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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.03.2015 60.2015.28

24 mars 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,819 mots·~9 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante (autorizzato l'accesso a determinate condizioni)

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.28  

Lugano 24 marzo 2015/asp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza datata 22.01.2015, spedita il 23.01.2015 e ricevuta il 26.01.2015, presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto PRPE __________ della Magistratura nei minorenni, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della denuncia/querela 28.03.2009 sporta da PI 1 dinanzi alla polizia nei confronti dell’allora minorenne PI 2 per le ipotesi di reato di lesioni colpose gravi, sub. lesioni semplici, vie di fatto e omissione di soccorso, completata con l’esposto penale 19/22.06.2009 presentato sempre da PI 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, per le ipotesi di reato di aggressione, lesioni gravi sub. lesioni semplici, omissione di soccorso e ingiuria in relazione ai fatti accaduti il __________, in territorio di __________, è stato aperto un procedimento penale a carico del denunciato/querelato sfociato nel decreto __________ mediante il quale il magistrato dei minorenni Reto Medici – per quanto concerne la summenzionata fattispecie – ha ritenuto PI 2 autore colpevole di vie di fatto giusta l’art. 126 CP e di ingiuria giusta l’art. 177 CP, lo ha nondimeno prosciolto dall’imputazione di omissione di soccorso (ndr: nel decreto è stata erroneamente indicata la data __________) e lo ha condannato a cinque giorni di prestazioni personali sospese condizionalmente per un periodo di prova di sei mesi, rinviando la parte lesa al foro civile in applicazione del previgente art. 15 LMM. Il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.

                                         Con scritto 3/6.09.2010 l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito PI 1, ha in particolare chiesto alla Magistratura dei minorenni di ottenere copia del citato decreto rispettivamente di ottenere informazioni sull’esito dello stesso in relazione alla responsabilità dell’autore, degente presso la __________ ai fini della pretesa di risarcimento rivolta allo __________, che ha negato una sua responsabilità con decisione no. __________ del __________, richiamando un paragrafo della stessa decisione ["Benché alla luce di quanto accaduto in data __________ possa apparire che le misure prese nei confronti del signor PI 2 non fossero sufficienti, in precedenza non vi era elemento alcuno che potesse far pensare ad eventuali comportamenti lesivi da parte del paziente ed alla necessità di un maggiore contenimento" (decisione no. __________ del 28.07.2010 del Consiglio di Stato allegato allo scritto 3/6.09.2010, inc. __________ della Magistratura dei minorenni)].

Con risposta 21.10.2010 il magistrato dei minorenni Reto Medici ha anzitutto informato l’avv. PR 1 che il __________, a carico di PI 2, è stato emanato un decreto di prestazioni personali (PRPE __________).

Il magistrato ha – tra l’altro – rilevato che il decreto non gli è stato intimato, poiché concerne anche altri capi d’imputazione/fattispecie che esulano dalla sua denuncia/querela, e che in applicazione dell’art. 15 LMM la parte lesa è stata rinviata al foro civile. Ha poi evidenziato che "(…). Questo procedere permette al foro civile, quando adito, di richiedere l’assunzione del nostro intero incarto penale in modo da avere tutte le informazioni necessarie ai fini delle verifiche volte al risarcimento del danno civile, di conseguenza anche le informazioni inerenti gli eventuali precedenti penali così come quelle inerenti il consumo di stupefacenti se aventi questo scopo" (scritto 21.10.2010 della Magistratura dei minorenni all’avv. PR 1 in risposta al suo scritto 3.09.2010 dell’incarto __________).

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto __________ della Magistratura nei minorenni, nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato dalla parte attrice e ammesso come prova dal pretore il 16.12.2014 ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 20.06.2011 da PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), contro PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), lo __________ (patr. da: avv. PR 3, __________) e la madre di PI 2 (dimessa dalla lite), __________ (patr. da: avv. PR 4, __________), avente quale oggetto del contendere la richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione ai fatti accaduti il __________.

                                         A sostegno della sua domanda il pretore ha prodotto il verbale di udienza 16.12.2014 e uno scritto datato 20.01.2015 dell’avv. PR 1, patrocinatore di PI 1 (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   4.1.

                                         Giova preliminarmente rilevare che l’incarto penale richiamato (PRPE __________ della Magistratura nei minorenni) è composto da sette incarti riguardanti la persona di PI 2, segnatamente gli incarti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ sfociati in un unico decreto emanato il __________ dal magistrato dei minorenni Reto Medici, di cui si è detto sopra (decisione n. PRPE __________).

                                         Nella fattispecie qui in esame appare anzitutto data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e l’incarto __________ inerente ai fatti accaduti il __________, a __________, avente quali protagonisti PI 1 e PI 2.

                                         Le parti coinvolte in entrambi i procedimenti sono in sostanza le stesse: PI 1, attore nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di parte lesa ai sensi del previgente art. 15 LMM, mentre PI 2, convenuto nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto la veste di accusato minorenne in sede penale. Inoltre entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ovverossia dai fatti accaduti il __________, a __________, ai danni di PI 1.

                                         Il legale di PI 1, in sede civile, ha richiamato l’intero incarto penale PRPE __________, stante in particolare il contenuto dello scritto 21.10.2010 del magistrato dei minorenni Reto Medici (cfr. considerando 1. della presente decisione) e considerato inoltre che non ha potuto accedere all’incarto penale __________ e che il suo assistito non ha potuto costituirsi parte civile in applicazione del previgente art. 15 LMM [che sanciva, in particolare, quanto segue: "Nella procedura contro i minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile; la parte lesa non può segnatamente formulare proposte di accusa, opporsi alle proposte di giudizio del magistrato, impugnare l’atto d’accusa o il decreto di abbandono o ricorrere alla Corte di cassazione e revisione penale contro le decisioni del Consiglio per i minorenni" (cpv. 1). "Tuttavia il magistrato e il Consiglio per i minorenni possono decidere pretese della parte lesa che gli siano notificate sino ad un limite massimo di fr. 5’000.-- nel caso in cui il rappresentante legale del minorenne abbia riconosciuto la pretesa oppure se questa è documentata in modo ineccepibile; in caso contrario rinvia al foro civile" (cpv. 2). "A tal fine la parte lesa è autorizzata a consultare gli atti e le risultanze d’inchiesta nei limiti fissati dal magistrato, rispettivamente dal Presidente del Consiglio per i minorenni" (cpv. 3)] (cfr., nel dettaglio, anche lo scritto 20.01.2015 dell’avv. PR 1, doc. CRP 1.b).

                                         Ne discende che alcuni atti dell’incarto penale __________, nel frattempo archiviato, potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile volto all’ottenimento, da parte dell’attore, del risarcimento dei danni in relazione a quanto accaduto quel giorno. È quindi, di principio, dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG con riferimento al predetto incarto.

                                         Gli altri incarti menzionati nel decreto 4.12.2010 (__________, __________, __________, __________, __________ e __________ della Magistratura dei minorenni inerenti alla persona di PI 2) concernono, per contro, altre fattispecie/capi d’imputazione riguardanti PI 2 che però esulano dalla presente fattispecie e in cui PI 1 non è stato parte al procedimento.

                                         Per tutti questi motivi l’incarto PRPE __________ della Pretura penale – composto da sette incarti, segnatamente gli incarti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ – viene trasmesso alla IS 1 alle seguenti condizioni:

                                         l’intero incarto PRPE __________ dovrà dapprima essere esaminato dal pretore e/o dal segretario assessore.

                                         Nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale di PI 2 e delle altre parti coinvolte nei procedimenti penali in questione, e in ossequio al diritto di essere sentito, il pretore e/o il segretario assessore dovranno dapprima estrapolare dall’incarto PRPE __________ gli atti istruttori che ritengono utili e necessari ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi atti dovranno poi eliminare/cancellare eventuali parti, passaggi, dati non pertinenti al procedimento civile. Questi (e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento civile, i quali indicheranno al pretore/al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) sono intenzionati a far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui all’incarto __________.

Questa restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.

                                         La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale richiamato direttamente alla Magistratura dei minorenni, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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