribunale della pianificazione 25.04.2000 90.1999.5

25 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·4,330 mots·~22 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.1999.00005

Lugano 25 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliere

Tito Ponti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di

1. __________ __________, __________, 

2. __________ __________, __________, 

3. __________ __________, __________, 

1.,2.,3. avv. __________ __________ e __________ __________, __________ __________,   

contro  

la risoluzione 25 novembre 1998 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR di __________

                                         vista la risposta 5 marzo 1999 del Municipio di __________ e le osservazioni 3 maggio 1999 del Consiglio di Stato,

                                         letti ed esaminati gli atti,

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenuto

in fatto

                                   a.   Il PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 6 agosto 1986.

                                         Nel corso degli anni 1995-1996 sono state allestite una serie di varianti, adottate dal Consiglio comunale nella sua seduta del 20 ottobre 1997. Esse concernono in particolare alcune modifiche al piano delle zone e delle attrezzature pubbliche (EAP), il piano di attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore e l’Inventario degli edifici situati fuori zona edificabile (IEFZE).

                                  b.   La CE fu __________ __________, composta dai sigg. __________, __________ e __________ __________, è proprietaria del fondo n. __________RFD __________.

                                         Il PR destina parte del fondo alla zona espansione nucleo e parte alla zona AEP; a sua volta questa zona è attribuita per una piccola porzione al vincolo di scuola dell'infanzia (ca. 50 mq) e per il restante a posteggio pubblico (posteggio "P8").

                                         Essi contestano fermamente queste scelte pianificatorie, osservando anzitutto che il precedente vincolo AP/EP destinato all’edificazione della casa per anziani è decaduto per effetto di una decisione del TF.

                                         Quanto alla realizzazione di una nuova sede di scuola dell'infanzia, i ricorrenti sostengono che la pianificazione a tappe prevista dal Comune per le opere pubbliche sarebbe eccessivamente onerosa, oltre che non sorretta da un Piano finanziario valido. Il vincolo sarebbe d'altronde inutile, dal momento che sarebbe possibile ricavare dei locali sufficienti per la scuola dell'infanzia nell'attuale sede di scuola elementare, senza dover costruire una nuova sede.

                                         Si chiede pertanto lo stralcio dei vincoli e l’attribuzione integrale del fondo alla zona espansione nucleo (EN).

                                   c.   Con decisione 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del PR di __________ e respinto il ricorso dei sigg. __________. L'autorità governativa ha in particolare giudicato che i fabbisogni comunali in materia di scuola materna giustificano la conversione del vincolo AP/EP da "casa per anziani" a nuova sede di scuola dell'infanzia e il relativo posteggio.

                                  d.   Dissentendo da tale decisione, la CE fu __________ __________ è insorta dinanzi al TPT. Nella sostanza ripropone le argomentazioni già sollevate in prima istanza, ed in particolare i dubbi espressi sulla necessità di mantenere il posteggio denominato "P8".

                                   e.   Nelle rispettive risposte, Comune e Cantone concludono per la reiezione integrale del ricorso.

                                    f.   In data 28 maggio 1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. All'occasione i ricorrenti hanno chiesto una verifica sulla necessità dei posteggi estesa a tutto il territorio comunale. Per il rimanente , le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.

                                  g.   I data 12 novembre 1999 il Comune di __________ ha trasmesso al TPT due relazioni sul fabbisogno di posteggi del comune, la prima datata novembre 1985 dello studio Ingg. __________ e __________, la seconda del 23.6.1999 dello studio di pianificazione __________ __________.

                                  h.   Le osservazioni degli insorgenti in merito alle due relazioni sono pervenute il 14 gennaio 1999. Del loro contenuto si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data dagli articoli 26 quater lett. D LOG e 38 LALPT.

                                         Il ricorrente é legittimato a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.

                                         Il ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT è tempestivo e dunque ricevibile in ordine.

                                   2.   Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).

                                         L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).

                                         Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).

                                   3.   Giusta l'art. 75 della (nuova) Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.

                                         Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordina­mento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).

                                   4.   Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. fed. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).

                                         Nel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali del TPT.

                                   5.   l ricorrenti sostengono che in concreto non vi è nessun bisogno di gravare il f.n. __________RF di un vincolo di posteggio a servizio della futura scuola d'infanzia; nella pur denegata ipotesi in cui questa struttura fosse necessaria (ma lo si contesta apertamente), il posteggio denominato "P8" non avrebbe comunque nessuna utilità, dal momento che l'asilo potrebbe essere ottimamente servito dal posteggio "P12", situato nelle immediate vicinanze (mappale n. 1196).

                                         In realtà, il posteggio "P8" non è altro che un superstite del progetto di casa per anziani, originariamente prevista sui terreni AP/EP ora vincolati quale scuola d'infanzia, per cui, caduto questo progetto, ne avrebbe dovuto seguire le sorti ed essere cancellato dal PR.

                                   6.   L'esistenza di una base legale ai citati vincoli è pacifica, e non è messa in discussione dagli insorgenti; decisamente contestata è invece l'esistenza di un'interesse pubblico sufficiente e della proporzionalità di queste misure pianificatorie.

                                         Verifichiamo dapprima l'esistenza di questi fondamentali requisiti relativamente al vincolo AP/EP destinato alla nuova sede di scuola dell'infanzia; in seguito approfondiremo il discorso in merito al posteggio pubblico "P8".

                               6.1.   Nuova sede di scuola per l'infanzia

                                         Nella relazione tecnica accompagnante le varianti del Piano Regolatore, il pianificatore del comune ha dapprima calcolato il fabbisogno di superfici per infrastrutture pubbliche secondo i parametri dell’ORL e confrontato questi valori con i vincoli esistenti a PR-1986. Quale situazione di partenza si è considerata la popolazione residente nel 1995 (1.600 abitanti), mentre il dato finale corrisponde alla popolazione teorica a pieno sfruttamento delle disponibilità edificatorie del PR, valutato in 3.500 abitanti.

                                         Orbene, i calcoli eseguiti tendo conto di quest’ultima variabile (popolazione a pieno sfruttamento del PR) danno un fabbisogno in superficie edificabile per le scuole dell'infanzia che varia da un minimo di 2.800 mq ad un massimo di 4.200 mq (cfr. tabella 1 a pag. 3 del capitolo "Verifica vincoli AP/EP). Dal momento che l’attuale PR vincola solamente 1.750 mq a tale scopo (le sezioni e il parco-giochi nel centro del paese) la variante in oggetto ha inserito nel PR una nuova più ampia sede (ca. 3.000 mq), ubicata sui fondi n. __________, __________, __________, __________e __________ RFD in posizione leggermente decentrata rispetto al nucleo del paese ma pur sempre molto vicina a questo. Questa sede permetterà in futuro di accogliere sino a 3-4 sezioni di asilo, oltre che il parco-giochi e la sala multiuso del paese.

                               6.2.   Le contestazione ricorsuali non vertono tanto sull’applicazione dei parametri previsti dalle direttive ORL (sui quali anche codesto Tribunale avrebbe ben poco da dire, trattandosi di una materia eminentemente tecnica), quanto sui dati della popolazione utilizzati per i calcoli e sulla distribuzione logistica delle sedi scolastiche e d'asilo.

                                         Esaminiamo in primo luogo l’evoluzione della popolazione residente.

                             6.2.1   La popolazione residente a __________ a fine 1995 assommava a 1.580 abitanti (cfr. Annuario statistico ticinese, ed, 1996). La stessa ha conosciuto negli ultimi decenni una rapida evoluzione, giacché si è passati dai 738 abitanti nel 1970, ai 1075 del 1980 e a 1.434 nel 1990. A fine 1995 risultavano invece 1.580 abitanti. Le percentuali di incremento vanno dal 45,6% per il decennio 1970-1980, al 33,4% nel decennio successivo, per poi abbassarsi sensibilmente negli anni ‘90, ad un tasso medio annuo del 2% ca. (1995-1990 : +10,2%).

                                         Il PR approvato nel 1986 (concepito quindi in anni di forte sviluppo edilizio e demografico) riflette con evidenza il dinamico andamento della popolazione di __________, e prevede una capacità teorica di 3.500 abitanti a pieno sfruttamento delle possibilità edificatorie. Quest’importo rappresenta un possibile aumento del 121% della popolazione residente a fine 1995. Concordiamo con i ricorrenti che tale crescita è frutto di considerazioni forse un po' troppo ottimistiche e che alla luce della recente decelerazione del trend demografico saranno necessari parecchi decenni per raggiungere il pieno sfruttamento del PR (fatto salvo eventuali e imprevedibili modifiche dell’evoluzione demografica). A sostegno delle loro tesi, essi fanno d'altronde notare come la tabella a pag. 5 della Relazione tecnica sembra indicare, negli ultimi anni, una stasi, se non una regressione, degli ospiti della scuola d'infanzia di __________ e non un loro aumento.

                                         Va tuttavia tenuto conto che per la realizzazione di opere pubbliche di grande rilevanza quali scuole e asili il termine usuale di durata dei PR (10-15 anni) è irrilevante; investimenti di questa portata necessitano forzatamente di termini più lunghi per il loro ammortamento, e il loro dimensionamento va calcolato in modo prudenziale, in modo da garantire una certa riserva delle infrastrutture pubbliche progettate. Una sede come quella prospettata dal Comune di __________ sui terreni (in parte) dell’insorgente può (anzi, deve) durare anche 25-30 anni.

                                         Si deve d’altra parte rilevare che le zone edificabili previste nel PR attuale consentono pur sempre il teorico insediamento di 3.500 abitanti e non sono state ridotte con l’ultima revisione; un calcolo prudenziale non può quindi fare astrazione da questa cifra, anche se le possibilità di raggiungerla nell’immediato futuro sembrano alquanto scarse.

                            6.2.2.   La riorganizzazione delle infrastrutture pubbliche presenti sul territorio comunale è stata concepita in due tappe (cfr. planimetrie allegate al capitolo “Verifica vincoli AP/EP” nel rapporto di pianificazione). Nella prima fase è prevista la realizzazione della scuola dell’infanzia e della sala multiuso. Nell’attuale edificio della scuola dell’infanzia, situato in centro paese, si prevede di inserire provvisoriamente le due sezioni di scuola elementare (classe I e II) e un primo nucleo di infrastrutture per il Centro diurno.

                                         Nella seconda fase è prevista invece l’edificazione della nuova sede scolastica sui mapp. n. __________-__________-__________ RFD, che comprenderà 3 sezioni di I e II classe. Il Centro diurno e l’amministrazione comunale potranno così occupare gli spazi liberati dalle attuali sedi di scuola elementare e di scuola materna in centro paese.

                                         Le motivazioni di questa scelta sono esposte a pag. 10 del Rapporto di pianificazione : mantenimento in paese e a lungo termine delle prima due classi di scuola elementare, netta separazione fra queste e la scuola d’infanzia, costruzioni di sedi scolastiche e d’asilo più consone al fabbisogno (spazi verdi, aree da gioco, ecc..), flessibilità logistica, programmazione a tappe degli interventi per consentire una dilazione nel tempo degli oneri finanziari.

                                         Tutte queste motivazioni sono, per una ragione o l’altra, sostenibili e condivise da parte del TPT.

                                         Per quanto attiene al bisogno di realizzare una nuova sede di scuola materna (con possibilità di contenere sino a 3-4 sezioni, in luogo delle attuali 2), va detto che l’attuale sede, situata in centro paese, è di dimensioni molto ridotte e non dispone di sufficienti spazi esterni a verde. Già oggi il Comune ha difficoltà ad accomodare tutti i bambini nella scuola d'infanzia, tant'è che le iscrizioni sono accettate solo per gli ultimi due anni del ciclo (a partire dai 4 anni di età) e non da 3 anni come avviene altrove (ciclo triennale).

                                         La soluzione proposta permette invece la realizzazione di una sede funzionale e moderna, con ampi spazi verdi per attività ludiche e sportive nelle immediate vicinanze, in un'ubicazione tutto sommato ancora centrale e facilmente raggiungibile (anche a piedi).Lo spazio è sufficiente per inserire nell'edificio anche una sala multiuso.

                                         Ora, trattandosi di una decisione presa nell’ambito dell’autonomia comunale, il TPT deve far uso di grande riserva nel giudicarla; se la scelta operata non si configura come pianificatoriamente insostenibile o addirittura contraria alla legge (e tale non può essere definita nel caso presente), va rispettata quale emanazione della volontà comunale.

                                         Senz’altro fondata è anche la separazione tra la sede scolastica e la sede di scuole dell’infanzia. Motivi innanzitutto pedagogici, legati alla diversa età degli allievi e alle diverse esigenze e funzioni degli istituti (si pensi solamente alle attività di gioco), fanno pendere chiaramente per questa soluzione.

                                         Dal profilo strettamente logistico si osserva infine che le attuali 2 sezioni di scuola d’infanzia diverranno 3 nel 2000 e 4 nel 2010, mentre quelle di scuola elementare per la I e II classe sono destinate a diventare 3 negli anni 2000-2010 (cfr. proiezioni a pag. 15 del Rapporto di pianificazione). La costruzione di due sedi separate di asilo e scuola elementare è quindi giustificata anche dal crescente numero di allievi e dal relativo aumento delle sezioni.

                               6.3.   In conclusione si può quindi affermare che in concreto sussiste una necessità e quindi un interesse pubblico alla creazione di una zona di attrezzature pubbliche per la realizzazione di una scuola d'infanzia (e annessa sala multiuso) e questo anche per operare a livello pianificatorio dei dimensionamenti prudenziali atti a mantenere una certa riserva delle infrastrutture pubbliche previste.

                                         L’interesse di una zona per attrezzature ed edifici pubblici può del resto consistere anche in bisogni futuri della comunità, purché questi siano indicati precisamente e abbiano una buona verosimiglianza di concretizzarsi (DTF 114 Ia 336, DTF 103 Ia 187 con riferimenti, specialmente DTF 102 Ia 369). Che l’esecuzione delle opere prospettate possa richiedere inoltre un lungo lasso di tempo, non è motivo sufficiente per togliere concretezza alla previsione. E neppure osta all’istituzione delle zone AP-EP il fatto che sulle opere da inserirvi si fosse discusso da lungo tempo senza averle mai realizzate.

                                   7.   Resta comunque da esaminare se il vincolo AP risponde ad un interesse pubblico sufficientemente importante da prevalere su quello dei proprietari a veder attribuito il fondo interamente alla zona edificabile “espansione nucleo”. Occorre verificare se il principio della proporzionalità è stato rispettato e segnatamente se il mezzo adottato è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, è il meno incisivo fra quelli possibili e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato perseguito e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).

                                         A questo proposito rileviamo anzitutto come il vincolo in oggetto gravi solamente su 50 mq della proprietà, per cui il sacrificio richiesto al proprietario è invero, modesto. D'altro canto ancora in sede di sopralluogo, i rappresentanti del Municipio hanno ribadito l’assenza di valide alternative nelle vicinanze del centro del comune, e l’assoluta necessità di vincolare una superficie adeguata ai fabbisogni futuri dell’istituto.

                                         Ora, l’esame degli atti ha permesso di constatare come l’ubicazione scelta dal comune sia senz’altro idonea alla realizzazione di una scuola d'infanzia. Il previsto istituto verrebbe a situarsi proprio all’interno della zona residenziale di __________, in una località particolarmente tranquilla.

                                         Dagli atti non è per contro scaturita nessun'altra adeguata alternativa a questa ubicazione. Non è per esempio possibile, per motivi di spazio, un ingrandimento dell’attuale sede in centro comune. D'altra parte il fabbisogno in superficie della nuova scuola è già stato calcolato adottando i parametri minimi delle norme ORL, valori che non possono essere ulteriormente ridotti senza evitare di mettere a repentaglio il corretto dimen-sionamento dell’opera stessa.

                                         Ciò premesso, risulta che la misura pianificatoria all’esame rispetta anche il principio della proporzionalità. Il sacrificio imposto al proprietario privato deve nel caso specifico cedere il passo al prevalente interesse pubblico insito nella realizzazione del nuovo asilo.

                                   8.   Posteggio "P8"

                                         Maggiore incidenza riveste per la proprietà degli insorgenti il vincolo destinato alla realizzazione di un posteggio pubblico, denominato "P8" a PR (ca. 650 mq su una superficie totale del sedime di 1700 mq).

                                         Va preliminarmente detto che questo vincolo era effettivamente già stato inserito con l'adozione del PR 1986, quale struttura a servizio degli abitanti della parte est del nucleo oltre che della futura casa per anziani consortile la cui edificazione era prevista nel terreno accanto.

                                         In narrativa si è già menzionato delle sorti del progetto di casa per anziani e della successiva elaborazione di una variante che assegna l'area in oggetto a nuova destinazione pubblica; il posteggio "P8" è tuttavia stato mantenuto a PR nella medesima ubicazione e dimensioni, con l'unica differenza che ora è posto a servizio (parzialmente) anche della futura sede di scuola dell'infanzia.

                               8.1.   Gli insorgenti sostengono che, decaduto il fabbisogno di posti-auto a favore della casa per anziani e non ancora dimostrato quello a favore della scuola per l'infanzia, l'inserimento del vincolo di posteggio "P12" sul confinante fondo n. __________RFD ha reso del tutto inutile il mantenimento a PR del posteggio "P8", anche nell'ottica di servire le abitazioni situate a est del nucleo. Per quest'ultima necessità il posteggio "P12" è infatti di gran lunga preferibile, essendo situato ad un livello inferiore, ed accessibile direttamente dalla strada di raccolta posta a est del nucleo.

                                         Diametralmente opposta è invece la tesi del comune, per il quale la funzione originaria del parcheggio, vale a dire quella di servire i residenti della parte est del nucleo che devono accedere ai servizi posti in centro paese, rimane attuale, indipendentemente dal cambiamento di destinazione del vincolo AP/EP da casa per anziani ad asilo e dall'inserimento a PR di una nuova area di posteggio (il "P12" per l'appunto) .

                                         Per l'autorità comunale il ricorso su questo specifico punto non sarebbe d'altronde nemmeno ricevibile, rilevato che il posteggio "P8" non è stato oggetto di variante, ma è un vincolo che risale al PR 1986, cresciuto in giudicato da ormai parecchi anni.

                               8.2.   La questione del posteggio pubblico "P8" è già stata oggetto di una lunga procedura ricorsuale (promossa dalla CE fu __________ __________) al momento dell'adozione del PR nel 1986, procedura conclusasi con la sentenza del Tribunale federale del 1 luglio 1993. Le argomentazioni e le conclusioni tratte dall'Alta Corte in quell'occasione sono applicabili anche alla presente sede, dal momento che (come giustamente sostenuto dal Comune) il vincolo di posteggio contestato non è oggetto della serie di varianti contemplate dalla risoluzione impugnata e non ha subito modifiche di sorta dal suo inserimento nel PR 10 anni orsono.

                                         Per quanto attiene alla pubblica utilità del vincolo, il TF osservava infatti che "contrariamente all'assunto ricorsuale, non è affatto dimostrato che il contestato posteggio sia stato previsto, fin dall'inizio, esclusivamente o principalmente per i bisogni di questo centro (la decaduta casa per anziani, n.d.r.)" e, più in basso a pag. 7 della decisione, precisava che "la procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato dimostra in modo evidente che nel piano l'area litigiosa è stata prevista sin dall'inizio non soltanto in vista della realizzazione del citato centro,ma anche per i bisogni di questo settore del paese (la zona est del nucleo, n.d.r)".

                                         Uno studio recentemente commissionato dal Comune in merito al fabbisogno di posteggi a __________ (cfr. relazione 23 giugno 1999 della "__________ __________ ", in atti) conferma d'altronde queste tesi, rilevando che per i posteggi P8 e P12 il 50% della disponibilità è di pertinenza delle confinanti zone residenziali EN e R2, oltre che per la zona AP/EP destinata ad asilo, mentre la restante metà deve essere considerate pertinenza del nucleo.

                                         Alla luce di queste considerazioni le censure ricorsuali contro il posteggio "P8" vanno quindi respinte sia in ordine, poiché la struttura non fa parte delle varianti recentemente approvata dal CdS, sia nel merito, giacché il fabbisogno di nuovi posteggi in zone attorno al nucleo di __________ è ampiamente dimostrato e le superficie vincolate a tale scopo non possono certo essere definite eccessive.

                                   9.   NAPR

                                         Da ultimo gli insorgenti contestano l'introduzione, per il tramite delle recenti varianti, di nuove norme pianificatori destinate a disciplinare le costruzioni nelle zone AP/EP.

                                         Si tratta in particolare delle disposizioni relative all'altezza massima degli edifici, alla loro distanza minima da confine e alla lunghezza delle facciate (art. 11bis, 16 , 25 e 62 NAPR).

                                         L'art. 62 NAPR, nella sua nuova versione, dispone che nell'area AP/EP "scuola d'infanzia-sala multiuso" l'altezza massima del fabbricato è di 10,5 metri. I ricorrenti osservano come questa norma si pone in netta contraddizione con i parametri vigenti nella circostante zona edificabile "espansione nucleo" (EN), che prevede all'art. 49 NAPR un'altezza massima delle costruzioni di 9,5 ml, e questo per proteggere l'aspetto paesaggistico e architettonico del nucleo.

                                         Anche la nuova misura della lunghezza massima degli edifici in zona AEP (30 metri; nuovo art. 16 NAPR) è contestata, perché permetterebbe di realizzare, all'interno di una zona edificabile residenziale e perdipiù così vicina al nucleo, un'edificio di mole sproporzionata; a questo si aggiunge che, secondo il nuovo art. 11 bis NAPR (introdotto con le varianti in contestazione) per questi edifici pubblici non viene calcolato il supplemento alla distanza da confine.

                               9.1.   Le modifiche (o in taluni casi semplici adeguamenti) delle norme di attuazione che disciplinano le area AP/EP sono state introdotte con lo specifico scopo di permettere l'edificazione di edifici pubblici funzionali e correttamente dimensionati alle necessità.

                                         Pur se le preoccupazioni espresse dagli insorgenti sono legittime e in certa misura comprensibili, esaminando da vicino i parametri proposti dal Comune per la zona in questione, questo Tribunale non ritiene che questi possono rappresentare una minaccia per la qualità architettonica e paesaggistica delle circostanti zone edificabili (zona EN) o per il nucleo del paese.

                                         Come dimostrato dal Comune nella sua risposta al ricorso 5 marzo 1999, le distanze da confine risultano maggiori per le aree AP/EP che non per l'area EN, e questo anche senza il supplemento di distanza stralciato dalla (contestata) norma di cui all'art. 11 bis NAPR. Anche l'altezza massima dell'edificio, che supera di un solo metro quella prevista per la zona residenziale circostante, non appare oggettivamente in grado di sconvolgere l'aspetto urbanistico della zona. Quanto alla lunghezza delle facciate (30 ml, con possibilità di deroga), è senz'altro adeguata alla tipologia di edifici pubblici prevista, per la quale imporre delle dimensioni troppo ridotte sarebbe controproducente.

                                         Tutto sommato i parametri edificatori proposti con le nuove normative sono sostenibili, conformi ai principi generali della pianificazione e meritano pertanto conferma anche in questa sede.Le censure ricorsuali su questi punti, alla pari delle precedenti, devono essere respinte.

                                10.   Visto l'esito del ricorso, alla parte soccombente sono imposte tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento), ripartite solidalmente fra i tra membri della comunione ereditaria.

Per questi motivi,

viste le normative al caso applicabili

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento).

                                   3.   Intimazione:                  - Avv.ti __________ __________ e __________ __________,

                                                                         __________                                        - Municipio di __________                                        - Consiglio di Stato, ___________                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             ___________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

90.1999.5 — Ticino Tribunale della pianificazione 25.04.2000 90.1999.5 — Swissrulings