Incarto n. 60.2016.148
Lugano 5 settembre 2016/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/27.5.2016 presentato da
RE 1
contro
il decreto 12.5.2016 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, mediante il quale ha respinto la sua istanza 25.3.2016 tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito del procedimento contravvenzionale a suo carico aperto dalla PI 1, __________ (inc. Pretura penale __________ – DA __________);
richiamati gli scritti 30/31.5.2016 del presidente della Pretura penale e 2/6.6.2016 della PI 1, mediante i quali comunicano di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nell’ambito di un procedimento a carico di RE 1 per infrazione alle norme della circolazione, in relazione ad un incidente stradale, avvenuto a __________ l’11.11.2015, con istanza 25/29.3.2016, l’avv. __________ ha chiesto che la sua cliente fosse “ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio”, indicando che la stessa è senza occupazione e fa capo alla pubblica assistenza, inviando la relativa documentazione (doc. 6 e 7, inc. PI 1).
b. Con decreto d’accusa 15.4.2016 l’Ufficio giuridico della PI 1 ha ritenuto RE 1 colpevole di violazione della Legge sulla circolazione stradale (in seguito LCStr) e dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (in seguito ONC), e ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di CHF 200.--, in quanto, alla guida di un veicolo, “eseguiva una manovra di sorpasso di un ciclomotorista che stava per svoltare a sinistra, collidendo con lo stesso” (DA __________ - doc. 8, inc. Sezione della circolazione). Non si è pronunciato sulla richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (recte: domanda di nomina di un difensore d’ufficio).
c. Con scritto 27.4.2016 RE 1, per il tramite dell’avv. __________, ha interposto formale opposizione contro il suddetto decreto d’accusa (doc. 9, inc. Sezione della circolazione).
d. In data 29.4.2016 la PI 1 ha deciso di confermare il proprio decreto d’accusa del 15.4.2015 (DA __________) a carico di RE 1. Gli atti sono di conseguenza stati trasmessi alla Pretura penale al fine di procedere al dibattimento pubblico (cfr. doc. 1, inc. Pretura penale __________).
e. Con decreto 12.5.2016 il presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza 25/29.3.2016 di RE 1 volta alla designazione di un difensore d’ufficio.
Ha innanzitutto ritenuto che l’imputata non può chiedere l’assistenza giudiziaria, ma unicamente la designazione di un difensore d’ufficio e “di conseguenza l’istanza è interpretata come richiesta di designazione del difensore d’ufficio” (decreto 12.5.2016, p. 1).
In merito alla citata richiesta, il magistrato ha ritenuto che “nell’evenienza concreta non sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria, non partecipando la PI 1, autorità inquirente nella presente fattispecie contravvenzionale, al dibattimento” (decreto 12.5.2016, p. 2). Inoltre, “l’accusata è prevenuta colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione (per aver eseguito una manovra di sorpasso di un ciclomotorista che stava per svoltare a sinistra, collidendo con lo stesso) con una proposta di condanna da parte della PI 1 ad una multa di fr. 200.-“ (decreto 12.5.2016, p. 2). In siffatte evenienze, “si è di fronte ad un caso bagatellare per il quale, non emergendo dall’incarto particolari problemi fattuali o giuridici, l’istante – che oltretutto aveva inoltrato personalmente dettagliate osservazioni scritte a seguito dell’apertura dell’istruzione (cfr. act 3) - sembra in grado di far valere le sue (eventuali) ragioni davanti al giudice” (decreto 12.5.2016, p. 2). Ha infine ritenuto che “nulla mutano alla fattispecie le considerazioni espresse nell’istanza (...), così come i documenti prodotti successivamente” (decreto 12.5.2016, p. 2).
Ha quindi respinto l’istanza volta alla designazione di un difensore d’ufficio.
f. In data 20/27.5.2016 RE 1 ha inoltrato reclamo avverso il suddetto decreto della Pretura penale.
La reclamante ha affermato di non essere d’accordo con il fatto che la fattispecie sia ritenuta un caso “bagatellare”, considerando che se il decreto di accusa venisse confermato, vi sarebbero delle conseguenze di natura assicurativa, in particolare non le verrebbe riconosciuto il danno alla sua autovettura, ammontante a circa CHF 2'500.--.
Delle ulteriori argomentazioni, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. Il gravame, inoltrato il 20.5.2016 alla Pretura penale, che l’ha trasmesso per competenza alla Corte dei reclami penali, contro il decreto 12.5.2016, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1 quale imputata nell’ambito del citato procedimento pendente presso la Pretura penale (inc. __________), è pacificamente legittimata (ex art. 382 cpv. 1 CPP) a reclamare, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio con il quale le è stata negata la nomina di un difensore d’ufficio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
3. 3.1.
Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
Per stabilire se l’imputato sia sprovvisto dei mezzi necessari, è determinante il momento dell’introduzione dell’istanza. La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 5 ss.).
3.2.
Ai sensi del cpv. 2 una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP).
3.2.1.
Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.
3.2.2.
Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).
Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2.; BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40).
Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).
3.3.
Queste disposizioni codificano la prassi del Tribunale federale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU, in materia di diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento penale.
I presupposti quindi per la nomina di un difensore d’ufficio sono la mancanza di mezzi finanziari sufficienti e la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato; quest’ultimo requisito non è, come visto, dato se il caso in discussione è un chiaro caso di tipo bagatellare (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 34 ss.).
4. 4.1.
Ora, la fattispecie sfociata nel decreto di accusa in questione (DA __________), emanato per violazione della LCStr e della ONC, riguarda - come visto - un incidente stradale, nell’ambito del quale RE 1, alla guida del suo veicolo, eseguendo una manovra di sorpasso di una ciclomotorista che stava per svoltare a sinistra, collideva con la stessa.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritiene la reclamante, ci si trova confrontati ad un evidente caso bagatellare definito dall’art. 132 cpv. 3 CPP. L’Ufficio giuridico della PI 1 ha infatti proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di CHF 200.--, ritenendola colpevole di violazione degli art. 26 cpv. 1, 35 cpv. 5 e 90 cpv. 1 LCStr, ed dell’art. 10 cpv. 1 ONC (DA __________). L’autorità inquirente ha inoltre già comunicato di non partecipare al dibattimento pubblico che verrà aggiornato (cfr. doc. 5, inc. Pretura penale __________).
4.2.
Nel proprio gravame la reclamante si limita ad indicare unicamente che se il decreto di accusa in questione dovesse essere confermato, vi sarebbero delle conseguenze assicurative, in quanto non le verrebbe riconosciuto il danno al suo autoveicolo. Il carrozziere avrebbe allestito un preventivo, per la sistemazione della vettura, pari alla cifra di CHF 2'500.--. RE 1 non ha tuttavia fornito prove in merito a tali asserzioni, in particolare non ha documentato quanto sostenuto. Inoltre, non sono conseguenze personali tali da giustificare la nomina di un difensore d’ufficio.
4.3.
Oltre a ciò, anche dal punto di vista delle difficoltà fattuali e giuridiche della fattispecie concreta, la conclusione contenuta nel decreto impugnato non può che essere confermata, non essendo il caso particolarmente complesso, né in fatto né in diritto.
4.4.
Come rettamente ritenuto dal magistrato nella decisione impugnata, RE 1, nell’ambito del procedimento contravvenzionale in questione, ha personalmente inoltrato delle osservazioni a seguito dell’apertura dell’istruzione a suo carico (cfr. doc. 2, inc. PI 1). Da tali osservazioni, inoltrate in data 8/10.3.2016, si evince che la qui reclamante è riuscita a spiegare le sue ragioni adeguatamente, esponendo la fattispecie concreta, senza l’ausilio di un avvocato.
La stessa ha infatti indicato, in modo preciso e puntuale, che la persona che circolava sul ciclomotore, avrebbe continuato a segnalarle – con la mano sinistra – di sorpassarla per proseguire la sua strada. RE 1 avrebbe quindi prima desistito e poi, vista l’insistenza della citata persona e valutata la situazione, si sarebbe decisa a superarla. A quel momento, improvvisamente la ciclomotorista avrebbe svoltato a sinistra “investendo” il lato destro della portiera di RE 1, cadendo al suolo e arrecando danni al suo veicolo pari a circa CHF 2’500/3'000.
La reclamante ha quindi continuato nell’esporre la sua versione secondo cui, se la ciclomotorista avesse avuto l’intenzione di svoltare a sinistra, avrebbe dovuto “comunicarmelo nella maniera corretta, e cioè tenendo il braccio sinistro esposto, si, ma fermo (sempre nel limite delle sue capacità), e non continuare a muoverlo in avanti come un chiaro cenno di sorpasso”, precisando altresì che sarebbe stata tale persona ad andarle addosso (e non lei che l’avrebbe investita): “chiara prova è che (...) l’automobile è danneggiata dal lato destro della portiera” (osservazioni p. 1, doc. 3, inc. PI 1).
La stessa ha ancora aggiunto di non aver potuto prevedere, in quel momento, che la ciclomotorista “stava commettendo un errore nel gesticolare col braccio per voler svoltare a sinistra, infrangendo il codice stradale e commettendo un grave errore di segnaletica. Perché quel movimento che lei ha fatto con il braccio è lo stesso che fanno i vigili quando dirigono il traffico per far passare le autovetture” (osservazioni p. 1, doc. 3, inc. PI 1).
Si è infine opposta ad ogni sanzione a suo carico, dicendosi dispiaciuta per l’accaduto ma precisando di non intendere assoggettarsi delle colpe di cui non è responsabile.
Da tale scritto si comprende dunque che la stessa ha capito la fattispecie nella quale è coinvolta, sia dal punto di vista fattuale che giuridico. RE 1 è infatti stata in grado di esporre la sua versione dell’accaduto, in modo deciso e chiaro, senza confusione, adducendo addirittura che la ciclomotorista, gesticolando con il braccio sinistro, avrebbe infranto il codice stradale.
Questa Corte ritiene dunque che la stessa sarà perfettamente in grado di far valere le proprie (eventuali) ragioni, così come fatto nell’allegato esposto sopra, anche di fronte al giudice.
4.5.
Nel caso concreto pertanto, rettamente si può ritenere che la fattispecie non presenti difficoltà fattuali e giuridiche tali da rendere obbligatoria la presenza di un legale - al dibattimento in Pretura penale - nell’interesse della reclamante.
5. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 50.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera