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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.08.2017 60.2017.110

21 août 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,362 mots·~12 min·3

Résumé

Reclamo contro la decisione di stralcio. mancata comparsa all'udienza

Texte intégral

Incarto n. 60.2017.110  

Lugano 21 agosto 2017/mr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 25.4./3.5.2017 presentato da

RE 1  

contro

la decisione di stralcio emanata il 13.4.2017 dal giudice della pretura penale Siro Quadri (inc. PP __________) a seguito della mancata comparsa all’udienza convocata il 13.4.2017 in conseguenza dell’opposizione 8.4.2016 al decreto d’accusa DA __________ emesso il 29.3.2016 dal Ministero pubblico;

richiamate le osservazioni 29.5.2017 del procuratore pubblico Valentina Tuoni e 30/31.5.2017 della Pretura penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   In data 29.3.2016 il Ministero pubblico ha emesso un decreto d’accusa nei confronti di RE 1, per i reati di guida senza autorizzazione, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (DA __________).

                                  b.   A seguito dell’opposizione interposta da RE 1 con scritto 8.4.2016 (non firmato da quest’ultimo), in data 29.12.2016 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa DA __________, trasmettendo gli atti del procedimento alla Pretura penale per procedere al dibattimento (doc. 1, inc. PP __________).

                                   c.   Con scritto 22.2.2017 il giudice della Pretura penale, Siro Quadri, ha riunito il procedimento penale qui in oggetto con altri due, concernenti __________ (DA __________; inc. PP __________) e __________ (DA __________; inc. PP __________) (che avevano anch’essi interposto opposizione ai rispettivi decreti d’accusa), in quanto le imputazioni principali che coinvolgevano tutti gli accusati concernevano i medesimi fatti: “(…) è quindi opportuna la riunione dei procedimenti, per meglio valutare le rispettive responsabilità e anche per economia di giudizio (…)” (scritto 22.2.2017, doc. 5, inc. PP __________).

                                         Lo stesso giorno il giudice ha assegnato un termine a RE 1 per inoltrare l’opposizione completa di firma originale ancora mancante. Il 13.2.2017 l’imputato ha rinviato l’opposizione firmata (doc. 3, inc. PP __________).

                                  d.   Sempre in data 22.2.2017 il giudice della Pretura penale ha citato le parti (__________, __________ e RE 1) a comparire il 13.4.2017 per procedere al dibattimento, avvertendo nel contempo gli opponenti che in caso di mancata loro comparizione “(…) senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fanno rappresentare (…), le opposizioni sono considerate ritirate (…)” (doc. 5, inc. PP __________ concernente __________).

Il 1/3.3.2017 __________ ha richiesto una proroga del termine per inoltrare istanze probatorie (doc. 6, inc. PP __________). Il giudice della Pretura penale ha prorogato il termine assegnato con decreto 22.2.2017 di 10 giorni, comunicandolo a tutte le parti (doc. 7, inc. PP __________).

                                   e.   Il giorno del dibattimento RE 1 non è comparso. Pertanto, con decisione 13.4.2017, il giudice della Pretura penale ha considerato la mancata comparsa dell’imputato quale ingiustificata ed ha, di conseguenza, stralciato dai ruoli il procedimento penale, dichiarando definitivo il decreto d’accusa emanato dal procuratore pubblico nei suoi confronti (doc. 6, inc. PP __________).

                                    f.   Con gravame 25.4./3.5.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione di stralcio, sostenendo che la sua mancata comparizione “(…) è frutto di un mio fraintendimento riferito alla vostra comunicazione di proroga di 10 giorni per l’esposizione di proprie osservazioni. Io ritenevo che l’intera procedura venisse spostata ed ero in attesa di una nuova convocazione. Di fatto ero in Italia per le festività pasquali (…)” (reclamo 25.4./3.5.2017).

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 25.4.2017 dapprima alla Pretura penale che l’ha poi inviato per competenza alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di stralcio 13.4.2017 (inviato il 14.4.2017 e ritirato il 24.4.2017) emanato dal giudice della Pretura penale (inc. PP __________), è tempestivo e proponibile (BSK StPO II – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 12).

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).

                                         Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 989 ss. (di seguito: messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto d'accusa oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP).

                                         Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione (cpv. 2).

                                         2.2.

                                         Giusta l'art. 356 cpv. 4 CPP, se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata. Vista la pesante conseguenza giuridica dell’ingiustificata comparizione (BSK StPO – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5), essa deve essere indicata nella citazione al dibattimento.

                                         La disposizione in oggetto si applica soltanto all'opponente “privato” (StPO PK ‒ N. SCHMID, 2. ed., art. 356 CPP n. 5; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9) e non ad un'autorità (come ad esempio il pubblico ministero), che non è tenuta a comparire dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (messaggio, p. 1194 nota a piè di pagina 396; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9; CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7).

                                         L'opponente, parte alla procedura dibattimentale, può farsi rappresentare, nella misura in cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione personale (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, 2. ed., art. 356 CPP n. 3; messaggio, p. 1195).

                                         2.3.

                                         Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto (art. 201 cpv. 1 CPP). Le citazioni contengono, tra l’altro, l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata (art. 201 cpv. 2 lit. f CPP). Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [cfr., tra tanti, BSK StPO II – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 5]. Allo stesso modo, affinché la mancata comparizione al dibattimento non sia considerata ingiustificata, l'opponente che non vi può partecipare è tenuto a comunicarlo preventivamente al giudice che ha staccato la citazione, documentando le sue ragioni. Un'omissione da parte sua comporta un'assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8).

                                         Se l'opponente “privato” non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non si entra nel merito dell'opposizione: non viene dunque svolta una procedura contumaciale ai sensi degli art. 366 ss. CPP e il decreto d’accusa viene confermato (messaggio, p. 1194 s.).

                                         2.4.

                                         Vi è inosservanza di un termine se una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza (art. 93 CPP). Il motivo dell’inosservanza del termine (con colpa, senza colpa) è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 93 CPP n. 2; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 2).

                                         Se il termine fissato dall’autorità non è osservato, per es. qualora l’imputato non si presenti all’udienza (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 12), si realizzano le conseguenze previste dalla legge, come per esempio il fatto che l’opposizione al decreto di accusa sia considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 e art. 356 cpv. 4 CPP) [StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 355 CPP n. 4; BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 9].

                                   3.   3.1.

                                         Come esposto nei considerandi in fatto, in seguito all’opposizione interposta l’8.4.2016 avverso il decreto d’accusa 29.3.2016, in data 22.2.2017 il giudice della Pretura penale ha citato l’opponente a comparire al dibattimento il giorno giovedì 13.4.2017 alle ore 09:00 (doc. 5, inc. PP __________).

La suddetta citazione conteneva, giustamente, l’avvertenza per lo stesso che se “(…) gli opponenti non compaiono, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fanno rappresentare (…), le opposizioni sono considerate ritirate (…)” come previsto dall’art. 356 cpv. 4 CPP (doc. 5, inc. PP __________).

                                         Tale citazione conteneva dunque le necessarie indicazioni circa le conseguenze giuridiche di un’eventuale mancata comparsa (ex art. art. 201 cpv. 2 lit. f CPP; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 93 CPP n. 3).

                                         3.2.

In stessa data (22.2.2017), il giudice della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine per presentare e motivare eventuali istanze probatorie (doc. 4, inc. PP __________).

Con scritto 1.3.2017 __________ ha richiesto una proroga per inoltrare istanza probatoria, adducendo l’assenza per vacanze del suo legale (doc. 6, inc. PP __________). Il 3.3.2017 il giudice della Pretura penale ha prorogato il termine di 10 giorni (doc. 7, inc. PP __________), inviando la proroga a tutti gli opponenti.

                                         3.3.

Il 13.4.2017 RE 1 non è comparso all’udienza, senza preventivamente comunicare al giudice della Pretura penale il motivo per cui non poteva essere presente.

Unicamente in questa sede, nell’ambito di un reclamo contro il decreto di stralcio, RE 1 ha addotto i motivi della sua assenza al dibattimento, affermando che la stessa “(…) è frutto di un mio fraintendimento riferito alla vostra comunicazione di proroga di 10 giorni per l’esposizione di proprie osservazioni. Io ritenevo che l’intera procedura venisse spostata ed ero in attesa di una nuova convocazione (…)” (reclamo 25.4./3.5.2017).

Tuttavia nello scritto 3.3.2017 il giudice della Pretura penale ha prorogato il termine assegnato alle parti in data 22.2.2017 di 10 giorni. L’unico termine conferito agli imputati era quello riferito alle istanze probatorie che quest’ultimi potevano presentare e motivare all’autorità penale; al contrario, nella citazione all’udienza del 13.4.2017, non si parla in nessun modo di “termini”, di date del dibattimento o di citazione.

3.4.

                                         Non va dimenticato che, come visto, la citazione in questione conteneva le necessarie avvertenze circa un’eventuale mancata comparsa dell’opponente al dibattimento, di modo che si può ritenere che RE 1 fosse dunque consapevole, segnatamente sufficientemente informato - in un modo a lui comprensibile - delle conseguenze della sua omissione. In caso di un suo eventuale dubbio in merito ai termini assegnati dal giudice della Pretura penale, l’imputato avrebbe potuto e dovuto, se del caso, informarsi direttamente presso la cancelleria della stessa autorità penale.

                                         3.5.

                                         In siffatte circostanze, la mancata comparsa del qui reclamante al dibattimento fissato per il 13.4.2017 è pertanto da considerarsi ingiustificata.

                                         Alla luce di quanto esposto sopra, il giudice della Pretura penale ha quindi rettamente decretato lo stralcio dai ruoli del procedimento penale e dichiarato definitivo il decreto di accusa DA __________ del __________ (inc. PP __________).

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 205, 354, 356 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-       

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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