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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.12.2016 60.2016.343

20 décembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·393 mots·~2 min·3

Résumé

Reclamo contro mancata restituzione di documenti prodotti nell'ambito del procedimento penale

Texte intégral

Incarto n. 60.2016.343  

Lugano 20 dicembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 9/12.12.2016 presentato da

RE 1

  contro

le decisioni 30.11.2016 emanate dalla Pretura penale di inviare la richiesta di restituzione della documentazione prodotta dalla reclamante nell’ambito di due incarti (inc. __________ e __________) ai rispettivi procuratori pubblici per evasione;  

preso atto dello scritto 14/19.12.2016 della Pretura penale, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;

preso atto dello scritto 19/20.12.2016 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;

preso atto dello scritto 19.12.2016 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, con cui non formula osservazioni ma chiede di respingere il reclamo;

ritenuto che per logica e per economia di procedura, ad una richiesta di restituzione di una parte dei documenti da lei medesima prodotti può esser dato seguito, inviando gli originali e trattenendo delle copie, o viceversa;

ritenuto che, anche giuridicamente, l’evasione di una simile richiesta non richiede una ponderazione degli interessi in gioco, e pertanto una simile domanda di restituzione dei documenti prodotti non assurge ad istanza di esame degli atti ai sensi dell’art. 14b cpv. 2 e 3 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM);

ritenuto che il reclamo è accolto e non si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese;

visti gli art. 393 e segg. CPP e 14b cpv. 2 e 3 LEPM, ed ogni altra norma applicabile;

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                   §.   Di conseguenza la richiesta di RE 1 sarà evasa direttamente dalla Pretura penale.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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