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Ticino Tribunale della pianificazione 17.02.2004 90.1997.145

17 février 2004·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·669 mots·~3 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.1997.145  

Lugano 17 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 ottobre 1997 di

__________ __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________,  

contro  

la risoluzione 27 agosto 1997 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________;

viste le risposte:

-         20 novembre 1997 del municipio d __________;

-       9 dicembre 1997 della divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato  in fatto e in diritto

                                         che il ricorrente ha chiesto l’inserimento del mapp. __________ di __________ in zona edificabile R3, dichiarandosi però nel contempo d’accordo con un’eventuale attribuzione del fondo in parola alla zona R2;

                                         che, all’udienza del 5 febbraio 1998, l'assetto pianificatorio del fondo in oggetto è stato ridefinito;

                                         che in effetti con risoluzione 1. ottobre 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l’attribuzione del fondo in oggetto alla zona residenziale estensiva (R2);

                                         che, con scritto 23 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;

                                         che, nel termine assegnato, l’insorgente si è dichiarato d’accordo con lo stralcio, protestando però nel contempo spese e ripetibili (cfr. scritto 8 gennaio 2004); il municipio, d’accordo con lo stralcio, si è opposto all’accollo delle spese e delle ripetibili (cfr. scritto 13 gennaio 2004 e 10 febbraio 2004); dal canto suo, la divisione della pianificazione territoriale ha accondisceso alla chiusura del procedimento (cfr. scritto 8 gennaio 2004);

                                         che il gravame di cui trattasi è divenuto privo d’oggetto per effetto della variante di piano regolatore;

                                         che esso va dunque stralciato dai ruoli;

                                         che, nell’ambito del presente procedimento, alla variante di piamo regolatore approvata con risoluzione 1. ottobre 2002 dal Consiglio di Stato dev’essere conferito valore di acquiescenza nei confronti delle domande del ricorrente;

                                         che di conseguenza, l’insorgente, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale, nella sua veste di ente pianificante, dev’essere considerato soccombente giusta l’art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);

                                         che, invano, il comune tenta di scaricare tale obbligo sulle spalle dello Stato, accennando al fatto che la risoluzione 1. ottobre 2002 con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore che ha sancito, a titolo definitivo, l'inclusione del fondo nella zona edificabile, non costituisce altro che una conferma delle decisioni adottate dal legislativo comunale, quo all'edificazione della località __________ -__________, nell'ambito della revisione del piano regolatore: in effetti tali decisioni non potevano essere approvate, com'è - implicitamente - stato ammesso dallo stesso comune, che ha approntato la variante di cui si è detto (cfr., circa i motivi che hanno indotto il Governo a non approvare la prima proposta di assegnazione alla zona edificabile della località __________ -__________, ove è ubicato il fondo in oggetto, la risoluzione governativa 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. e, pag. 19 segg., e la risoluzione governativa 1. ottobre 2002, cifra 4.2.2, lett. d, pag. 22 segg.);

                                         che il Tribunale non preleva una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

decreta

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di __________ è condannato a versare al ricorrente fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________ __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________; Comune di __________, __________ __________, rappr. da: municipio di __________, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________.    

Il presidente                                                                                    La segretaria

del Tribunale della pianificazione del territorio

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