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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.03.2017 60.2016.294

14 mars 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·993 mots·~5 min·2

Résumé

Reclamo contro decisione dell'UIPA che ha respinto richiesta di condono (senza indicare i rimedi giur.): condono per multa e pena pecuniaria impossibile, per tasse e spese processuali vale l'art. 27a cpv. 2 LTG secondo cui è competente il TRAM e non la CRP. Irricevibile e trasmisso d'ufficio al TRAM

Texte intégral

Incarto n. 60.2016.294  

Lugano 14 marzo 2017/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 13/14.10.2016 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

contro

la decisione 14.09.2016 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), con cui ha respinto la richiesta di condono 31.08.2016 (rif. inc. __________);

preso atto dello scritto 17/19.10.2016 dell’UIPA, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;

vista la replica 2/3.11.2016 del reclamante, mediante la quale si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni;

preso atto che, interpellato, l’UIPA non ha fatto pervenire osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

                                         che con istanza 31.08.2016 RE 1, per il tramite del PR 1, ha postulato davanti al Tribunale penale cantonale, in via principale, “il condono ai sensi dell’art. 425 CPPS della pena pecuniaria di CHF 4383.60”, conseguente alla sentenza 3.06.2015 della Corte delle assise correzionali di Locarno (inc. TPC __________), ed in via subordinata, la concessione della “sospensione della pena anzidetta, ai sensi degli artt. 34 2 e 36 3 CPS per il tempo massimo previsto dalla legge (24 mesi) per i suindicati medesimi motivi” (istanza 31.08.2016, p. 1 e 2);

                                         che, intesa quale richiesta di condono delle spese processuali, in data 12.09.2016 il Tribunale penale cantonale ha trasmesso la suddetta istanza all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA);

                                         che con decisione 14.09.2016 (inc. __________) l’UIPA ha respinto la domanda di condono, concedendo comunque una proroga del termine di pagamento delle spese fino al 31.12.2017, considerato: che “la pena pecuniaria e la multa trattandosi di condanne non possono essere condonate, ma che comunque risultano coperte dal sequestro risultando così priva di oggetto l’istanza di condono «della pena pecuniaria»” di data 31.08.2016, che la stessa è pertanto stata “considerata per le tasse e spese di giudizio della sentenza in oggetto di cui l’importo scoperto ad oggi è di CHF 4383.60”, che “il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto” – ciò che l’UIPA non ha ritenuto essere dato nel caso in esame – e che “il condono è comunque escluso se l’indigenza è stata causata dal richiedente medesimo”, che, tuttavia, un’indigenza temporanea “può giustificare una dilazione da concordare con lo scrivente ufficio” e che “in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono di tasse e spese”;

                                         l’UIPA ha altresì osservato che “gli art. 34 e 36 CPS si riferiscono specificatamente solo al pagamento delle pene pecuniarie e per analogia (art. 106 cpv. 5 CPS) anche alle multe, ciò che non è il caso della presente fattispecie” (decisione 14.09.2016 dell’UIPA);

                                         che con esposto 13/14.10.2016 RE 1, per il tramite dell’avv. __________ del PR 1, ha presentato reclamo davanti a questa Corte contro la decisione 14.09.2016 dell’UIPA, postulando l’annullamento della stessa in quanto non essendovi indicati i rimedi giuridici ammissibili, l’autorità competente e il termine per interporli, violerebbe l’art. 22 della LF sull’assistenza internazionale in materia penale del 20.03.1981 (AIMP, RS 351.1);

                                         che giusta l’art. 27a cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30.11.2010 (LTG, RL 3.1.1.5) il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese;

                                         che, come indicato dall’UIPA, il Consiglio di Stato – sulla base della modifica del 7.10.2015 dell’allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24.08.1994 (RL 2.4.1.8) –ha delegato la competenza di cui all’art. 27a cpv. 1 LTG: all’UIPA, per la dilazione e la sospensione senza limitazione e per il condono fino a fr. 10'000.--, e alla Divisione della giustizia, per il condono fino a fr. 30'000.--;

                                         che in virtù del suddetto allegato viene esclusa la via del reclamo; reclamo, in particolare, previsto e regolamentato dagli art. 5-8 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24.08.1994, ovvero riservato contro le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate (come l’UIPA) nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell’allegato (art. 4 Regolamento del 24.08.1994);

                                         che, pertanto, resta comunque applicabile l’art. 27a cpv. 2 LTG che prevede, in materia di sospensione e condono, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, con applicazione della Legge sulla procedura amministrativa;

                                         che questa Corte risulta pertanto incompetente a decidere sul reclamo in questione, rilevato altresì che la giurisdizione di reclamo è autorità di ricorso contro gli atti procedurali e le decisioni, non appellabili, della polizia, del pubblico ministero, delle autorità penali, delle contravvenzioni nonché di alcune decisioni dei tribunali di primo grado e del giudice dei provvedimenti coercitivi in virtù dei combinati disposti degli art. 20 cpv. 1, 393 cpv. 1 e 394 CPP;

                                         che il reclamo 13/14.10.2016, con allegati, di RE 1 viene quindi trasmesso d’ufficio al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, per sua competenza, con copia dei documenti prodotti dall’UIPA con scritto del 17.10.2016 e costituenti l’inc. __________;

                                         che, data la particolarità del caso, si può prescindere dal carico della tassa di giustizia e dal recupero delle spese;

per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Il reclamo 13/14.10.2016, con allegati, è trasmesso d’ufficio al Tribunale cantonale amministrativo per sua competenza, ai sensi dei considerandi.

                                   3.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   5.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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