Incarto n. 60.2015.398
Lugano 1 dicembre 2015/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/23.11.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo a un decreto emanato a carico della sua curatelata;
premesso che la richiesta datata 13.11.2015 è giunta al Ministero pubblico il 19.11.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23.11.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
1. In data __________ il procuratore pubblico Marisa Alfier ha emanato un decreto di accusa a carico di PI 3 ed ha in particolare proposto la sua condanna ad una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, al pagamento di una multa e della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente foro per le pretese di natura civile. Inoltre non ha revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ha formalmente ammonito l’imputata (DA __________).
Il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.
2. Con la presente richiesta IS 1, in qualità di curatrice di PI 3, informa di aver saputo dell’emanazione di un decreto di accusa a carico della sua curatelata. Stante la grande difficoltà di comunicare con quest’ultima, chiede di ottenere informazioni sul contenuto del citato decreto.
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Con risoluzione no. __________ del __________ l’__________, sede di __________ (di seguito __________), ha istituito, in favore di PI 3, una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC, con le seguenti competenze:
"1. Rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari e di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e ogni altra istituzione di diritto privato o pubblico o persona privata.
2. Gestire con la diligenza richiesta il patrimonio ed i redditi dell’interessata.
3. Vegliare sullo stato di salute dell’interessata e, se necessario, definire e mettere in atto l’eventuale seguito terapeutico opportuno. Rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine, in particolare, in caso di incapacità di discernimento, per consentire o per opporsi a misure mediche, ambulatoriali o meno.
4. Vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine.
5. Chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art. 416 CC.
6. Presentare annualmente il rapporto morale, i rendiconti finanziari e la nota mercede entro la fine di febbraio dell’anno successivo. (…)" (copia ris. no. __________ / __________, doc. 1 annesso all’istanza 13/23.11.2015).
Ciò posto e considerati inoltre i motivi apportati nella presente istanza e in particolare gli art. 394 e 395 CC, a giudizio di questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo di IS 1 ex art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sui diritti personali di PI 3, ad ottenere informazioni riguardanti il DA __________ emanato a carico di quest’ultima. Si rileva al proposito che nell’ambito del predetto decreto PI 3 è stata condannata a versare una multa di CHF 100.-e a pagare la tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 200.--: tali importi dovranno essere saldati dall’imputata per il tramite della sua curatrice.
Di conseguenza il DA __________ viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
Va da sé che la qui istante è legata al segreto d’ufficio. Essa potrà utilizzare il decreto d’accusa in questione esclusivamente ai fini delle sue mansioni di curatrice.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera