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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.02.2015 60.2015.34

26 février 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·528 mots·~3 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Servizio centrale dello stato civile quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.34  

Lugano 26 febbraio 2015/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.02.2014/27.01.2015 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un certificato medico attestante il decesso di una persona per completare il relativo incarto;

premesso che la richiesta datata 26.02.2014 è giunta al Ministero pubblico il 27.02.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte soltanto il 27.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il __________ PI 2 (__________) è stato rinvenuto privo di vita nel salotto della sua abitazione ubicata a __________. A seguito di ciò è stato aperto d’ufficio un procedimento penale per accertare l’esatta causa del suo decesso. In data __________ l’Istituto cantonale di patologia di __________ ha allestito, su incarico dell’allora sostituto procuratore pubblico Luca Marcellini, il relativo rapporto, che è stato trasmesso al Ministero pubblico il giorno successivo. L’incarto penale è poi stato archiviato (ABB __________).

                                   2.   Con la presente richiesta il IS 1, per il tramite dell’Ufficiale responsabile, con riferimento al decesso di PI 2, afferma in particolare che l’allora Ufficiale dello stato civile di __________ avrebbe omesso di documentare la sua morte nell’apposito registro e che agli atti non risulterebbe alcun certificato medico debitamente sottoscritto attestante il suo decesso.

                                         Visti la particolarità della fattispecie, la natura e la finalità della presente istanza, questa Corte ha rinunciato ad interpellare gli eredi di ┼PI 2 per presentare eventuali osservazioni in merito all’istanza.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi posti alla base della presente richiesta – è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del IS 1 ad ottenere la trasmissione, in copia, del certificato medico manoscritto allestito il __________ dal dr. med. __________ attestante il decesso di PI 2, il cui contenuto appare sufficiente per completare l’incarto in questione.

                                         Di conseguenza il citato certificato medico viene trasmesso, in copia, al IS 1 unitamente alla presente decisione.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della natura e della finalità della presente richiesta.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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