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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.08.2015 60.2015.264

7 août 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,475 mots·~7 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già imputato, anche in nome e per conto di una compagnia di assicurazione (controparte in sede civile), quale istante. ricevibilità. legittimazione

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.264  

Lugano 7 agosto 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/27.07.2015 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere ad un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente anche in nome e per conto di una compagnia di assicurazione;

premesso che la richiesta datata 21.07.2015 è giunta alla Pretura penale il 22.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/27.07.2015, allegando il relativo incarto, senza formulare osservazioni in merito;

ritenuto inoltre che con scritto 27/28.07.2015 il procuratore pubblico Nicola Corti, in nome e per conto del procuratore pubblico Moreno Capella, preavvisa favorevolmente la richiesta, producendo parimenti l’incarto DA __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito dei fatti accaduti il __________ a __________ ai danni di __________, è stato aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, da un lato, nel decreto di accusa 10.09.2013 mediante il quale il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e di lesioni colpose ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da CHF 90.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF 8'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia e spese, rinviando al competente foro civile l’accusatore privato __________, e meglio come descritto nel DA __________. Avverso il predetto decreto l’imputato ha presentato opposizione.

                                         Il medesimo giorno il magistrato inquirente ha contestualmente emanato un decreto di abbandono a favore di IS 1 per le ipotesi di reato di lesioni gravi, lesioni colpose gravi, vie di fatto, aggressione, ingiuria e minaccia, e meglio come descritto nell’ABB __________, che non è stato impugnato.

                                         Il 12.01.2015 il giudice della Pretura penale Siro Quadri, richiamando l’opposizione al DA __________ dell’imputato, il verbale del dibattimento 23.07.2014 e la relativa transazione, preso inoltre atto del ritiro della querela da parte di __________ con scritto 8.01.2015, ha stralciato dai ruoli il procedimento penale ed ha restituito l’incarto al procuratore pubblico per quanto di sua competenza (decreto di stralcio 12.01.2015, AI 16 – inc. __________).

                                   2.   Il 20.07.2015, in sede civile dinanzi al segretario assessore Daniela Galfetti, nell’ambito del procedimento ex art. 197 ss. CPC promosso con istanza 5.06.2015 dalla __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro IS 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), avente quale oggetto un’azione di risarcimento del danno per pretese fatte valere a seguito di subrogazione legale ex art. 72 LPGA, è stato chiesto di esperire un tentativo di conciliazione in merito alle richieste di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di CHF 113’5512.10 (recte 113'512.10?) oltre interessi, e di reiezione in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di __________, con protesta di spese e ripetibili, riguardo ai fatti accaduti il __________ ai danni di __________ (assicurato della parte istante), che ne ha comportato un danno alla salute, con conseguente incapacità lavorativa e danni economici assunti dall’istante.

                                         Durante l’udienza di conciliazione è stato pattuito quanto segue:

"Le parti comunicano di essere intenzionate a esaminare gli atti della procedura penale di cui agli inc. __________ e __________ (recte DA __________) relativi alla procedura avviata su querela del sig. __________ nei confronti del qui convenuto sig. IS 1 e conclusasi con accordo di transazione 23.7.2014 avanti alla Pretura penale di __________. Ciò per garantire alla parte istante di meglio conoscere la situazione che ha originato l’incidente del sig. __________, con tutti i relativi costi che le sono poi derivati, e fare le sue valutazioni, nell’interesse di entrambe le parti. L’istanza verrà presentata alla Corte dei reclami penali a cura dello stesso convenuto, e ciò sulla base dell’istanza e del presente verbale. Per il caso in cui l’incarto fosse particolarmente voluminoso, egli chiederà che lo stesso possa essere esaminato dalla parte istante anche sul posto. Ciò posto essi chiedono di sospendere la procedura. (…)" (verbale di udienza di conciliazione 20.07.2015, p. 2, inc. __________).

                                   3.   Da qui la presente richiesta (trasmessa dalla Pretura penale, per competenza, a questa Corte), mediante la quale l’avv. PR 1, quale patrocinatore di IS 1, afferma in particolare di aver autorizzato la __________ ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto penale in questione, dandole parimenti la facoltà di compulsarli presso la Pretura penale o presso il Ministero pubblico.

                                   4.   Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito.

                                   5.   5.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         5.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   6.   6.1.

                                         Nella fattispecie in esame – visti i motivi alla base della presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare il summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte.

                                         A ciò aggiungasi che IS 1 necessita di questa documentazione, poiché diversi atti istruttori dell’incarto penale in questione sono, in effetti, potenzialmente utili in sede civile (in cui egli è parte convenuta).

                                         Di conseguenza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, è autorizzato ad esaminare, presso questa Corte, gli atti istruttori dell’incarto DA __________ (un raccoglitore blu) e dell’incarto __________ della Pretura penale (una cartelletta bianca), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

                                         Il legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze.

                                          6.2.

                                         Come visto al considerando 2., la Pretura di __________, nell’ambito dell’udienza di conciliazione, ha conferito l’incarico alla parte convenuta di inoltrare la presente istanza (anche) in nome e per conto della __________ (parte istante).

                                         Trattasi nondimeno di una procedura irrita, poiché disattende la disposizione di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG. È lo stesso segretario assessore che durante l’udienza avrebbe potuto e dovuto richiamare l’incarto penale in questione e presentare la relativa istanza a questa Corte (in ossequio a quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte). Eventualmente la stessa __________ avrebbe potuto inoltrare la presente istanza (sempre in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG). Di conseguenza questa Corte non può dare seguito alla domanda dell’avv. PR 1, su incarico della Pretura civile, volta ad ottenere l’autorizzazione, in nome e per conto della controparte __________ (la quale in sede civile è patrocinata da un altro legale), ad esaminare l’incarto penale in parola. Tale richiesta è dunque irricevibile in difetto di legittimazione.

                                   7.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 stato parte al summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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