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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.06.2025 60.2024.231

11 juin 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,583 mots·~18 min·4

Résumé

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di estromissione di registrazioni video effettuate da un privato

Texte intégral

Incarto n. 60.2024.231  

Lugano 11 giugno 2025/mr      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente, Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 19/20.8.2024 presentato da

 RE 1, , patr. da: avv.  PR 1, ,

  contro

il decreto 6.8.2024 emanato dal procuratore pubblico Francesca Nicora con cui, nell’ambito del procedimento inc. MP 2023.1094, ha respinto l’istanza di estromissione dagli atti di quattro filmati ripresi da telecamere di videosorveglianza, annettendoli agli atti;

richiamate le osservazioni 29/30.8.2024 e 4/7.10.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 26/27.9.2024 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

preso atto che la PI 1, interpellata il 20.8.2024 ed il 27.9.2024, non ha osservato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con esposto 7/8.2.2023 (AI 1) la carrozzeria PI 1, __________ (oggi in liquidazione), per il tramite del suo allora amministratore unico RA 1, ha denunciato RE 1 per presunti indebiti versamenti, per CHF 220'000.00, che quest’ultimo avrebbe fatto personalmente a suo favore tramite e-banking dal conto della società, presso cui sarebbe stato attivo saltuariamente. I fatti si sarebbero verificati dal mese di giugno 2022.

                                         La società si è costituita accusatrice privata nel procedimento.

                                         La denuncia è stata registrata quale inc. MP 2023.1094.

                                  b.   Sentito il 14.2.2023 (AI 3), RA 1 ha confermato i fatti.

                                   c.   Con decreto 20.4.2023 (AI 7) il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per appropriazione indebita.

                                  d.   RE 1 è stato interrogato dalla polizia il 29.2.2024 (AI 18).

                                         L’imputato ha contestato i fatti rimproveratigli. Ha addotto che i versamenti tramite e-banking erano stati eseguiti unitamente ad RA 1. Non aveva mai avuto il codice di accesso e-banking. Si trattava di denaro di sua spettanza per lavori effettuati e per anticipi da lui richiesti. Dal mese di settembre 2022 aveva iniziato a giocare d’azzardo assiduamente. Tra gennaio e febbraio 2023 era stato il periodo in cui aveva speso di più giocando d’azzardo. Aveva chiesto denaro in anticipo perché aveva bisogno di liquidità per sue spese, in particolare per il gioco d’azzardo. RA 1 aveva versato questo denaro sul suo conto; non c’erano documenti attestanti queste sue dichiarazioni. Il rapporto con RA 1 era improntato all’amicizia ed alla fiducia.

                                         Al termine dell’audizione è stato arrestato provvisoriamente.

                                   e.   In data 1.3.2024 (AI 19) l’imputato è stato interrogato dal pubblico ministero. Ha confermato le sue precedenti dichiarazioni.

                                    f.   Con pronuncia 3.3.2024 (AI 22) l’allora giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli ha respinto l’istanza 1.3.2024 del magistrato inquirente intesa alla carcerazione di RE 1 (AI 20). Ammessi seri e concreti indizi di colpevolezza per appropriazione indebita, ha disposto – per lenire i pericoli di collusione e di fuga – misure sostitutive (divieto di contatto con RA 1 e obbligo di presentarsi due volte alla settimana presso la polizia).

                                  g.   Il 19.4.2024 (AI 29) si è svolto davanti al procuratore pubblico un interrogatorio a confronto tra RE 1 ed RA 1.

                                         RA 1 ha in particolare addotto che l’imputato si occupava anche di effettuare i pagamenti per la PI 1. Egli aveva accesso ai conti bancari. Ha precisato, a comprova di quello che diceva, che nell’ufficio dell’officina era installato un sistema di videosorveglianza per la sicurezza. Tutti i dipendenti sapevano che c’era un sistema di videosorveglianza. Egli l’aveva spiegato a tutti. Le telecamere erano ben visibili. Ha riferito di essere in possesso di quattro registrazioni video relative ai giorni 4/7/11/14 novembre 2022, in cui si vedeva chiaramente RE 1 accedere al computer dell’ufficio, sbloccare il suo (di RA 1) telefono, inquadrare il QR code ed effettuare i pagamenti a sé stesso. Ha indicato di essere d’accordo che dal suo telefono cellulare venissero estratti i quattro video in questione.

                                         Sentito in merito, RE 1 ha sostenuto di non essere a conoscenza che il sistema di videosorveglianza installato da RA 1 fosse attivo. Non aveva altro da aggiungere, se non per dire che non ricordava di aver fatto quei pagamenti in quel mese.

                                         Al termine dell’audizione il legale dell’imputato ha segnalato di avere dubbi sull’utilizzabilità delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, opponendosi al loro utilizzo quali mezzi di prova. Ha precisato che non si opponeva a che i video venissero quel giorno estrapolati dal telefono cellulare.

                                  h.   Con decreto 6.8.2024 il pubblico ministero, richiamata l’opposizione 19.4.2024 di RE 1 all’utilizzabilità dei filmati delle videoregistrazioni, ha respinto la sua richiesta di estromissione, annettendo i quattro filmati agli atti dell’inc. MP 2023.1094.

                                         Il procuratore pubblico, ricordati i fatti di denuncia, ha indicato che le dichiarazioni di RA 1 trovavano riscontro nella documentazione agli atti. Al momento dell’arresto RE 1 aveva fornito dichiarazioni reticenti, confuse ed inverosimili, oltre che in manifesta contraddizione con quanto agli atti. Durante il verbale di confronto RA 1, ad ulteriore prova della genuinità e della veridicità delle dichiarazioni rese, aveva prodotto quattro registrazioni video riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate presso la carrozzeria PI 1 che avrebbero immortalato l’imputato intento ad effettuare i pagamenti.

                                         Dopo aver esposto il diritto applicabile, il magistrato inquirente ha evidenziato che, se era vero che la carrozzeria era un luogo di lavoro presso cui – generalmente – la predisposizione di un sistema di videosorveglianza avrebbe dovuto essere l’ultima ratio, era altrettanto vero che, in alcuni casi, la videosorveglianza poteva essere giustificata per ragioni quali la sicurezza dei beni materiali o delle persone. Occorreva dunque considerare, come aveva spiegato RA 1, che le telecamere erano state predisposte in modo da facilitare (e non danneggiare) il lavoro in officina ed a tutela della sicurezza del patrimonio della società (interesse privato preponderante). Inoltre, tutti i dipendenti erano a conoscenza dell’esistenza dell’impianto di videosorveglianza (rispetto del principio di trasparenza giusta l’art. 4 vLPD) [art. 6 LPD], circostanza che nemmeno l’imputato negava. Per il procuratore pubblico, quindi, la riconoscibilità del trattamento dei dati personali unita all’esistenza di un interesse privato preponderante (ovvero la tutela del patrimonio personale) costituivano motivi sufficienti per giustificare, giusta l’art. 13 vLPD (art. 31 LPD), le riprese video.

                                         Abbondanzialmente il pubblico ministero ha indicato che la gravità del reato imputato a RE 1 avrebbe comunque giustificato l’acquisizione della prova: a fronte dell’entità del danno della PI 1, l’interesse pubblico alla ricerca della verità materiale prevaleva sull’interesse privato all’inutilizzabilità della prova.

                                    i.   Con gravame 19/20.8.2024 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il decreto 6.8.2024 sia annullato ed i filmati siano dichiarati inutilizzabili ed estromessi dall’incarto.

                                         Il reclamante adduce che avrebbe avuto con RA 1 un buon rapporto di amicizia. Essi avrebbero pattuito verbalmente che egli avrebbe svolto lavori amministrativi per la PI 1. Egli, occasionalmente, si sarebbe occupato segnatamente di allestire ed inoltrare fatture e di conteggiare le provvigioni per sé e per gli altri broker assicurativi che collaboravano con la società. Egli avrebbe da subito dichiarato che non avrebbe eseguito i pagamenti, non avendo accesso all’e-banking della società.

                                         Esposto il diritto applicabile, RE 1 sostiene che egli non sarebbe stato sufficientemente informato in merito al trattamento dei dati, all’uso delle telecamere, alla conservazione delle registrazioni ed alle misure di protezione adottate. Non avrebbe mai dato un consenso esplicito. Avrebbe inoltre pensato che le telecamere fossero spente. La mera conoscenza dell’impianto non implicherebbe un consenso alle riprese. Di principio, l’installazione di sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro sarebbe vietata. Se tali sistemi sono necessari per altri scopi (non essendo consentito monitorare il comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro), essi dovrebbero essere progettati e posizionati in modo da non compromettere la salute e la libertà di movimento dei dipendenti. La videosorveglianza dovrebbe essere l’ultima ratio, in assenza di misure meno invasive che possano raggiungere lo stesso scopo.

                                         La PI 1 non avrebbe implementato alcuna misura di protezione per i suoi dipendenti. Le telecamere sarebbero state operative anche durante il giorno; sarebbero state posizionate sopra le postazioni di lavoro in officina ed in ufficio, in modo tale da registrare costantemente il comportamento dei dipendenti. RA 1 non avrebbe regolamentato l’accesso ai dati raccolti, che avrebbe indebitamente conservato per diversi mesi. La sicurezza sul luogo di lavoro avrebbe potuto essere garantita con misure meno invasive (come chiudere a chiave la porta dell’ufficio).

                                         Si sarebbe pertanto trattato di prove raccolte illecitamente da un privato. Nel mese di novembre 2022, quando sarebbero stati registrati i filmati, non ci sarebbe stato un grave sospetto di reato (RA 1 avendo riferito di aver cominciato a sospettare di RE 1 soltanto verso la fine del 2022). Inoltre, al momento delle registrazioni dei filmati, la gravità del presunto reato non avrebbe giustificato la sorveglianza: a novembre 2022 l’ammontare sottratto sarebbe stato di CHF 70'000.00, non sufficientemente rilevante per costituire un reato grave ai sensi dell’art. 269 CPP. L’uso di videosorveglianza non sarebbe stato in alcun modo necessario per determinare se i pagamenti fossero dovuti o meno.

                                         L’autorità non avrebbe dunque potuto sorvegliare lecitamente l’imputato con apparecchi tecnici di sorveglianza. I filmati dovrebbero essere dichiarati assolutamente inutilizzabili ed estromessi dall’incarto.

                                    j.   Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame 19.8.2024 contro l’acquisizione agli atti dell’inc. MP 2023.1094 delle videoregistrazioni prodotte da RA 1 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, concernendo esso l’acquisizione, ovvero la non estromissione, di un mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile (DTF 143 IV 475 consid. 2.).

                                         1.3.

                                         Il reclamante, imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto all’estromissione dagli atti delle videoregistrazioni siccome direttamente toccato dal fatto che esse sono all’incarto: si trova infatti confrontato con prove che a suo giudizio sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate, avrebbero un effetto diretto sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.).

                                         1.4.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                          L’impugnativa è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del 25.9.2018 consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 139 CPP n. 1).

                                         Le autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022 consid. 3.2.3.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 3. ed., art. 139 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento che si sono personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1039; decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una gerarchia dei mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140 CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del CPP medesimo.

                                         Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP).

                                         Secondo l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non incide sull’utilizzabilità delle prove.

                                         Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo i cpv. 1/2 possono essere utilizzate solo se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l’assunzione delle prime prove (art. 141 cpv. 4 CPP).

                                         I documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).

                                         2.2.2.

                                         L’art. 141 CPP disciplina l’(in-)utilizzabilità delle prove acquisite illecitamente dalle autorità penali. L’(in-)utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti da privati non è regolata dal CPP (DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 141 CPP n. 3).

                                         Qualora i privati (autonomamente) raccolgano prove lecitamente (ovvero in ossequio alle norme vigenti, comprese quelle in materia di LPD), esse possono di principio essere utilizzate dalle autorità penali (BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 42).

                                         Per quanto riguarda l’utilizzo di prove raccolte dai privati in maniera illecita, i mezzi di prova ottenuti illegalmente sono ammissibili soltanto se l’autorità penale avesse potuto raccoglierli legalmente e, cumulativamente, se la ponderazione degli interessi contrapposti permetta di concludere a favore di una loro ammissione, ovvero se l’interesse dello Stato e/o del privato all’accertamento della verità materiale prevale su quello dell’imputato a salvaguardare la sua personalità (DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a / 43; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 11 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 141 CPP n. 3).

                                         Non c’è dunque di principio un divieto di utilizzabilità di prove raccolte da persone private, anche nell’ipotesi in cui esse fossero state acquisite tramite un reato (decisione TF 1B_234/2018 del 27.7.2018 consid. 3.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40c; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 8).

                                         La questione a sapere se le autorità penali avessero potuto raccogliere le prove legalmente dipende, di principio, dall’esistenza – nel momento in discussione – di un sospetto di reato che avrebbe legittimato l’assunzione delle prove. Determinante è pertanto la questione a sapere se i mezzi di prova avessero potuto essere acquisiti dalle autorità penali se fosse stato loro noto un sospetto di reato (decisione TF 6B_911/2017 del 27.4.2018 consid. 1.2.2.).

                                         2.3.

                                         Secondo la giurisprudenza la decisione definitiva sull’utilizzabilità delle prove giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del 27.11.2024 consid. 1.2.2.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano immediatamente restituiti o distrutti (per esempio ex art. 248 cpv. 3, 271 cpv. 3, 277 cpv. 1, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz’altro l’illegalità del mezzo di prova (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_25/2024 del 27.11.2024 consid. 1.2.2.). Simili circostanze possono essere ammesse soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto particolarmente importante all’immediata constatazione dell’inutilizzabilità delle prove (DTF 141 IV 284 consid. 2.3.; decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.). In questo caso la giurisdizione di reclamo può decidere già nella procedura preliminare sull’utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro estromissione dagli atti se la non utilizzabilità delle prove può essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).

                                   3.   3.1.

                                         Con decreto 6.8.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RE 1 intesa all’estromissione delle videoregistrazioni dagli atti del procedimento promosso a suo carico, annettendole agli atti.

                                         3.2.

                                         Il reclamante censura la decisione del magistrato inquirente.

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         I mezzi di prova contestati sono stati assunti autonomamente da RA 1, ovvero da un privato. Deve essere esaminato se essi siano stati raccolti legittimamente, ovvero nel rispetto delle norme e se – in caso contrario – siano comunque utilizzabili.

                                         3.3.2.

                                         In concreto può anzitutto restare irrisolta la questione a sapere se le videoregistrazioni contestate siano lecite. Come si dirà a breve, infatti, anche nell’ipotesi in cui le registrazioni censurate fossero state effettuate illecitamente, esse – a questo stadio del procedimento penale – non potrebbero essere estromesse dagli atti.

                                         3.3.3.

                                         3.3.3.1.

                                         Si è detto che solo qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere determinata chiaramente già nella fase dell’istruzione, l’autorità di reclamo le estromette dagli atti del procedimento penale.

                                         Questa Corte non è peraltro giudice del merito, di modo che deve limitarsi ad un esame prima facie, non approfondito, dei fatti.

                                         3.3.3.2.

                                         Ora, ciò premesso, con esposto 7/8.2.2023 (AI 1) la PI 1 ha denunciato RE 1 per presunti indebiti versamenti, per CHF 220'000.00, che quest’ultimo avrebbe fatto personalmente a suo favore tramite e-banking dal conto della società, presso cui sarebbe stato attivo saltuariamente. I fatti oggetto di denuncia si sarebbero verificati a partire dal mese di giugno 2022.

                                         Dagli atti (doc. bancari allegati alla denuncia, AI 1) risulta che effettivamente, nel periodo a partire dal mese di giugno 2022, ovvero da ben prima del momento delle videoregistrazioni incriminate (mese di novembre 2022), c’è stato un incremento importante (anche negli importi) di versamenti e-banking dal conto della PI 1 a favore di RE 1, persona che RA 1 avrebbe considerato un amico e di cui si sarebbe fidato, tanto è vero che gli avrebbe dato l’accesso all’e-banking della società.

                                         Ad un esame prima facie si può quindi ritenere che sussista un grave sospetto che sia stato commesso l’ipotizzato reato di appropriazione indebita [annoverato tra i reati per cui può essere disposta la sorveglianza (art. 269 cpv. 2 lit. a CPP, art. 281 cpv. 4 CPP)].

                                         3.3.3.3.

                                         RE 1 avrebbe sottratto CHF 220'000.00. Per dire dello stesso imputato (reclamo, p. 9), la somma che sarebbe stata asseritamente sottratta fino a novembre 2022 (momento delle videoregistrazioni) sarebbe stata di CHF 70'000.00. L’appropriazione indebita di tale importo, se occorsa, è – prima facie – da reputarsi oggettivamente grave. Si deve aggiungere che – come emerge dalle dichiarazioni dell’imputato (verbale 29.2.2024, AI 18) – egli ha sostenuto che i versamenti tramite e-banking sarebbero stati fatti unitamente ad RA 1; non avrebbe mai avuto accesso ai codici per accedere all’e-banking (vedi risposta alla domanda n. 14). Dichiarazioni, queste, diametralmente opposte a quelle rese da RA 1. Di modo che si può reputare – sempre ad un giudizio prima facie – che per chiarire i fatti è necessaria la videoregistrazione, in cui – come riportato da RA 1 – si sarebbe visto chiaramente RE 1 accedere al computer dell’ufficio, sbloccare il suo (di RA 1) telefono, inquadrare il QR code ed effettuare i pagamenti a sé (verbale 19.4.2024, p. 4, AI 29).

                                         3.3.3.4.

                                         In queste circostanze, le autorità penali, se avessero conosciuto i fatti indicati nella denuncia, avrebbero verosimilmente potuto ordinare la sorveglianza di RE 1 (art. 269 e 280 s. CPP).

                                         3.3.3.5.

                                         Per quanto concerne il presupposto (cumulativo) della ponderazione degli interessi contrapposti, rammentato che a questo stadio del procedimento penale (quando la questione non è ancora quella inerente alla colpevolezza dell’imputato) un mezzo di prova deve essere estromesso dagli atti soltanto se è chiaro che esso sia inutilizzabile, non si può manifestamente concludere, ad un esame nei limiti di quanto può verificare questa Corte, non di merito, che prevalga l’interesse di RE 1 all’inutilizzabilità delle prove, ritenuta segnatamente la gravità dei fatti oggetto del procedimento penale, che – secondo la denuncia (AI 1) – avrebbero messo la società in una situazione di rischio di fallimento.

                                         3.3.3.6.

                                         Il fatto, dunque, che – a dire di RE 1 – non sarebbe stato possibile procedere alle videoregistrazioni in applicazione degli art. 269/280/281 CPP perché misura non necessaria e non indispensabile, non trattandosi inoltre di reato grave secondo detta disposizione, non basta per estromettere già oggi da parte della Corte dei reclami penali tali prove dagli atti: la valutazione di detti presupposti spetta infatti al giudice di merito, davanti al quale l’imputato sarà verosimilmente deferito. Non c’è invero – oggi – alcun interesse giuridicamente protetto particolarmente importante all’immediata constatazione dell’inutilizzabilità delle videoregistrazioni, circostanza che non è neppure sostenuta dal reclamante.

                                         3.4.

                                         Le riprese video, a questo stadio del procedimento penale, possono pertanto essere mantenute agli atti, non essendo chiaramente inutilizzabili, riservato un altro giudizio della Corte di merito, alla quale non può evidentemente sostituirsi questa Corte.

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                 1.   Il reclamo è respinto.

                                 2.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.00 (millecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                 3.   Rimedio di diritto:

                                       Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                 4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

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