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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 29.11.2016 60.2016.305

29 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,762 mots·~19 min·5

Résumé

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa a seguito di fallimento del lavoro di pubblica utilità x espiare precedente pena pecuniaria. Pericolo di recidiva: numerosi precedenti per reati patrimoniali, senza un'occupazione fissa e consumatore di stupefacenti

Texte intégral

Incarto n. 60.2016.305  

Lugano 29 novembre 2016/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 28/31.10.2016 presentato da

RE 1  

contro

la decisione del 21.10.2016 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 14/15.11.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui ha chiesto la conferma della decisione impugnata;

preso atto che con scritto 7.11.2016 il procuratore pubblico Paolo Bordoli ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare, rinviando alle considerazioni esposte nella decisione impugnata e postulando la reiezione del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto d’accusa 19.06.2015 il Ministero pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di furto (consumato e tentato, commesso tra l’8.09.2014 e l’11.12.2014), vie di fatto, ricettazione, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per consumi di eroina e cocaina tra l’1.01.2014 e l’8.09.2014). Ha quindi proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 1'800.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 60 giorni (DA __________).

                                         Ciò quale pena parzialmente aggiuntiva a due pene pecuniarie (di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.-- cadauna e di 75 aliquote giornaliere da CHF 40.-cadauna, decretate dalla Pretura penale il 10.01.2014 risp. dal Ministero pubblico il 13.01.2014), ad una pena detentiva (di 30 giorni decretata dal Ministero pubblico il 24.03.2014) come pure alla pena di 120 ore di lavoro di pubblica utilità (decretata dal Ministero pubblico il 17.07.2014).

                                  b.   In data 18.11.2015 il procuratore pubblico, con decisione giudiziaria indipendente successiva, in accoglimento della richiesta di RE 1 in tal senso e viste le di lui precarie condizioni finanziarie, ha commutato la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (di cui al decreto d’accusa __________), in 240 ore di lavoro di pubblica utilità (DIS.__________).

                                   c.   Dopo aver sottoscritto il relativo contratto, dal 26.09.2016 RE 1 ha iniziato il lavoro di utilità pubblica presso l’__________.

                                  d.   Con decreto d’accusa 3.10.2016 (passato in giudicato il 17.10.2016) il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena detentiva di 135 giorni (dedotti 4 giorni di carcere preventivo sofferto), oltre alla multa di CHF 200.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 2 giorni. Ciò in quanto egli è stato ritenuto colpevole di: ripetuto furto − tentato e consumato − (di merce ai danni di un supermercato, di denaro contante ai danni di un esercizio pubblico e di gioielli appartenenti a due donne presso una casa anziani, nel periodo tra il febbraio 2016 e l’1.10.2016), danneggiamento, violazione di domicilio, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per consumi di cocaina e di medicamenti contenenti sostanze psicotrope, tra il gennaio 2016 e l’1.10.2016) e schiamazzi notturni (DAC __________).

                                   e.   In data 6.10.2016 l’__________ ha comunicato l’immediata cessazione del lavoro di pubblica utilità per perdita della fiducia necessaria in RE 1, a causa del di lui comportamento ritenuto inadeguato (si sarebbe presentato al lavoro in uno stato psico fisico a momenti alterato, avrebbe indebitamente sottratto merce, tra cui anche vino, avrebbe sottratto il cellulare di un altro detenuto, avrebbe proposto a terzi presenti in azienda “non ben definiti affari” e avrebbe indebitamente sottratto la chiavetta prepagata del caffè per servirsene a piacimento), oltre alla valutazione insufficiente dell’attitudine e del lavoro da lui prestato.

                                    f.   In data 18.10.2016 la Polizia cantonale ha posto RE 1 in stato di fermo, dopo che un dipendente di un supermercato lo aveva sorpreso mentre era intento a commettere taccheggio. Egli è altresì stato riconosciuto dal responsabile di tale negozio come l’autore di altri taccheggi commessi nei giorni precedenti.

                                  g.   Venuto a conoscenza del fermo e vista la pena detentiva di 135 giorni di cui al decreto d’accusa 3.10.2016, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto l’arresto del qui reclamante.

                                         A seguito della sua perquisizione personale conseguente all’arresto, il personale di custodia ha rinvenuto, e subito sequestrato, diversi medicamenti occultati nelle scarpe del qui reclamante così come del Dormicum nascosto nel suo cappellino − che egli ha sostenuto essersene scordato di detenere −, così che la Direzione delle strutture carcerarie in data 24.10.2016, lo ha sanzionato disciplinarmente con un’ammonizione scritta.

                                  h.   Con decisione 21.10.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, visto l’esame tossicologico delle urine risultato positivo alla cocaina e “visto il tipo di reato per cui l’interessato è stato condannato”.

                                         Tenuto conto delle precarie condizioni economiche del reclamante − che lasciavano sin da quel momento prevedere l’insuccesso della procedura d’incasso della multa di CHF 200.-- pronunciata nel decreto d’accusa 3.10.2016 − il giudice ha provveduto a commutare la stessa in 2 giorni di pena detentiva sostitutiva.

                                         Considerato che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 18.10.2016, il magistrato ha quindi determinato i seguenti termini di espiazione:

                                         1/3                                  28.11.2016

                                         1/2                                  21.12.2016

                                         2/3                                  13.01.2017

                                         Termine                         26.02.2017.

                                    i.   Con reclamo 28/31.10.2016 RE 1 insorge contro la decisione 21.10.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                         Egli postula in particolare il collocamento in sezione aperta, al fine di avere la possibilità di incontrare i suoi tre figli, ancora in tenera età.

                                         Asserisce di essere fermamente intenzionato a disintossicarsi, ciò che, a suo dire, gli sarebbe più agevolato fare presso lo Stampino anziché in$ carcere chiuso. Presentate le sue scuse per il suo comportamento, osserva di aver preso coscienza di aver “toccato il fondo” e, unitamente al suo impegno, sostiene di aver bisogno dell’aiuto delle autorità per poter “risalire”.

                                    l.   Con scritto 7.11.2016 il procuratore pubblico ha rinunciato a formulare delle osservazioni particolari al reclamo, di cui chiede la reiezione, confermando le argomentazioni esposte nella decisione impugnata.

                                 m.   Il giudice dei provvedimenti coercitivi, con scritto 14/15.11.2016, si è riconfermato nella propria decisione, precisando che “la Sezione aperta non entra a mio modo di vedere in considerazione a motivo dell’alto rischio di recidiva di RE 1. Egli necessita di un periodo iniziale in regime chiuso proprio nell’ottica di preservarlo da ogni rischio di ricaduta nel consumo di sostanze stupefacenti e dare eventualmente avvio ad un percorso riabilitativo a dipendenza della reale motivazione dell’interessato, che sembra banalizzare la sua cronica dipendenza da sostanze stupefacenti”.

                                  n.   Nel frattempo, il procuratore pubblico, visto il fallimento del lavoro di pubblica utilità − in cui era stata commutata la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna decretata il 19.06.2015 (DA 2524/2015), con scritto 8.11.2016, ha chiesto all’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi l’espiazione di 52 giorni di detenzione, in sostituzione delle 209 ore di lavoro di pubblica utilità non svolte.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 28/31.10.2016, contro la decisione 21.10.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 25.10.2016, è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).

                                         2.2.

                                         A livello cantonale − oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) − l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) − in vigore dal 9.03.2007 − stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) − in vigore dall'1.01.2011 − precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

                                         2.3.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

                                         In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

                                         In definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 77b CP n. 9).

                                         Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

                                         2.4.

                                         Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, il testo di legge non richiede espressamente, che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità. Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Per la dottrina infatti detti reati devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).

                                         In effetti, in maniera generale per la dottrina, la nozione di pericolosità − che consiste di regola nel pericolo che vengano commessi nuovi (“erneute”), ripetuti (“wiederholte”), ulteriori (“weitere”) reati (“Straftaten”) − presuppone la commissione di un qualsiasi reato o per lo meno di un crimine o di un delitto. Tuttavia nel caso dell’internamento ex art. 64 CP oppure dell’apertura del regime d’esecuzione giusta l’art. 75a CP oppure ancora del pericolo di reiterazione (“Wiederholungsgefahr”) e del passaggio all’atto (“Ausführungsgefahr”) nel caso della carcerazione preventiva o di sicurezza di cui agli art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e 221 cpv. 2 CPP, i presupposti del concetto di pericolosità si restringono, richiedendo che il reato di cui si teme la perpetrazione sia di un determinato tipo (ad es. di reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona ex art. 64 cpv. 3 CP) e/o vi sia un’alta verosimiglianza che l’atto illecito possa essere perpetrato. Si parla in questo senso di una pericolosità qualificata (U. WEBER, Die gefährliche beschuldigte Person und die Wiederholungs- und Ausführungsfegefahr, in ZStrR 132/2014, p. 370-371).

                                         Al di fuori di queste situazioni la nozione di pericolosità a cui determinate norme penali − tra cui anche il collocamento in sezione chiusa regolato dall’art. 76 cpv. 2 CP − fanno riferimento, consiste nel pericolo che l’interessato possa commettere degli altri reati (“irgendwelche weitere Straftaten”; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar − TRECHSEL/AEBERSOLD, ed. 2013, art. 75a CP n. 2 in fine); dunque non solo reati contro la vita o l’integrità fisica, psichica o sessuale, ma anche reati patrimoniali, purché a livello di crimini o delitti.

                                         2.5.

                                         La nozione di “pericolosità” non è una caratteristica insita nell’autore, bensì il risultato di un complesso di caratteristiche personali, circostanze di vita e condizioni ambientali che comportano l’attendibilità di determinate concrete violazioni di beni giuridici (Messaggio CF del 21.09.1998 concernente la modifica del CPS e del CPM nonché una LF sul diritto penale minorile, in FF 1999 II p. 1777; U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 370).

                                         Per giudicare tale nozione occorre procedere ad una valutazione dei rischi e formulare una prognosi circa il comportamento futuro (U. WEBER, op. cit., in ZStrR 132/2014, p. 372).

                                         Trattasi di una valutazione complessiva dell’atto e dell’autore (“Gesamtwürdigung vom Tat und Täter”) [BSK Strafrecht I − B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 64 CP n. 67].

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, visto il tipo di reati commessi dal reclamante e visto il risultato positivo al consumo di cocaina dell’esame tossicologico delle urine (prelevate il 18.10.2016). Egli ha in particolare valutato un rischio di recidiva, segnatamente di ricaduta nel consumo di sostanze stupefacenti, che, a suo avviso, soltanto un periodo di regime chiuso potrebbe prevenire, avviando il reclamante verso un percorso riabilitativo a dipendenza della sua reale motivazione.

                                         Il reclamante dal canto suo nega il paventato pericolo di recidiva, in considerazione della seria presa di coscienza della sua situazione nonché della sua ferma volontà di disintossicarsi per risollevarsi.

                                         3.2.

                                         Da quanto agli atti si ha che RE 1, coniugato, padre di tre figli ancora minorenni e di formazione metalcostruttore, all’età di 43 anni ancora non dispone di un’attività lavorativa seria e regolare da cui trarre onestamente i mezzi per sostentare sé e la propria famiglia. Esaurite le indennità di disoccupazione, egli si trova al beneficio dell’assistenza pubblica.

                                         Sin dall’inizio del 2014 egli è incappato in una serie di decreti d’accusa con cui si è visto infliggere dapprima delle pene pecuniarie risp. delle ore di lavoro di pubblica utilità risp. una pena detentiva di 30 giorni, che pur essendo state espiate non hanno avuto alcun effetto deterrente su di lui. Infatti già nel giugno 2015 egli è incorso in un decreto d’accusa per dei reati (perlopiù patrimoniali) perpetrati a pochi mesi di distanza dalla pronuncia dei precedenti decreti. Pure i suoi consumi di sostanze stupefacenti si sono protratti sino all’ottobre 2016.

                                         Tenuto conto della sua situazione finanziaria disastrata, egli non ha saputo cogliere l’occasione concessagli di poter riscattare la pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa del 19.06.2015 prestando le corrispondenti ore di lavoro di pubblica utilità presso l’__________, oltre alla possibilità di percepire un, seppur modesto, introito.

                                         Dopo soli 6 giorni di attività lavorativa egli ha definitivamente rotto la fiducia riposta in lui, presentandosi al posto di lavoro con un comportamento giudicato inadeguato, in uno stato psicofisico a momenti alterato, senza portare rispetto per la proprietà altrui e fornendo una prestazione e mantenendo un’attitudine al lavoro valutate come insufficienti.

                                         A ciò aggiungasi il fatto che dal febbraio 2016 egli ha perpetrato i furti (in parte consumati e in parte tentati) che hanno fatto oggetto del decreto d’accusa del 3.10.2016, l’ultimo dei quali ai danni dei __________ è avvenuto in data 1.10.2016, ovvero quando egli stava prestando il lavoro di pubblica utilità − di cui si è detto sopra − al fine di espiare una precedente sanzione. Neppure dopo avere sofferto per questi reati 4 giorni di carcere preventivo − segnatamente dall’1 al 3.10.2016 − egli si è trattenuto dal delinquere. Il 18.10.2016 è infatti stato fermato dall’impiegato di un altro grande magazzino mentre era intento nel taccheggio.

                                         Tutto ciò dimostra come egli è pervicacemente ricaduto nel delinquere, sia per quanto attiene ai reati (patrimoniali) realizzati, sia per quanto riguarda ai suoi consumi di sostanza stupefacente (ancora rilevati al momento del suo fermo del 18.10.2016). Egli non ha sin qui dimostrato la maturità e responsabilità che la sua età e la sua posizione di padre di famiglia gli imponevano e nemmeno quel minimo di introspezione, che il suo trascorso penale e le possibilità di riscatto offertegli, avrebbero dovuto suscitargli.

                                         In tali circostanze il pericolo di recidiva richiesto per il collocamento in sezione chiusa, appare altamente concreto e verosimile, non solo riguardo alla ricaduta nei consumi di sostanze stupefacenti (che il collocamento in sezione chiusa risulta più appropriato ad evitarli risp. a contenerli), bensì anche nei delitti sin qui perpetrati.

                                         Infine invano il reclamante invoca la necessità di incontrarsi con i propri figli minorenni, stante che per tali visite i detenuti possono far capo alla struttura “Pollicino”.

                                         Da tutto ciò ne consegue che la decisione di collocamento in sezione chiusa, qui impugnata, merita di essere tutelata.

                                   4.   Il reclamo è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso e della difficile situazione economica del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 74 ss. CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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