Incarto n. 90.1997.178
Lugano 9 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dalla segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 dicembre 1997 di
contro
la risoluzione __________ novembre 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
- 12/16 febbraio 1998 del municipio di __________;
- 12/16 febbraio 1998 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
che gli insorgenti hanno chiesto l’estensione della superficie edificabile R3 della particella __________ di __________;
che, all’udienza del 7 aprile 1998, il procedimento è stato sospeso in vista dell’elaborazione di una variante del piano regolatore volta a disciplinare in modo più razionale l’edificabilità del fondo in parola;
che, con risoluzione 3 giugno 2003, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l’estensione della zona nucleo di __________ sul fondo citato;
che, con scritto 21 ottobre 2003, gli insorgenti hanno dato il loro assenso allo stralcio dai ruoli del gravame, ritenendo soddisfatte le loro domande ricorsuali;
che, con scritto 30 ottobre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un termine di 20 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;
che, nel termine menzionato, nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;
che il gravame di cui trattasi è divenuto privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che i ricorrenti hanno rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di stralcio;
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________ __________ __________ __________; Comune di __________, __________ __________, rappr. da: municipio di __________, __________ __________; Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. della pianificazione territoriale, 6501 Bellinzona.
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
La segretaria