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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.07.2017 60.2017.97

25 juillet 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,547 mots·~8 min·2

Résumé

Reclamo del condannato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame atti di un incarto chiuso

Texte intégral

Incarto n. 60.2017.97  

Lugano 25 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 10/11.4.2017 presentato da

RE 1, ,

  contro

la decisione 5.4.2017 del procuratore pubblico Nicola Respini con cui ha accolto l’istanza 10/14.2.2017 delle PI 1 finalizzata all’esame degli atti del procedimento promosso a suo carico per reati contro l’integrità sessuale sfociato nel giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2009.143);

richiamate le osservazioni 14/18.4.2017 del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio della Corte –, 19/20.4.2017 e 28.4/2.5.2017 (duplica) delle PI 1 – che hanno dichiarato il loro interesse all’accesso agli atti – e 23/25.4.2017 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con giudizio 2.2.2010 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RE 1 (__________) autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere a pregiudizio dei figli __________ (__________) e __________ (__________) e di ripetuta pornografia e lo ha condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto dall’1.4.2009, ad un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in esecuzione di pena, al versamento di un’indennità alle parti civili e al pagamento di tassa di giustizia e spese (inc. TPC 72.2009.143).

                                  b.   Con istanza 10/14.2.2017 le PI 1, ritenuto che RE 1 aveva postulato il ripristino dei contatti e del diritto di visita con i figli, hanno chiesto di esaminare gli atti del procedimento che lo concerneva, in considerazione del nesso diretto tra il divieto di avere relazioni con i figli e il procedimento penale.

                                   c.   Con pronuncia 5.4.2017 il procuratore pubblico, sentito RE 1 (che ha espresso riserve all’esame degli atti) e le (allora) parti civili (che hanno manifestato il loro accordo con la richiesta), ha accolto la domanda: l’autorità cantonale, per l’istruzione e per la valutazione dell’istanza di RE 1 finalizzata al ristabilimento dei contatti e del diritto di visita con i figli, necessitava evidentemente di avere accesso all’intero incarto processuale per una completa e corretta conoscenza dei fatti. Le PI 1 avevano di conseguenza un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti che prevaleva sugli interessi personali di RE 1.

                                  d.   Con gravame 10/11.4.2017 RE 1 impugna detta decisione: per il ripristino dei contatti con i figli non vedrebbe la necessità di accedere ai verbali e agli atti precedenti alla terapia effettuata a __________. Il suo stato di “salute” attuale si potrebbe estrarre unicamente dai rapporti di terapia o tramite contatto con il suo terapeuta, non da verbali di cinque o sei anni fa. Temerebbe che gli atti del procedimento vengano consultati anche da terzi e non soltanto dalle persone strettamente coinvolte nel caso.

                                         Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                   2.   2.1.

                                         Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse (art. 14b cpv. 2 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti). Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli art. 379 ss. CPP (art. 14b cpv. 4 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti).

                                         2.2.

                                         Il reclamo, inoltrato il 10/11.4.2017 contro la pronuncia 5.4.2017 del procuratore pubblico, è tempestivo siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP e proponibile.

                                         RE 1, quale già imputato nel procedimento sfociato nel giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise criminali, ha un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP a contestare la pronuncia che permette alle PI 1 di esaminare tutti gli atti del procedimento penale promosso a suo carico per reati contro l’integrità sessuale.

                                          Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                          L’impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

                                   3.   3.1.

                                         In applicazione dell’art. 14b cpv. 3 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti (cfr. sul tema di accesso agli atti, in generale, DTF 137 I 16; 134 I 286).

                                         3.2.

                                         Si è detto che con istanza 10/14.2.2017 le PI 1, ritenuto che RE 1 aveva domandato il ripristino dei contatti e del diritto di visita con i figli, hanno chiesto, per potersi pronunciare, di esaminare gli atti del procedimento che lo concerneva, in ragione del nesso diretto tra il divieto di avere relazioni con i figli e il procedimento penale.

                                         Ora, l’autorità richiedente è l’autorità competente, secondo segnatamente l’art. 275 CC (cfr. anche __________), a disciplinare le relazioni personali tra figli e genitori, di modo che deve esserle riconosciuto un interesse giuridico legittimo ad apprendere i fatti sfociati nel giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise criminali, che ha condannato RE 1 per reati contro l’integrità sessuale commessi a danno proprio dei figli con i quali oggi vuole riprendere ad avere un rapporto personale.

                                         Le PI 1, per potersi compiutamente pronunciare sull’istanza di RE 1, tenuto presente che nel loro giudizio devono considerare il bene dei minori, vittime del padre come attestato dal giudizio 2.2.2010, hanno in effetti interesse a conoscere quanto è allora accaduto.

                                         E questo non può che avvenire con l’accesso agli atti del procedimento penale promosso nei confronti di RE 1 e non soltanto, come propone quest’ultimo, con l’esame degli atti inerenti ad una “terapia a __________”, di cui peraltro nulla si conosce.

                                         Il principio di proporzionalità, per tenere conto dei diritti personali dei minori e dello stesso imputato, impone nondimeno di ammettere l’accesso agli atti limitato alla trasmissione alle PI 1 della sentenza 2.2.2010, che riporta gli atti essenziali che sono stati determinanti per la condanna di RE 1, che – a giudizio di questa Corte – sono sufficienti, per come emergono dalla decisione, per potere adempiere le loro incombenze di legge. Qualora fossero necessari altri atti, le PI 1 presenteranno una nuova istanza al procuratore pubblico, specificando gli atti richiesti e illustrandone l’esigenza per i loro compiti.

                                         3.3.

                                         Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione 5.4.2017 del magistrato inquirente è riformata nel senso che il Tribunale penale cantonale, a crescita in giudicato della pronuncia di questa Corte, trasmetterà alle PI 1 copia del giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise criminali prolato nei confronti di RE 1 (inc. TPC 72.2009.143).

                                   4.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 14b della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

                                    §   La decisione 5.4.2017 del procuratore pubblico Nicola Respini è riformata nel senso che il Tribunale penale cantonale, a crescita in giudicato della presente pronuncia, trasmetterà alle PI 1 copia del giudizio 2.2.2010 della Corte delle assise criminali emanato nei confronti di RE 1 (inc. TPC 72.2009.143).

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         Per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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