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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.08.2015 60.2015.233

3 août 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,062 mots·~5 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.233  

Lugano 3 agosto 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di complemento 26/30.06.2015 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione di ulteriore documentazione ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 21.05.2015 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’istanza 5/6.02.2015 (emendata su richiesta di questa Corte il 9/11.02.2015) presentata dalla Pretura qui istante, mediante la quale ha chiesto la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 19/22.04.2013 da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro __________, __________, __________, ____________________, __________, __________, __________, __________ (tutti patr. da: avv. __________, __________), in cui la parte attrice ha domandato il risarcimento di presunti danni subiti (ndr. il cui importo non è stato precisato) "(…) in relazione alle conseguenze provocate dalle precedenti decisioni penali che l’attore definisce “frutto di uno spiacevole errore giudiziario”" (scritto di emendamento 9/11.02.2015, doc. CRP 5 – inc. CRP __________), con riferimento ai fatti accaduti il __________, a __________, presso la __________ provocando l’inquinamento delle acque con moria di almeno quattromila pesci (cfr., nel dettaglio decisione 21.05.2015, inc. __________ alla cui lettura si rimanda per brevità).

                                   2.   Con la presente richiesta la IS 1 domanda – a completazione della summenzionata istanza – la trasmissione della documentazione inerente al procedimento penale, nel frattempo archiviato, aperto nei confronti di __________, __________ e __________, in particolare "(…) il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico e la successiva decisione di conferma della CRP a seguito di reclamo presentato dal signor __________ " (istanza 26.05.2015, p. 2, doc. CRP 1 – inc. 60.2015.233).

                                         A sostegno della sua richiesta il pretore ha prodotto copia della disposizione ordinatoria datata 26.06.2015 nonché copia dello scritto 24.06.2015 dell’avv. __________ (cfr. doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b).

                                   3.   Il Ministero pubblico, su richiesta di questa Corte, ha prodotto, in originale, cinque decreti di non luogo a procedere (non motivati) emanati il 3.03.2009 dal procuratore pubblico Moreno Capella a favore di __________ (NLP __________), di __________ (NLP __________), di __________ (NLP __________), di __________ (NLP __________) e di __________ (NLP __________), nonché l’incarto NLP __________ contenente il relativo decreto di non luogo a procedere emanato il 17.06.2009 dallo stesso procuratore pubblico a favore di __________, di __________ e di __________ a seguito dell’esposto inoltrato l’8.05.2009 da __________, da considerarsi quale richiesta di riapertura delle informazioni preliminari ai sensi del previgente CPP TI. Tutti questi decreti sono sempre in connessione con la moria di pesci riscontrata nelle acque del fiume __________ (cfr., decreto di non luogo a procedere 17.06.2009, p. 1, NLP __________).

                                         I summenzionati decreti non sono stati impugnati presso l’allora competente Camera dei ricorsi penali. Giova al proposito rilevare che la richiesta di ottenere la trasmissione "(…) della successiva decisione di conferma della CRP a seguito di reclamo presentato dal signor __________ " è irricevibile, non esistendo alcun incarto in tal senso presso questa Corte.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (iii)                                  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame – considerata la sentenza 21.05.2015 (inc. CRP __________) il cui contenuto viene qui richiamato integralmente, ritenuti inoltre i motivi apportati nella presente richiesta, il contenuto e l’esito dei NLP (non motivati) emanati il 3.03.2009 a favore di __________, __________, __________, __________ e __________, il NLP __________ emanato il 17.06.2009 a favore di __________, __________ e __________ nonché l’oggetto del contendere civile – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e i postulati decreti, passati in giudicato.

                                         Come già rilevato nella precedente decisione (inc. CRP __________) __________, condannato in sede penale, è ora attore in sede civile intenzionato ad ottenere un risarcimento dei danni subiti in relazione ai fatti accaduti quel giorno (l’inquinamento delle acque con la moria di almeno quattromila pesci). Il procedimento civile trae dunque le sue origini da quello penale, poiché alla base di entrambi vi è la medesima fattispecie. I decreti di non luogo a procedere richiesti potrebbero quindi essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È dunque adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto NLP __________ (composto dall’AI 1 e dall’AI 2, una mappetta trasparente) nonché i decreti di non luogo a procedere datati 3.03.2009 (NLP __________, NLP __________, NLP __________, NLP __________ e NLP __________) vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Come visto al considerando 3., la richiesta di ottenere la trasmissione dell’incarto della CRP a seguito del reclamo presentato __________ è irricevibile. Si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese, essendo la presente richiesta in stretta connessione con la precedente istanza (inc. __________).

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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