Incarto n. 90.1997.00024
Lugano 28 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 1997 di
__________. __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
__________
viste le osservazioni 17giugno 1997 del Consiglio di Stato e 10 luglio del Comune di __________ ;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto
che il ricorso verte contro l'istituzione nel PPNV di un vincolo di area pubblica per la creazione di 15 posteggi sul part. __________di proprietà del ricorrente;
che nel sopralluogo del 21 gennaio 1998 il rappresentate del Municipio si è dichiarato d'accordo di proporre al Municipio stesso una modifica della variante con l'emendamento della norma 13.4 E, nel senso che il vincolo dei 15 posteggi pubblici verrebbe imposto unicamente nel caso di sfruttamento delle possibilità edificatorie offerte dal PPNV sul fondo __________e che la disposizione dei posteggi e della nuova costruzione verranno stabiliti nell'ambito della progettazione del nuovo edificio, con conseguente sospensione del ricorso da riattivarsi ad istanza di parte, il ricorrente dichiarandosi d'accordo con questa impostazione (v. verbale);
che il Comune di __________ ha effettivamente modificato la variante riformulando nel modo seguente l'art. 13.4 paragrafo e:
" il piano particolareggiato propone l'acquisizione da parte del Comune di una parte della superficie del lotto mappale __________ per la realizzazione di un'area di posteggio pubblico, della capacità di 15 posti auto.
Il vincolo relativo alla formazione di 15 posteggi pubblici viene imposto unicamente nel caso di sfruttamento delle possibilità edificatorie offerte dal PPNV sul fondo __________.
La disposizione dei posteggi e degli edifici saranno stabiliti nell'ambito dell'allestimento del progetto architettonico."
che tale modifica è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 2 giugno 1999 e non è stata impugnata;
che l'avv. __________ ha comunicato il 20 marzo 2000 che "il suo cliente ritiene che il primo capoverso della nuova formulazione dell'art. 13.4 paragrafo E debba essere stralciato, poiché non menzionato nel verbale 21 gennaio 1998, rispettivamente interpretato nel senso che il vincolo relativo alla formazione di 15 posti auto sia imponibile unicamente in caso di sfruttamento di nuove possibilità edificatorie offerte dal PPNV sul fondo __________e conseguentemente la realizzazione di tali 15 posti auto avverrebbe esclusivamente in caso di nuova costruzione sulla suddetta particella. Diversamente il dott. __________ non si sarebbe dichiarato d'accordo con l'impostazione sopramenzionata."
ritenuto che il senso della prima frase del discusso paragrafo non può essere altro che quello postulato dal ricorrente, non aggiungendo elementi nuovi alla formulazione concordata in sede di sopralluogo atti a modificarne il senso e peggiorare la posizione giuridica del ricorrente stesso, ovvio essendo che il comune farà i passi necessari per l'acquisizione della superficie necessaria per la costruzione dei posteggi solo in concomitanza con la possibilità di apporvi il vincolo previsto dal disposto, possibilità subordinata al "caso di sfruttamento delle possibilità edificatorie offerte dal PPVN sul fondo __________",
considerato
che con la modifica in esame le richieste ricorsuali hanno trovato udienza nel senso concordato nel sopralluogo e che di conseguenza la vertenza è divenuta senza oggetto;
che la soluzione adottata dal comune vale acquiescenza con conseguente diritto del ricorrente al riconscimento di congrue ripetibili;
decreta
1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese; il Comune corrisponderà fr. 700.- di ripetibili al ricorrente.
3. Intimazione a:
- Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario