Incarto n. 90.1994.142
Lugano 23 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dal segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 settembre 1991 di
comune di______________ rappr. dal municipio, ___________ _________________ ___________
contro
la decisione 2 luglio 1991 (n. ______________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune _________;
constatato che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n._________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di___________, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n.__________della risoluzione 5 febbraio 2002) e rendendo, di conseguenza, privo di oggetto il ricorso in esame;
ritenuto che, con lettera 12 marzo 2003, il Tribunale ha comunicato al ricorrente che avrebbe pertanto proceduto allo stralcio del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili, fissando allo stesso un termine di 30 giorni per presentare delle osservazioni;
preso atto che, con lettera 27 marzo 2002, il municipio di_____________ ha espresso il suo accordo allo stralcio del ricorso;
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano tasse e spese.
3. Intimazione a:
- Municipio di_____________,______________
- Divisione della pianificazione territoriale,___________ ____________.__________________,______________________ - Consiglio di Stato, Residenza governativa,______________
Il presidente Il segretario
del Tribunale della pianificazione del territorio