Incarto n. 60.2016.60
Lugano 11 aprile 2016/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/23.02.2016 presentato da
RE 1
contro
la decisione 12.02.2016 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa (rif. inc. __________);
richiamate le osservazioni 25/29.02.2016 con cui l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), in conclusione, si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamato altresì lo scritto 29.02./1.03.2016 della Sezione della circolazione, Servizio multe, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Tra il 25.01.2013 e il 24.10.2014 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha emanato nei confronti di RE 1 17 decreti d’accusa per contravvenzioni a norme della circolazione stradale, proponendo la sua condanna alla multa per importi varianti tra i CHF 40.-- e i CHF 260.--, per complessivi CHF 1'460.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento le stesse sarebbero state sostituite con una corrispondente pena detentiva sostitutiva.
Contro nessuno dei suddetti decreti è stata interposta opposizione, così che, conformemente all’art. 354 cpv. 3 CPP, sono diventati sentenze passate in giudicato.
b. In data 10.10.2014 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, con 6 separati decreti di commutazione in pena detentiva sostitutiva, ha proposto la sostituzione delle multe di cui ai decreti d’accusa del 25.01.2013 (DA __________), 29.03.2013 (DA __________), 28.06.2013 (DA __________), 5.07.2013 (DA __________), 16.08.2013 (DA __________) e 6.09.2013 (DA __________), di complessivi CHF 650.--, nelle corrispondenti pene detentive per complessivi 10 giorni.
Nel dispositivo di tali decreti veniva specificato che “contro il presente decreto è data facoltà al condannato di inoltrare alla scrivente formale opposizione entro 10 giorni dalla notificazione. In caso di mancata opposizione il decreto diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 CPP)”; e inoltre che “passato in giudicato il presente decreto, qualora la multa non dovesse essere nel frattempo pagata, la pena di cui al punto 1 dovrà esere eseguita secondo le disposizioni della competente autorità d’esecuzione”.
Contro i 6 decreti non è stata interposta opposizione alcuna, per cui gli stessi sono passati in giudicato.
c. Con scritto 31.10.2014 RE 1, per il tramite della propria curatrice amministrativa, ha chiesto - vista la sua precaria situazione finanziaria e il suo stato di salute compromesso - che tutte le multe emesse nei suoi confronti (comprese quelle oggetto dei 6 decreti di commutazione in pena detentiva sostitutiva) venissero saldate tramite lavori di pubblica utilità.
d. Raccolta la necessaria documentazione concernente i dati personali ed economici di RE 1, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, in data 17.12.2014, constatato che “l’istante si trova effettivamente in una situazione di particolare disagio finanziario e che il pagamento delle multe, lo porrebbe in una situazione di grave angustia finanziaria”, ha commutato tutte le multe emesse a suo carico di complessivi CHF 1'460.-- in 60 ore di lavoro di utilità pubblica. Nel contempo, al dispositivo n. 2, ha precisato che “in caso di fallimento del lavoro di utilità pubblica è ordinata sin da ora l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni di arresto”. Mentre al dispositivo n. 3 essa ha segnalato che “le decisioni del 10.10.2014 di commutazione in pena sostitutiva dell’arresto sono annullate e sostituite dalla presente”.
La Sezione della circolazione ha poi indicato quale mezzo d’impugnazione la via del reclamo a questa Corte nel termine di 10 giorni dall’intimazione.
Tale decisione, intimata solamente alla curatrice di RE 1, non è stata oggetto d’impugnazione.
e. Con lettera 12.01.2016 l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) ha segnalato alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, che, in ragione dello stato detentivo di RE 1 dall’11.01.2015 e visti i certificati medici presentati da quest’ultimo − in cui egli veniva dichiarato inabile al lavoro dall’1.02.2015 sino al 31.12.2015 per malattia − “non ci sono le premesse per poter iniziare il percorso di lavoro di utilità pubblica” (scritto 12.01.2016 dell’UAR).
f. La Sezione della circolazione, Servizio multe, ritenuto fallito il lavoro di utilità pubblica, sulla base dello scritto 12.01.2016 dell’UAR, con decisione 27.01.2016 − inviata soltanto alla curatrice amministrativa di RE 1 −, ha confermato l’ordine d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni, pronunciata nel precedente decreto di commutazione del 17.12.2014.
Nel contempo ha segnalato la facoltà di aggravarsi, contro la decisione 27.01.2016, davanti a questa Corte nel termine di 10 giorni dalla notificazione.
g. Decorso infruttuoso il suddetto termine di reclamo, in data 12.02.2016 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), richiamati i 17 decreti d’accusa nonché la decisione di commutazione 17.12.2014 e il decreto 27.01.2016 della Sezione della circolazione, “ritenuto che l’interessato è positivo a sostanze stupefacenti e trovandosi già in stato di detenzione fino al 26.02.2016” (scritto 12.02.2016 dell’UIPA), ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa presso le Strutture carcerarie cantonali, fissando al 26.02.2016 l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni e al 12.03.2016 il termine della stessa.
h. Ricevuto lo scritto 12.02.2016 dell’UIPA la Direzione delle strutture carcerarie ha provveduto a notificare lo stesso a RE 1, a quel momento ancora in stato detentivo, il quale con scritto 22/23.02.2016 interpone reclamo davanti a questa Corte.
Egli lamenta in primo luogo la violazione del proprio diritto di essere sentito, per non aver ricevuto né la comunicazione 12.01.2016 dell’UAR né la decisione 27.01.2016 della Sezione della circolazione, in quanto le stesse sarebbero state notificate alla propria curatrice amministrativa, che non gliele avrebbe trasmesse e che, comunque, a suo dire, non avrebbe alcuna facoltà di agire per suo conto in quest’ambito.
Rinnova la sua intenzione di riscattare le multe inflittegli effettuando lavori di utilità pubblica, non appena scarcerato.
Conclude chiedendo che “la decisione del 12.02.2016 venga annullata e che mi siano restituiti i termini per interporre reclamo contro la decisione del 27.01.2016 ribadendo la mia disponibilità all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità all’uscita dal carcere” (reclamo 22/23.02.2016, p. 2).
Postula altresì la possibilità di “prendere visione di tutta la corrispondenza intercorsa tra i vari uffici in relazione alle multe amministrative commutate in pena sostitutiva di lavori di pubblica utilità” (reclamo 22/23.02.2016, p. 2), come pure chiede la concessione dell’effetto sospensivo alla decisione 12.02.2016 qui impugnata.
i. Il 23.02.2016 questa Corte ha intimato alle parti coinvolte il reclamo di cui sopra, concedendo allo stesso effetto sospensivo (AI 2).
l. Con osservazioni 25/29.02.2016 l’UIPA precisa di aver dal canto suo semplicemente dato seguito alla decisione 27.01.2016 della Sezione della circolazione − da esso ritenuta regolarmente intimata e cresciuta in giudicato −, in cui veniva confermata l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni a seguito della mancata esecuzione delle 60 ore di lavori di pubblica utilità decise dalla medesima autorità il 17.12.2014, stante che RE 1 già si trovava in stato detentivo.
Per contro, con scritto 29.02/1.03.2016, la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare.
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Nel Cantone Ticino la competenza in materia di esecuzione delle sentenze pronunciate dai tribunali penali è attribuita all’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato [art. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM)].
Il Consiglio di Stato, all’art. 3 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM) da esso emanato il 6.03.2007, ha previsto, quale autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure, fra l’altro, la Divisione della giustizia, da cui dipende l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), diventato attivo dall’1.01.2011 con l’entrata in vigore del nuovo CPP.
1.2.
L’art. 12 cpv. 2 LEPM stabilisce che le “altre decisioni” in materia di esecuzione delle pene e delle misure − ovvero quelle non rientranti nell’art. 10 lit. a)-k) LEPM emanate dal giudice dell’applicazione della pena (funzione questa attribuita in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente all’art. 73 LOG) − sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP.
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3.
Inoltrato, sulla base dell’art. 12 cpv. 2 LEPM, il 22/23.02.2016 alla Corte dei reclami penali contro la decisione del 12.02.2016 dell’UIPA (intimata a RE 1 il 12.02.2016 presso le Strutture carcerarie cantonali), il reclamo risulta essere tempestivo.
RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Di conseguenza, il reclamo è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
La decisione impugnata in questa sede è stata emanata dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) in esecuzione della precedente decisione del 27.01.2016 emanata dalla Sezione della circolazione, Servizio multe, Camorino, con cui ha confermato “l’ordine d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni di arresto”.
2.2.
Per i combinati rinvii degli art. art. 17 cpv. 1 CPP, 106 cpv. 2 LCStr e 7 LaLCStr, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico − di cui il Servizio multe fa parte − è l’autorità competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste, in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 4 lit. f del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2.03.1999 (RLaLCStr), RL 7.4.2.1.1].
3. 3.1.
Dopo l’entrata in vigore il 1.01.2007 della revisione della parte generale del Codice penale, conformemente all’art. 103 CP, la multa è in linea generale la sanzione prevista per le contravvenzioni, ritenuto che la pena dell’arresto è stata abolita (BSK Strafrecht I − S. HEIMGARTNER, 3a. ed., art. 106 CP n. 1).
L’art. 106 cpv. 2 CP stabilisce che il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva, da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi, in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore.
In altre parole già nella decisione, nell’ambito della determinazione della multa, il giudice deve sempre prevedere una pena detentiva sostitutiva per il caso in cui il condannato non può pagare la multa per sua colpa. Tale obbligo è stato introdotto nella legge dal Consiglio nazionale, che adottando un sistema di commutazione automatico, intendeva evitare un nuovo giudizio da parte del giudice, onde sgravare i tribunali (C. TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, in: F. BÄNZIGER/A. HUBSCHMID/J. SOLLBERGER, Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2. ed., 2006, p. 163-164).
L’art. 106 cpv. 5 CP dispone inoltre che per l’esazione e la commutazione (della multa) si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv. 2-5 CP.
Di conseguenza in analogia con il sistema di esazione previsto per la pena pecuniaria (art. 35 CP), anche in caso di esazione della multa l’autorità d’esecuzione dovrà dapprima fissare al condannato un termine (da uno a dodici mesi) per il pagamento (art. 35 cpv. 1 CP) e, in caso di mancato pagamento nei termini fissati, ordinare l’esecuzione forzata qualora tale provvedimento appaia efficace (art. 35 cpv. 3 CP).
Se la pena pecuniaria − e in analogia anche la multa − non viene pagata nei termini stabiliti e se nemmeno dalla procedura esecutiva ne deriva un risultato, nel caso normale previsto al cpv. 1 dell’art. 36 CP, la pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è commutata in pena detentiva sostitutiva senza un’ulteriore decisione giudiziaria. In particolare l’autorità d’esecuzione deve constatare che al posto della pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è subentrata la pena detentiva sostitutiva (C. TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, op. cit., p. 158; BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n.8).
Quale eccezione a quanto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP esige che sia il giudice a commutare una pena pecuniaria − e per analogia anche una multa − in pena detentiva sostitutiva, allorquando la pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è stata pronunciata da un’autorità amministrativa in un procedimento amministrativo. Per questo motivo la commutazione a priori ed automatica di pene pecuniarie o multe pronunciate da autorità amministrative è esclusa. Lo stesso regime era del resto istituito già dal previgente art. 49 vCP (in vigore sino al 31.12.2006), che attribuiva al giudice la competenza per la commutazione della multa non pagata in arresto (Y. JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in: Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss, p. 50).
Il cpv. 3 dell’art. 36 CP stabilisce inoltre che se il condannato non può pagare la pena pecuniaria − rispettivamente per analogia la multa − perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera − risp. della multa − si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece, fra l’altro, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. c).
Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli art. 37, 38 e 39 cpv. 2 CP (art. 36 cpv. 4 CP), ritenuto che per le contravvenzioni valgono le disposizioni speciali di cui all’art. 107 cpv. 1 e 2 CP.
Se infine il condannato, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità, la pena detentiva sostitutiva è eseguita (art. 36 cpv. 5 CP).
3.2.
In definitiva, per quanto visto sopra, le decisioni di commutazione in pena detentiva sostitutiva di una pena pecuniaria, rispettivamente della multa, pronunciate da un’autorità amministrativa, conformemente all’art. 36 cpv. 2 CP, devono essere rese da un giudice, in quanto un’autorità amministrativa non può pronunciare condanne che privano una persona della sua libertà personale. Anche la nostra Alta Corte ha avuto modo di esprimersi chiaramente in questo senso (DTF 135 IV 170 consid. 4.3).
Quanto sopra sgorga in particolare dagli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU, secondo cui una persona può essere privata della sua libertà unicamente se è detenuta regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un tribunale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo unicamente “un’organo dotato di un certo grado di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU − S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p. 118; BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 9)..
3.3.
Ritenuto, come visto sopra, che la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è un’autorità amministrativa, occorre a questo punto esaminare se la stessa, in veste di autorità penale delle contravvenzioni a tenore degli art. 20 cpv. 1 lit. b e 393 cpv. 1 lit. a CPP, può ciononostante rendere delle decisioni giudiziarie conformi alle esigenze poste dalle norme penali e internazioniali esposte ai precedenti considerandi.
4. 4.1.
L’art. 363 cpv. 2 CPP, che disciplina la procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive, stabilisce che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive.
Costituiscono decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 CPP, quelle che modificano una precedente sentenza in materia di pene o di misure, come, fra l’altro, l’inflizione di una pena detentiva sostitutiva ex art. 36 CP e la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o detentiva ex art. 39 CP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1200-1201; Commentario CPP − J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 1).
Se le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto d’accusa o a un decreto penale, a norma dell’art. 363 cpv. 2 CPP la relativa competenza spetta al pubblico ministero o, rispettivamente, all’autorità penale delle contravvenzioni, che renderanno la loro decisione (successiva) sotto forma di decreto d’accusa o penale, contro cui è data opposizione (Messaggio citato, in FF 2006 p. 1201).
Il cpv. 3 dell’art. 363 CPP ribadisce che le norme del Capitolo 3 (art. 363 ss. CPP) disciplinano soltanto le decisioni successive che spettano ad un’autorità giudiziaria (Messaggio CPP, in FF 2006 p. 1201).
4.2.
Per l’art. 357 cpv. 1 CPP le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero. La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa (art. 357 cpv. 2 CPP). Procedura quest’ultima disciplinata dagli art. 352 ss. CPP.
Il decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad una decisione giudiziaria di primo grado a cui è applicabile l’art. 437 CPP (BSK StPO I – F. RIKLIN, 2. ed., art. 354 CPP n. 18).
L’opposizione dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP).
Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio CPP, in FF 2006 p. 1194; BSK StPO I – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di accusa oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 328 ss. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Pertanto se la decisione di commutazione della multa non pagata in pena detentiva sostitutiva è pronunciata dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa (art. 363 cpv. 2 CPP e art. 8 cpv. 1 LPcontr) − nella forma del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP) −, l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata. In tal caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa, l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se invece l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa equivale ad una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 8).
La garanzia della pronuncia della decisione di commutazione da parte di un giudice richiesta dall’art. 36 cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva che deve essere quella del decreto d’accusa.
La forma del decreto d’accusa rispetta le esigenze dell’art. 36 cpv. 2 CP, rispettivamente degli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU, anche nel caso di mancata opposizione (da cui ne consegue la condanna dell’imputato ad una pena detentiva da parte di un’autorità non giudiziaria).
Infatti, come ogni diritto fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale non è assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso: l’accesso ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba essere immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174). L’imputato può rinunciare alle garanzie procedurali discendenti dagli art. 5 e 6 CEDU a determinate condizioni. L’accettazione della condanna proposta dal procuratore pubblico rispettivamente dall’autorità penale delle contravvenzioni mediante decreto d’accusa costituisce una rinuncia alle garanzie procedurali fondamentali. Rinuncia che è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se la fattispecie penale può essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza con pieno potere di cognizione e se la facoltà di interporre opposizione è garantita e può effettivamente essere esercitata liberamente ai sensi dell’art. 6 CEDU (M. DAPHINOFF − Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnund, in AISUF n. 316, 2012, p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p. 171 ss.).
Nel caso della procedura del decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la proposta di condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328 ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce la tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5 e 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op. cit., p. 84 ss.).
5. Nel caso in esame, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha pronunciato a carico di RE 1 17 multe per complessivi CHF 1'460.-- con 17 distinti decreti d’accusa, poi passati in giudicato. In data 10.10.2014 la stessa autorità con 6 distinte decisioni ha commutato 6 di tali multe nelle rispettive pene detentive sostitutive, rispettando la forma del decreto d’accusa, a cui non è stata interposta opposizione.
Nel seguito essa ha annullato tali decreti di commutazione in pena detentiva sostitutiva, rendendo la decisione 17.12.2014 con cui ha commutato tutte le 17 multe di complessivi CHF 1'460.-- in 60 ore di lavoro di pubblica utilità e ordinando già in quella sede, in caso di fallimento del lavoro, una pena detentiva sostitutiva di 15 giorni. Decisione questa espressamente definita come “decreto di commutazione della multa in pena sostitutiva” e “decisione indipendente successiva” a norma dell’art. 363 cpv. 2 CPP ma resa nella forma della decisione con facoltà di reclamo.
In data 27.01.2016 la Sezione della circolazione, Ufficio multe, ha poi ordinato l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 15 giorni di cui al decreto del 17.12.2014, pure nella forma della decisione con facoltà di reclamo.
Ora, da quanto agli atti, emerge che le pene detentive sostitutive pronunciate dalla Sezione della circolazione non sgorgano in nessun caso da una decisione giudiziaria successiva resa nella forma del decreto d’accusa così come richiesto dalle norme penali e internazionali più sopra esposte. Di conseguenza all’imputato − a cui non sono nemmeno state intimate le decisioni emanate da tale autorità − non è stata data la facoltà di interporre opposizione per essere giudicato da un’autorità giudiziaria. La pronuncia della privazione della libertà, in casu, discende da un’autorità amministrativa, che, come visto sopra, è incompetente a decidere a tale merito in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 CP (cfr. DTF 135 IV 170 consid. 4.3) e del diritto internazionale (art. 5 cifra 1 lit. a e 6 cifra 1 CEDU).
Ne segue che il vizio di forma della decisione 27.01.2016 è particolarmente grave e palese, a tal punto che questa Corte, in sede di reclamo, ne deve d’ufficio constatare la nullità (DTF 132 II 342 consid. 2.1. e riferimenti), a prescindere in quale stadio della procedura ci si ritrovi e dalle censure sollevate dal reclamante nel suo gravame. Di riflesso anche la decisione 12.02.2016 dell’UIPA, qui impugnata, è da dichiarare nulla.
Si rileva altresì che nemmeno la decisione 17.12.2014 della Sezione della circolazione, nella misura in cui prevede una commutazione a priori ed automatica del lavoro di pubblica utilità nella corrispettiva pena detentiva, appare conforme alle norme penali ed internazionali citate più sopra.
6. Il reclamo è accolto. È constatata la nullità della decisione qui impugnata così come della decisione 27.01.2016 emanata dalla Sezione della circolazione, per vizio grave di forma.
Di conseguenza gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, che dovrà rendere la/le decisione/-i di commutazione delle multe non pagate inflitte a RE 1 nelle rispettive pene detentive sostitutive nella forma del decreto d’accusa ai sensi dell’art. 352 segg. CPP, impugnabile mediante opposizione ex art. 354 CPP.
Si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 35 ss., 103 ss. CP, 5 e 6 CEDU, 106 LCStr, la LaLCStr, il RLaLCstr, 20, 352 ss., 363 ss., 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, la LPcontr, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§ È constatata la nullità della decisione 27.01.2016 della Sezione della circolazione, così come della decisione 12.02.2016 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative.
§ Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza: -
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera