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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.10.2018 60.2018.227

5 octobre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,081 mots·~5 min·4

Résumé

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato la decisione della Direzione delle SCC con cui non ha disposto il trasferimento dalla Sezione D e non ha concesso il beneficio dei congedi "La Silva". ricevibilità delle censure

Texte intégral

Incarto n. 60.2018.227  

Lugano 5 ottobre 2018/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 29/30.08.2018 presentato da

 RE 1   

contro

la decisione 27.08.2018 della Divisione della giustizia con cui ha respinto il suo reclamo 23.03.2018 tendente ad ottenere il trasferimento dalla Sezione D in altra Sezione e il beneficio dei congedi interni “La Silva” (inc. DG __________);

preso atto che con scritto 3/5.09.2018 la Direzione delle strutture carcerarie risp. con scritti 5/6.09.2018 e 19/21.09.2018 (duplica) la Divisione della giustizia, confermando integralmente le motivazioni e conclusioni della decisione qui impugnata, hanno dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

                                         che RE 1 dopo il suo rientro in Ticino il 6.09.2017 è stato collocato nella sezione D del penitenziario La Stampa;

                                         che con scritto 1.03.2018 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore − riallacciandosi alle considerazioni espresse dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 9.02.2018 – ha chiesto alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali di essere spostato dalla sezione D in altra sezione del penitenziario La Stampa, come pure di concedergli la possibilità di trascorrere qualche ora presso la casa “Silva” con la propria compagna;

                                         che con scritto 13.03.2018 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali non ha disposto il trasferimento in altra sezione e non ha ritenuto opportuno, a quel momento, concedere un congedo interno “La Silva” a RE 1;

                                         che, contro il suddetto scritto, RE 1 in data 23.03.2018 ha personalmente presentato reclamo alla Divisione della giustizia;

                                         che, nelle more della succitata procedura, in data 3/6.08.2018 RE 1 ha presentato un reclamo a questa Corte per denegata e ritardata giustizia, censurando la mancata evasione del proprio reclamo 23.03.2018; decisione poi resa il 27.08.2018 (DG __________), così che tale procedura di reclamo, divenuta priva di oggetto, è sfociata nella decisione di stralcio 10.09.2018, dopo che RE 1, interpellato dal presidente di questa Corte, con scritto 4/6.09.2018 ha confermato di voler ritirare il gravame per denegata e ritardata giustizia (inc. CRP 60.2018.208);

                                         che in questa sede, con le osservazioni 5/6.09.2018, la Divisione della giustizia ha comunicato alla presente Corte che il 3.09.2018 la Direzione delle Strutture carcerarie ha trasferito il reclamante in un’altra sezione del carcere penale;

                                         che RE 1, nuovamente interpellato dal Presidente di questa Corte, con scritto 10.09.2018 ha ribadito il suo interesse a mantenere i reclami ancora pendenti, postulandone il loro accoglimento;

                                         che pertanto, per quanto attiene alle pretese risarcitorie ventilate da RE 1 conseguenti al suo trasferimento fuori Cantone, poi annullato da questa Corte nella decisione 13.07.2017 (inc. CRP 60.2017.42), nonché al suo successivo collocamento in sezione D del penitenziario La Stampa, le stesse non possono essere esaminate e decise nel contesto della presente procedura di reclamo, ma, come cennato nella decisione 10.09.2018 della scrivente autorità (inc. CRP 60.2018.208), potrebbero essere avanzate in altro foro con riferimento alla Legge sulla responsabilità dello Stato;

                                         che, per quanto riguarda la richiesta di trasferimento dalla sezione D, a seguito dell’effettivo spostamento il 3.09.2018 in altra sezione, il presente reclamo è, su questo punto, divenuto privo d’oggetto, e può essere stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità;

                                         che, in relazione alla richiesta dei congedi interni “La Silva”, nella decisione qui impugnata la Divisione della giustizia non si è ritenuta competente ad esprimersi nel merito in assenza di una decisione non condivisa dal detenuto resa dalla Direzione su una specifica richiesta, per cui ha concluso per l’irricevibilità della censura (malgrado il testo del dispositivo della decisione 27.08.2018);

                                         che il punto 8. del Regolamento sul congedo interno “La Silva” del 5.10.2017 stabilisce che una richiesta in tal senso va allestita con l’operatore sociale di riferimento, deve essere preavvisata da quest’ultimo, oltre che dal Servizio amministrativo, dal Capo Arte, dai Capi Sorveglianti e dal Capo Agenti, e deve pervenire alla Direzione al più tardi entro il dieci del mese precedente a quello della data che si desidera riservare per lo svolgimento del congedo interno;

                                         che, dunque, la richiesta del suddetto congedo deve seguire un determinato iter e non può essere formulata in modo generico, dovendo essere precisata la data del postulato incontro e le generalità della/delle persona/e con cui lo si vorrebbe trascorrere, in esito alla quale la Direzione delle strutture carcerarie deve prendere posizione con una decisione motivata (conformemente al diritto di essere sentito garantito al richiedente) impugnabile entro 5 giorni alla Divisione della giustizia ex art. 56-57 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 341.110) e art. 81 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 342.110);

                                         che in concreto gli scritti 1.03.2018 (del patrocinatore del qui reclamante) e 13.03.2018 (della Direzione delle strutture carcerarie) non si ascrivono nella suddetta procedura, col che questa Corte, per non incorrere nella violazione del doppio grado di giurisdizione, non può entrare nel merito della censura, che la Divisione della giustizia in effetti non aveva competenza a dirimere;

                                         che, anche per quanto attiene al postulato recupero retroattivo dei congedi interni “La Silva”, nella misura in cui gli stessi non hanno fatto oggetto del suddetto iter, non possono essere vagliati nel merito da questa Corte, ritenuto comunque che il punto 6. del Regolamento 5.10.2017 già non consente l’eventuale recupero di congedi interni non fruiti;

                                         che in esito a tutto quanto sopra, il reclamo 29/30.08.2018, per quanto non stralciato dai ruoli (ossia in relazione al trasferimento dalla sezione D), deve essere dichiarato irricevibile in merito alle altre censure;

                                         che, vista la particolarità del caso e tenuto conto delle condizioni economiche ristrette del reclamante, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese, senza riconoscimento di ripetibili, in difetto, in questa sede, di patrocinio;

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo, per quanto non stralciato dai ruoli, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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