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Ticino Tribunale della pianificazione 17.02.2004 90.1997.146

17 février 2004·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·438 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.1997.146

Lugano 17 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

Raffaello Balerna

assistito dalla segretaria:

  Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di

Comune di __________, __________ __________, rappr. da: municipio di ____________________ __________,  

contro  

la risoluzione 27 agosto 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________;

viste le risposte:

-         20 novembre 1997 del municipio di __________;

-              9 dicembre 1997 della divisione della pianificazione territoriale;

-         17 marzo 1998 di __________ e __________ __________ __________ __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato  in fatto e in diritto

                                         che l’insorgente ha chiesto l’annullamento della risoluzione governativa 27 agosto 1997 (n. __________) nella misura in cui non approva il piano regolatore di __________, così come adottato del consiglio comunale nella seduta del 21 marzo 1996, e fa obbligo al comune di elaborare delle varianti di piano regolatore, in particolare per quanto concerne l’assegnazione alla zona edificabile dei comparti __________, __________, __________, __________, __________ - __________, e la delimitazione e specificazione della zona AP-EP in località __________ – __________ e __________ __________;

                                         che, posteriormente all’udienza del 5 febbraio 1998, le autorità comunali, dando seguito alle richieste del Governo, hanno elaborato alcune varianti prevedenti una ridefinizione dell’assetto pianificatorio nei comparti precitati e una migliore delimitazione delle zone AP-EP;

                                         che, con risoluzione 1. ottobre 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato le varianti in parola;

                                         che, con scritto 24 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;

                                         che, nel termine menzionato, nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;

                                         che il gravame di cui trattasi è divenuto privo di oggetto per effetto delle varianti di piano regolatore;

                                         che esso va pertanto stralciato dai ruoli;

                                         che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);

                                         che __________ e __________ __________ __________ __________ hanno rinunciato all'assegnazione di ripetibili in sede di stralcio;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  Comune di __________, __________ __________, rappr. da: municipio di __________, __________ __________; __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________.  

Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio

La segretaria

90.1997.146 — Ticino Tribunale della pianificazione 17.02.2004 90.1997.146 — Swissrulings