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Ticino Tribunale della pianificazione 28.04.2000 90.1999.33

28 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·2,327 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.1999.00033

Lugano 28 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca  

vicecancelliera

Matea Pessina

statuendo sul ricorso del 21 giugno 1999 di

__________ e __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,  

contro  

il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che approva il piano generale della galleria di __________, strada principale __________, __________ - __________

                                         viste le osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e le osservazioni di stessa data del Municipio di __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

                                         esperiti i necessari accertamenti;

ritenut o,

in fatto:

                                   a.   I signori __________ sono comproprietari dei mapp. n° __________e __________RFD di __________, posti direttamente a confine con la strada cantonale __________ /__________ - __________ __________. Vista l'impossibilità di realizzare posteggi sulla loro proprietà, essi hanno locato un posto-auto nelle immediate vicinanze (mapp. n° __________RFD), a cui accedono a piedi dalla cantonale, passando per la rampa a gradoni situata sulla loro proprietà o per la __________ __________, che costeggia il loro fondo ad est.

                                  b.   Con decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano generale (PG) per la costruzione della galleria di __________, strada principale __________, __________ - __________ in territorio di __________ e __________ __________ /__________. Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale lunga __________m sulla strada cantonale __________, tra il portale sud della galleria di circonvallazione di __________ e la zona chiamata __________ __________ in territorio di __________ __________ /__________. In particolare, secondo il progetto, la sistemazione dell'area circostante il portale est, ubicato a ca. 100 m dalla proprietà dei signori __________, comporterebbe l'erezione di un muro di sostegno a monte della strada, lungo i mapp. n° __________e __________RFD, con conseguente soppressione dei posteggi privati esistenti. Il PG prevede quindi la realizzazione di sei posteggi, a compensazione di quelli soppressi, e di una piazza di giro sul sedime dell'attuale strada cantonale che, una volta completata la galleria, verrebbe declassata a strada di servizio a fondo cieco. L'accesso da e per l'abitazione dei signori __________ verrebbe assicurato da un percorso pedonale che, dai nuovi posteggi, tramite una scala, proseguirebbe lungo il muro di sostegno per poi congiungersi con la __________ __________, oppure dal nuovo soprapassaggio previsto all'altezza della __________ e dell'attuale passaggio pedonale, che verrà eliminato. Il PG è stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al 20 giugno 1999.

                                   c.   Durante il periodo di pubblicazione i coniugi __________ sono insorti davanti al TPT, postulando la completazione del PG tramite la previsione di un lift-montacarichi in prossimità dei posteggi, che permetta alle persone invalide di raggiungere il percorso pedonale a monte della strada, e che valga quale parziale risarcimento per gli inconvenienti causati dalla realizzazione della galleria. Essi chiedono inoltre la copertura dei posteggi e l'assegnazione di un posto-auto a loro uso esclusivo.

                                         Osservando come il PG già contempli la copertura dei posteggi, il Comune di __________ e il Dipartimento hanno chiesto in sede di risposta la reiezione del gravame.

                                  d.   In data 3 novembre 1999 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Su loro richiesta, la procedura veniva sospesa fino al 31 gennaio 2000 per permettere di comporre bonalmente la lite.

                                         Comunicando che le trattative erano fallite, in data 20 febbraio 2000 i ricorrenti chiedevano la riattivazione della procedura.

considerat o,

in diritto:

                                   1.   A norma dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr) l'adozione dei piani generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di utilizzazione (PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i piani vengono dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è soggetto a pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

                              Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).

                                         Il ricorso è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio (lett. c).

                                                                                 Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati (art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett. b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. c).

                                         Nella fattispecie la legittimazione attiva dei signori __________ è data ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è ricevibile in ordine.

                                         Da rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono assimilati i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nella procedura di ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett. c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche "l'adeguatezza del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento cantonale. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.

                                   2.   Entrando nel merito della vertenza, occorre ricordare che, secondo l’art. 11 LStr, i piani generali, “concretano gli indirizzi della pianificazione cantonale dei trasporti”. Essi “indicano in particolare: il tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante”.

                                         I progetti definitivi, giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento”.

                                         Mentre a norma dell’art. 13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge di espropriazione”. Con l’avvertenza, fondamentale, che “non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani generali, e in particolare sul principio dell’espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).

                                         Il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr). Risulta da questa ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante del PG nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.

                                         Nella seconda fase possono essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo modifiche del progetto definitivo che non comportino modifiche del PG.        

                                   3.   In concreto, con il gravame in oggetto, i signori __________ non contestano l'interesse pubblico e l'opportunità degli interventi e delle opere contemplate dal PG della galleria di __________. Essi si limitano a postulare una completazione del progetto tramite la realizzazione di un lift-montacarichi e di una copertura ai posteggi previsti in prossimità della piazza di giro, nonché l'assegnazione di un posto-auto a loro uso esclusivo.

                                         A tal proposito occorre anzitutto osservare che, nella misura in cui il PG già prevede la copertura dei posteggi, a causa del pericolo di stacco di materiale dalle pareti rocciose soprastanti, la richiesta relativa si rivela priva d'oggetto e va quindi respinta.

                                         Per quanto concerne invece l'attribuzione dei singoli posti-auto previsti dal PG, si osserva come la questione, volta a definire le modalità concrete d'assegnazione e di utilizzazione dei posteggi, esuli palesemente da questa procedura e dalle competenze di questo Tribunale. La richiesta andrà semmai sottoposta all'autorità competente nell'ambito della procedura di progetto definitivo e di espropriazione, che, come esposto ai considerandi che precedono, occorrerà seguire in una seconda fase per realizzare la galleria.

                                   4.

                                4.1   Rimane quindi da esaminare la fondatezza dell'ulteriore domanda, volta ad ottenere la realizzazione di un lift-montacarichi in prossimità della piazza di giro e dei nuovi posteggi. A sostegno della loro richiesta, i ricorrenti richiamano l'art. 30 LE, secondo cui nella costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, dev’essere tenuto conto dei bisogni degli invalidi motulesi, in quanto non insorgano costi sproporzionati o altri notevoli inconvenienti. La realizzazione del manufatto andrebbe inoltre considerata come un parziale risarcimento per gli inconvenienti loro causati dall'esecuzione della galleria. Orbene tali tesi non meritano di venir seguite. Anzitutto, per quanto concerne i bisogni delle persone invalide, l'esecuzione del lift-montacarichi non migliorerebbe di fatto la situazione: infatti, ipotizzando la messa in esercizio di un tale manufatto, raggiunto il sentiero pedonale previsto a monte della cantonale e percorsi i primi cento metri, il passaggio risulterebbe poi ostruito dalla presenza della __________ __________, che conta almeno 50 gradini su diverse rampe. Sotto questo profilo la postulata completazione del progetto si rivela quindi sprovvista di qualsiasi interesse pubblico.

                                4.2   In merito agli inconvenienti causati ai ricorrenti dalla realizzazione della galleria di __________, occorre rilevare che attualmente l'accesso al posteggio locato dai signori __________ al mapp. n° __________RFD avviene come segue:

                                         °  i ricorrenti possono accedervi direttamente se provengono da __________, e

                                         °  immettersi direttamente sulla strada cantonale se diretti a __________;

                                         °  se dal posteggio i ricorrenti intendono andare ad __________, vista la presenza di una linea di sicurezza, essi sono obbligati a dirigersi verso __________ per poi invertire dopo circa 800 m a __________ il senso di marcia;

                                         °  se provengono da __________, sempre a causa della presenza della linea di sicurezza, i ricorrenti per raggiungere il posteggio devono proseguire fino ad __________, invertire il senso di marcia alla rotonda di __________ __________ e ritornare in direzione di __________.

                                4.3   Con la realizzazione della galleria (cfr. PG, piano n° 405.715 G/006a, 1:2000 e Relazione tecnica, p. 6 ss.), l'accesso ai nuovi posteggi avverrà in base alle seguenti modalità:

                                         °  per chi proviene da __________ esso risulterà sensibilmente migliorato, poiché a partire dal portale ovest i posteggi potranno venir raggiunti direttamente dalla vecchia strada cantonale, declassata a strada di servizio a fondo cieco (senza accesso veicolare per __________ al portale est);

                                         °  per chi dal nuovo posteggio vorrà dirigersi verso __________, la soluzione prevista dal PG non apporterà sensibili modifiche rispetto alla situazione attuale: i ricorrenti potranno imboccare la vecchia cantonale in direzione di __________ per poi immettersi a __________ sulla strada della collina oppure proseguire fino al portale ovest della nuova galleria per poi percorrerla in direzione di __________;

                                         °  il PG prolunga invece di ca. 1.5 km il percorso per chi proviene da __________: rispetto alla situazione attuale, l'accesso al posteggio non sarà più diretto ma dovrà avvenire dalla strada della collina per poi proseguire, giunti a __________, per 800 m sulla vecchia cantonale in direzione __________;

                                         °  infine chi dal posteggio intende recarsi a __________ sarà costretto all'altezza del portale ovest a percorrere la galleria di __________ (raccordi al portale ovest solo da __________ per __________ e da __________ per __________) e quella di __________, invertire il senso di marcia alla rotonda di __________ __________ e ripercorrere lo stesso tragitto in senso inverso, con un prolungamento complessivo del percorso di ca. 7 km, oppure, raggiunta a __________ la strada della collina, dirigersi verso __________ per poi invertire il senso di marcia alla rotonda di __________ __________, con un prolungamento complessivo del percorso di ca. 6 km.

                                         Da notare a proposito che l'impostazione contemplata in origine dal PG, che prevedeva uno svincolo completo al portale ovest della galleria mediante l'esecuzione di un cavalcavia che permetteva il collegamento fra la vecchia cantonale e la __________ nelle due direzioni, è stata abbandonata in seguito ai preavvisi negativi degli Uffici federali per motivi d'ordine paesaggistico e di sicurezza dell'impianto.

                                4.4   Alla luce di queste circostanze e pur comprendendo il sacrificio richiesto ai ricorrenti, appare evidente che nell'ambito della ponderazione degli interessi che l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale", l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera, interesse peraltro non contestato dai ricorrenti, risulti preponderante e prevalga su quello a veder immutate le modalità d'accesso al posteggio locato al mapp. n° __________RFD. La realizzazione della galleria di __________ si è infatti resa necessaria per importanti motivi legati alla sicurezza del traffico, ed in particolare per eliminare i pericoli di caduta massi e di franamenti, che minacciano la strada esistente, e per migliorarne la fluidità. La Relazione tecnica, p. 1, adduce a proposito: "attualmente Via __________ è tortuosa e stretta. L'incrocio di veicoli pesanti, torpedoni, ecc., è difficoltoso (…). Il fondo stradale è irregolare, deformato e con molti rappezzi. Inoltre la presenza di numerosi accessi a proprietà private ostacolano ulteriormente il traffico. Dal pendio a monte della strada si sono registrate in passato cadute di massi che hanno richiesto lavori di consolidamento notevoli (…). Il pericolo per l'intenso traffico della litoranea è perciò tuttora presente (…)". Meritano quindi piena condivisione le osservazioni espresse al proposito dal Dipartimento, senza dimenticare che, dal profilo della sicurezza, gli stessi signori __________ beneficeranno dei grossi vantaggi apportati dall'esecuzione dell'opera. Per tutti questi motivi il ricorso viene quindi respinto.

                                         Le spese, la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle spese e tasse di giudizio per complessivi fr. 700.-- (settecento).

                                         Non vengono assegnate ripetibili.

                                   3.   Intimazione:                  avv. __________ __________, __________                                        - Municipio di __________                                        - Consiglio di Stato, Bellinzona                                        - Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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