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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.04.2015 60.2015.99

1 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·602 mots·~3 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. studenti universitari quali istanti

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.99  

Lugano 1 aprile 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/19.02.2015 – completata il 12/13.03.2015 – presentata da

IS 1 IS 2

  tendente ad ottenere la trasmissione delle sentenze emanate nell’ambito di un procedimento penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta 17.02.2015 è stata inviata, via e-mail, alla Divisione della giustizia, che il medesimo giorno l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 17/19.02.2015, senza formulare osservazioni in merito;

richiamati gli scritti 23.02.2015 di questa Corte e 12/13.03.2015 dei qui istanti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con la presente istanza, completata il 12/13.03.2015, IS 1 e IS 2, due studenti presso l’Università di __________, chiedono, in sintesi, la trasmissione delle sentenze del caso __________.

                                         A sostegno della loro richiesta affermano di svolgere una ricerca di storia contemporanea svizzera riguardo allo "__________" nell’ambito di un seminario di master denominato "__________", sotto la sorveglianza del Prof. __________. Sarebbero, tra l’altro, intenzionati a ricostruire la genesi dello scandalo, partendo dalle parti coinvolte con l’approfondimento di certi aspetti rimasti oscuri.

                                   2.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   3.   Nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi che stanno alla base della presente richiesta, il contenuto delle sentenze di cui gli studenti istanti postulano la trasmissione e la finalità perseguita – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nel procedimento penale archiviato oltre trent’anni fa. In effetti, lo "__________", risalente agli anni sessanta/settanta, ha avuto delle ripercussioni sull’intero settore bancario/finanziario anche a livello internazionale. Dallo stesso trae (tra l’altro) le sue origini la __________. La ricerca di cui si occupano i qui istanti ha indubbiamente un interesse sia scientifico, sia pubblico, trattandosi di un tema di grande attualità.

                                         In siffatte circostanze, la sentenza __________ della Corte delle assise criminali (in re __________), la sentenza __________ della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) e infine la sentenza __________ del Tribunale federale  (inc. Str. __________) vengono trasmesse, in copia, agli istanti unitamente alla presente decisione.

                                         Va da sé che le citate sentenze potranno essere utilizzate da IS 1 e da IS 2 (entrambi evidentemente tenuti al segreto d’ufficio/professionale) unicamente per il lavoro di ricerca in questione e in particolare nel rispetto degli interessi privati/della sfera personale delle persone coinvolte, omettendo perciò di indicare i nomi degli imputati.

4.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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