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Ticino Tribunale della pianificazione 24.05.2002 90.1996.24

24 mai 2002·Italiano·Tessin·Tribunale della pianificazione·HTML·1,591 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 90.1996.00024 90.1996.00084

Lugano 24 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna  

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sui ricorsi del 20 marzo 1996 e 16 agosto 1996 di

CE __________ __________ -__________ comp. da: __________. __________ e __________. __________, _________,  rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,   

contro  

le risoluzioni __________marzo 1995 e __________ febbraio 1996 del Consiglio di Stato concernenti l'approvazione del Piano Regolatore del Comune di __________;   la zona di pianificazione comunale, pubblicata dal 1 al 31 luglio 1996;

viste le osservazioni 11 aprile 1996 del Consiglio di Stato sui primi due ricorsi e 20 febbraio 1997 sul terzo nonché la dichiarazione 14 gennaio 1997 del comune di non avere particolari osservazioni da formulare.

letti ed esaminati gli atti;

rilevato 

in   fatto

                                   a.  Con le prime due decisioni summenzionate  il Consiglio di Stato ha inserito d'ufficio il fondo delle ricorrenti in zona di pericolo naturale (caduta massi) con grado di rischio medio per una metà del terreno e di grado basso per l'altra. Ha tuttavia mantenuto in zona edificabile i terreni colpiti dal provvedimento, facendo obbligo al comune di istituire una zona di pianificazione per la parte posta in zona di rischio medio, mentre per quella a rischio basso il comune è stato invitato ad adottare “norme tecnico-costruttive atte a migliorarne le condizioni di sicurezza.”

                                         Il municipio del comune di __________ ha finalmente istituito la zona di pianificazione voluta dall’autorità cantonale, pubblicandola dal 1° al 31 luglio 1997.

                                         Le ricorrenti contestano la legalità di entrambi i provvedimenti, dolendosi segnatamente, in ordine al primo, che sarebbe intervenuto in assenza del catasto dei pericoli richiesto dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29.01.1990 e violerebbero per la loro ingiustificata eccessività il principio della proporzionalità.

                                         Chiedono che il loro fondo venga tolto dalle zone di pericolo contestate.

                                   b.  Nella sua risposta la Divisione della pianificazione territoriale riferisce che l'Istituto geologico e idrologico cantonale (IGIC) ha allestito per ogni comune ticinese un rapporto preliminare sulle zone esposte a pericoli naturali così da individuare le aree più vulnerabili in cui effettuare gli approfondimenti necessari alla delimitazione sui piani catastali delle zone esposte a pericolo e poterne quindi fare menzione a RF. Per __________ l'IGIC ha elaborato il rapporto delle zone di pericolo 1:10.000 con l'ubicazione dei principali dissesti e una serie di schede dei potenziali franamenti e alluvionamenti in scala 1:10.000 e 1:5.000. E' quindi stata allestita la carta delle zone soggette a pericolo (scala 1:5.000) da inserire quale documento integrante nel PR. Nel frattempo era in via di realizzazione il rilievo particellare delle zone di pericolo del Comune di __________, quale base per l'allestimento del catasto delle zone di pericolo naturale, da presentare alla popolazione e quindi pubblicare, con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La Divisione ricorda che un masso di ca. 2 tonnellate era caduto dal versante pochi anni prima, arrestandosi a pochi metri dalla particella delle ricorrenti.

                                         Ritenuto appropriati i controversi provvedimenti, la Divisione chiede che i ricorsi vengano respinti.

                                   c.  Nel sopralluogo del 3 settembre 1996, sentite le spiegazioni del geologo __________, e considerato che è prossima l'adozione da parte del Comune, con l'accordo del Cantone, di misure di premunizione contro la caduta di massi, blocchi e sassi, si è deciso di tenere in sospeso la vertenza.

                                   d.  Il Consiglio di Stato ha quindi adottato, il 7 agosto 2000, il Piano dei territori soggetti a pericoli naturali del comune di __________ e il comune stesso ha effettuato le previste misure di premunizione erigendo tre reti a riparo dalla caduta di massi. La rete mediana protegge il fondo delle ricorrenti che è conseguentemente interamente attribuito ad area con grado di rischio basso.

                                         Mentre col grado medio la particella non era edificabile, lo è ora col grado basso; anche se a certe condizioni costruttive, non particolarmente onerose.

                                   e.  In considerazione di ciò il rappresentante delle ricorrenti ha dichiarato con lettera del 21 maggio 1999 di ritirare l’impugnativa; chiedendo il giudizio su spese e ripetibili;

considerato 

in  diritto

                                   1.  Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

                                   2.   A norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

                                         Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza);

                                         Il ritiro di un ricorso per il fatto che è divenuto privo di oggetto o di interesse non vale di per sé desistenza.

                                         Quando per motivi non configuranti ritiro, desistenza o acquiescenza l’oggetto litigioso o l’interesse giuridico all’emanazione del giudizio vengono a mancare in corso di procedimento, i costi vengono attribuiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio; e così le ripetibili (cfr. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., pag. 326; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a);

                                   3.   In concreto:

                                  A.   Zona di pericolo

                                         Il Consiglio di Stato ha inserito il fondo delle ricorrenti in zona di pericolo alla luce di primi accertamenti che hanno rivelato il pericolo di caduta di massi, il cui rischio è stato valutato di grado medio per una metà del terreno e basso per l'altra.

                                         A seguito di ulteriori accertamenti che hanno confermato il pericolo, il comune ha eretto dei ripari contro la caduta di massi che hanno ridotto il rischio al grado basso per l'intera particella. 

                                         Il provvedimento ha avuto per effetto di rendere edificabile l’intero fondo, togliendo interesse al ricorso che le ricorrenti hanno quindi ritirato.

                                         La loro pretesa di ripetibili non ha però fondamento. La derubricazione del rischio da grado medio a basso non significa che la decisione del Consiglio di Stato fosse errata e che non vi fossero motivi per attribuire il fondo alla contestata zona di pericolo. Nell'attesa dei necessari approfondimenti, poi sfociati nell'assunzione di provvedimenti protettivi che hanno contenuto il pericolo e reso edificabile il discusso fondo, la decisione dell'autorità governativa non poteva apparire fuori misura o addirittura priva di giuridico fondamento nell'ambito di una prognosi ex ante. Il ricorso va quindi stralciato e la richiesta di ripetibili disattesa.

                                         Visto la conclusione con uno stralcio della vertenza si soprassiede dal prelievo di tasse di giudizio.

                                  B.   Zona di pianificazione

                                         In concreto la misura è stata assunta dal comune, per ordine del Consiglio di Stato, al fine di evitare che l’adozione dei provvedimenti di ordine pianificatorio volti a proteggere il territorio comunale dal pericolo di caduta massi venisse intralciata, resa più ardua o addirittura compromessa dall’applicazione, nell’intervallo, del diritto vigente (art. 27 LPT, art.  LALPT).

                                         Nel frattempo era entrata in vigore la zona di pericolo di cui al punto precedente, rendendo di conseguenza inedificabili i fondi inseriti nel settore di rischio medio.

                                         Si noti che il confine tra i due settori, attraversando in diagonale il terreno delle ricorrenti, lo spartisce in due stretti triangoli, rendendolo interamente inutilizzabili a fini costruttivi, anche per la metà sita nel settore a rischio basso. E, dunque, già con l’attribuzione alla zona di pericolo il fondo non poteva essere costruito e non poteva quindi porre in essere una situazione suscettibile di ostacolare la pianificazione volta a premunire il comparto dai pericoli naturali.

                                         In queste condizioni il secondo provvedimento (zona di pianificazione) costituisce una misura ridondante per rapporto al primo (zona di pericolo). Questo adempie da solo alla funzione di salvaguardia propria di quello. La zona di pianificazione, istaurata successivamente alla creazione della zona di pericolo, è in queste circostanze pleonastica, non può assolvere al suo scopo che è già svolto dal precedente provvedimento. Di per sé si sarebbe dovuto prima istituire la zona di pianificazione, poi, compiuti gli approfondimenti necessari, assumere le necessarie misure pianificatorie (zona di protezione) e di premunizione (reti di protezione).

                                         Se da un lato, nell’attesa della zona di pianificazione e visto la minaccia di un pericolo reale, si giustificava di ricorrere al provvedimento di natura precauzionale preso dal Consiglio di Stato con l’adozione delle suddette zone di pericolo, non si può d’altro lato rimproverare alle ricorrenti di aver impugnato, oltre ad esse, pure la zona di pianificazione. Non può essere loro imputato l’anomala consecutio temporum del procedimento.

                                         Nel frattempo la zona di pianificazione è doppiamente decaduta: per adempimento dello scopo per il quale fu adottata e per scadenza del termine di durata. Privo oramai d’oggetto, il ricorso va stralciato.

                                         Per i motivi detti sopra, alle ricorrenti, assistite da avvocato, devono essere riconosciute congrue ripetibili. Poiché la zona di pianificazione è stata ordinata dal Consiglio di Stato, le ripetibili sono poste a carico dello Stato, tenuto conto nella determinazione della loro entità che l’allegato del ricorso contro la zona di pianificazione ricalca in larga misura quello del ricorso contro la zona di pericolo naturale e non costituisce quindi un dispendio di tempo aggiuntivo rilevante.  

                                         Non si prelevano spese di giudizio a carico dello Stato.

Ciò visto e premesso,

decreta:

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giudizio. Lo Stato del Canton Ticino corrisponderà alle ricorrenti fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

- avv. __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

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