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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.06.2025 60.2024.340

30 juin 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,043 mots·~15 min·3

Résumé

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto le spese legali

Texte intégral

Incarto n. 60.2024.340  

Lugano 30 giugno 2025/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 12/13.12.2024 presentato da

 RE 1, , patr. da: avv.  PR 1, ,

  contro

il decreto di abbandono 2345/2024 del 3.12.2024, dispositivo n. 2. (non riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento), del procuratore pubblico Anna Fumagalli nel procedimento a suo carico per appropriazione indebita, truffa, diffamazione e minaccia;

richiamate le osservazioni 17/18.12.2024 e 15/16.1.2025 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –, 20/23.12.2024 e 18/20.1.2025 (duplica) di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 7/9.1.2025 (replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il 16/19.9.2022 PI 1 ha querelato/denunciato l’ex compagna RE 1 per appropriazione indebita, truffa, diffamazione e minaccia per fatti occorsi nel periodo marzo-luglio 2022.

                                         Ella, secondo l’esposto, l’avrebbe minacciato telefonicamente il 23.6.2022 affermando che lui avrebbe “potuto provare qualcosa se non avesse ottenuto il permesso di tipo C” e per messaggio sms il 13.7.2022 (dopo avere tentato di chiamarlo per cinque volte in dieci minuti) scrivendo se “aveva paura di rispondere al telefono”.

                                         Ella, con riferimento al reato di truffa, avrebbe tentato di ottenere dal negozio presso il quale avrebbero acquistato i mobili per l’ex appartamento comune la conferma che essi fossero stati da lei pagati, circostanza che non sarebbe stata vera (avendoli pagati lui).

                                         Ella l’avrebbe diffamato affermando che, durante la loro relazione, PI 1 sarebbe stato violento verso di lei e, una volta, le avrebbe lanciato in faccia una stampante (da lei scansata).

                                         Ella, in relazione all’ipotizzato reato di appropriazione indebita, gli avrebbe impedito di accedere all’ex appartamento comune per ritirare i propri effetti personali, limitandosi (previo accordo con i rispettivi legali) a depositare alcuni oggetti nel garage.

                                         PI 1 si è costituito accusatore privato.

                                         L’esposto è stato registrato come inc. MP 2022.8249.

                                  b.   Il 19.4.2023, fallito il tentativo di conciliazione, PI 1 è stato interrogato. Egli ha confermato l’esposto di querela/denuncia.

                                   c.   RE 1 è stata sentita in data 1.7.2024 in via rogatoriale davanti alla polizia del Canton Zurigo. Ha contestato ogni accusa.

                                  d.   Il procuratore pubblico, con decreto 24.10.2024, ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.

                                   e.   Con istanza 11/12.11.2024 RE 1 ha postulato la rifusione dell’importo di CHF 4'108.05 per spese legali.

                                    f.   Con decreto 2345/2024 del 3.12.2024 il pubblico ministero ha abbandonato il procedimento a favore di RE 1.

                                         Il magistrato inquirente, ricordate la querela/denuncia e le audizioni, esposto il diritto applicabile, ha concluso per l’assenza dei reati ipotizzati. RE 1 contestava ogni addebito e le versioni dei fatti rese dalle parti erano completamente divergenti. Inoltre, dagli atti del procedimento non emergevano concreti riscontri che permettessero di comprovare che ella: si fosse indebitamente appropriata di beni di spettanza di PI 1; avesse tentato di ottenere, con inganno astuto, dal negozio di mobili copia della ricevuta di pagamento al fine di attestare, contrariamente alla verità, il suo diritto di proprietà per procacciarsi un indebito profitto; avesse diffamato l’ex compagno; avesse minacciato PI 1 incutendogli spavento e timore usando una grave minaccia.

                                         Il procuratore pubblico, sulla richiesta di RE 1 di indennizzo di CHF 4'108.05 per spese legali, ha ritenuto che – in considerazione della pena ipotizzabile e del fatto che la fattispecie non era certamente complessa – ci si trovasse confrontati con un caso bagatellare, che non richiedeva quindi la presenza necessaria di un difensore. La sua scelta di farsi assistere da un legale di fiducia non poteva dunque essere addossata allo Stato. Ha pertanto respinto l’istanza di indennità per ingiusto procedimento.

                                  g.   Con gravame 12/13.12.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono sia annullato e, in via principale, sia riformulato nel senso che le venga riconosciuta un’indennità di CHF 4'108.05 e, in via subordinata, gli atti siano rinviati per una nuova decisione.

                                         La reclamante adduce anzitutto che con l’ex compagno PI 1 sarebbero pendenti contenziosi civili, in particolare riguardanti il riconoscimento del loro matrimonio celebrato in Germania con rito islamico e secondo il diritto iraniano ed il contributo di mantenimento a suo favore. Ricorda che il 15.9.2022 PI 1 l’avrebbe querelata/denunciata. Questi sarebbe stato interrogato il 19.4.2023. Ella sarebbe stata sentita in via rogatoriale davanti alla polizia del Canton Zurigo soltanto in data 1.7.2024.

                                         Esposto il diritto applicabile, la reclamante afferma che ella, persona di specchiata onorabilità e poco avvezza al diritto penale, si sarebbe trovata improvvisamente coinvolta in un procedimento penale nel quale le sarebbero stati prospettati capi di imputazione di particolare gravità. Gli ipotizzati reati di appropriazione indebita, truffa e minaccia, anche se punibili solo a querela di parte in considerazione del vincolo coniugale, prevedrebbero una pena detentiva fino a cinque anni rispettivamente fino a tre anni. Ella, emotivamente estremamente colpita, si sarebbe dovuto giocoforza rivolgere al difensore di fiducia, consapevole della necessità di affrontare una situazione complessa e potenzialmente lesiva della sua reputazione e della sua serenità. Ciò soprattutto a fronte della totale assenza delle debite conoscenze in merito alle fattispecie oggettive e soggettive dei reati ed ai passi procedurali a cui avrebbe dovuto sottostare. Il procedimento si sarebbe protratto per un periodo poco superiore a due anni, durata che avrebbe inciso in maniera significativa sulla sua vita personale e professionale, soprattutto a fronte della necessità di trovare un nuovo lavoro. Non si sarebbe trattato di un caso bagatellare, proprio a fronte della gravità dei reati oggetto del procedimento penale. Procedimento che avrebbe avuto conseguenze sulla procedura di rilascio del permesso C, che le sarebbe stato rifiutato proprio a causa dell’apertura del procedimento penale. Il procedimento le avrebbe causato problemi nella ricerca di una nuova abitazione e di un nuovo posto di lavoro, dato che le sarebbero state richieste informazioni su eventuali procedimenti penali pendenti. Le sarebbe inoltre stata negata la possibilità di ottenere il diploma federale di fiduciaria immobiliare in ragione del procedimento penale.

                                  h.   Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   Con decreto 13.12.2024 il presidente della Corte non ha concesso al gravame il postulato effetto sospensivo in difetto di danno irreparabile.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         2.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 12.12.2024 dall’imputata prosciolta contro il decreto 3.12.2024, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).

                                         2.3.

                                         L’impugnativa è proponibile perché concernente la contestazione del decreto di abbandono 3.12.2024, dispositivo n. 2., che ha negato all’imputata prosciolta un’indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

                                         2.4.

                                         RE 1, imputata prosciolta, è legittimata a censurare il dispositivo n. 2. del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della pronuncia, che le ha negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5).

                                         2.5.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

                                         Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

                                   3.   3.1.

                                         In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a.    un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;

b.   un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c.   una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

                                         L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

                                         3.2.

                                         L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

                                         3.3.

                                         Il danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Le autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

                                         Questo significa che le autorità – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è fissata secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere sentito (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).

                                         3.4.2.

                                         L’imputato prosciolto ha l’obbligo di cooperazione (decisione TF 7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 7B_1349/2024 del 28.4.2025 consid. 2.2.; 6B_1344/2019 dell’11.3.2020 consid. 1.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso.

                                         Unicamente se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (secondo l’art. 42 cpv. 2 CO) [DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].

                                         3.5.

                                         In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente oppure parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

                                         Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.). Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale oppure sotto il profilo giuridico (non deve pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (decisione TF 7B_512/2023 del 30.9.2024 consid. 2.2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231).

                                         L’indennizzo per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisioni TF 7B_512/2023 del 30.9.2024 consid. 2.2.2.; 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione si tiene conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dell’imputato (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisione TF 7B_512/2023 del 30.9.2024 consid. 2.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).

                                         Si ricorda inoltre che in applicazione dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

                                   4.   4.1.

                                         Il procuratore pubblico ha negato a RE 1 un’indennità per ingiusto procedimento trattandosi di un caso bagatellare – in ragione della pena ipotizzabile e del fatto che la fattispecie non era certamente complessa –, che non richiedeva quindi la presenza necessaria di un difensore. La sua scelta di farsi assistere da un legale di fiducia non poteva essere addossata allo Stato.

                                         4.2.

                                         La reclamante contesta questa conclusione: reputa di aver diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento, ovvero al risarcimento delle spese legali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP.

                                         4.3.

                                         I fatti oggetto del procedimento penale sono da ricondurre, come emerge dalla querela/denuncia (consid. a.), ai conflittuali rapporti tra gli ex compagni, nel cui ambito RE 1 – secondo l’esposto – avrebbe minacciato con una telefonata e con un messaggio sms PI 1, avrebbe tentato di ottenere dal negozio presso il quale avrebbero acquistato i mobili per l’ex appartamento comune la conferma che essi fossero stati da lei pagati, circostanza che sarebbe stata falsa (avendoli pagati lui), l’avrebbe diffamato e gli avrebbe impedito di accedere all’ex appartamento comune per ritirare i propri effetti personali, limitandosi (previo accordo con i rispettivi legali) a depositare alcuni oggetti nel garage.

                                         Il caso, dal profilo fattuale, era pertanto molto semplice, come ben risulta anche dal fatto che, quali atti istruttori, sono stati eseguiti solo due verbali di interrogatorio (delle parti al procedimento).

                                         Interrogata in data 1.7.2024, peraltro senza la presenza di un legale, RE 1 – architetto – ha saputo prendere compiutamente posizione sui fatti addebitatele, contestandoli energicamente e dando le sue spiegazioni sulle varie imputazioni.

                                         Non si ponevano del resto particolari questioni giuridiche, la non rilevanza penale della fattispecie scaturendo già manifestamente – come ben si evince dal decreto di abbandono – dai fatti stessi.

                                         Il fatto che i reati di appropriazione indebita e truffa rispettivamente di minaccia prevedano una pena detentiva fino a cinque anni rispettivamente fino a tre anni non permette evidentemente di concludere che, in concreto, si trattasse di un caso complicato: la fattispecie era estremamente semplice dal profilo fattuale e di poca – oggettiva – gravità. Inoltre, come accennato, ella è di formazione architetto (cfr. verbale 1.7.2024 di RE 1, in cui viene indicato “architetto” quale professione); avrebbe pure una formazione di fiduciaria immobiliare (reclamo, p. 8). Si tratta quindi di una persona con una formazione di livello universitario, per cui era senz’altro in grado di seguire una fattispecie che non presentava difficoltà che superavano le sue capacità. Per difendersi nel procedimento, stante la fattispecie, non erano manifestamente necessarie particolari conoscenze giuridiche.

                                         La circostanza che il procedimento sia durato circa due anni – durata che avrebbe inciso in maniera significativa sulla sua vita personale e professionale – non ha, nel caso concreto, alcuna influenza sulla difficoltà del procedimento. Di modo che dalla durata del procedimento nulla si può dedurre sulla complessità del caso. Dagli atti (AI 16) sembrerebbe peraltro che la durata sia anche da ricondurre al fatto che RE 1 si fosse resa irreperibile.

                                         Il fatto – a dire della reclamante – che il procedimento le avrebbe causato problemi nella ricerca di una nuova abitazione e di un nuovo posto di lavoro, dato che le sarebbero state richieste informazioni su eventuali procedimenti penali pendenti, e che – sempre a causa del procedimento – le sarebbe stata negata la possibilità di ottenere il diploma federale di fiduciaria immobiliare non muta, in concreto, il carattere semplice del caso oggetto di inchiesta. Non ha peraltro minimamente comprovato tali sue asserzioni.

                                         A dire della reclamante, sarebbe stata del resto l’apertura del procedimento a comportare che non le sia stato rilasciato il permesso C, apertura che è dipesa dall’esposto di PI 1, non già dalle eventuali difficoltà fattuali e giuridiche del procedimento.

                                         In queste circostanze, a ragione il pubblico ministero ha negato un’indennità per spese legali (art. 429 cpv. 1 lit. a CPP), che restano a carico della reclamante, che ha liberamente scelto di farsi assistere da un legale malgrado la non oggettiva necessità del caso.

                                   5.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                 1.   Il reclamo è respinto.

                                    2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                 4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

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