Incarto n. 60.2015.218
Lugano 22 luglio 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.06.2015 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato;
richiamato lo scritto 30.06./1.07.2015 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare e di non avere motivi per opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni 6/7.07.2015 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta di accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia sporta da una persona nei confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza giusta l’art. 307 CP in relazione alla sua deposizione resa in qualità di testimone in sede civile, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato nel decreto di accusa __________ siccome ritenuto colpevole del predetto reato (DA __________).
Il __________ il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta dall’imputato, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa e lo ha conseguentemente condannato (inc. __________).
La summenzionata sentenza è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata.
2. Con la presente richiesta l’IS 1 informa di aver appreso che con sentenza __________ emanata dalla Pretura penale PI 2, fiduciario autorizzato, è stato condannato per il reato di falsa testimonianza nell’ambito di una causa civile inerente a uno o più suoi clienti. Per valutare un’eventuale revoca del diritto di esercitare la professione di fiduciario giusta l’art. 20 LFid postula l’autorizzazione ad accedere agli atti istruttori dell’incarto penale in questione.
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico e PI 2 non si sono opposti alla presente istanza.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid).
L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità di vigilanza a chi adempie i requisiti posti dall’art. 8 LFid: l’istante deve, tra gli altri presupposti, godere di ottima reputazione e garantire un’attività irreprensibile (art. 8 cpv. 1 lit. b LFid).
L’art. 8 cpv. 2 LFid precisa che non è considerato godere di ottima reputazione rispettivamente garantire un’attività irreprensibile in particolare colui che è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale negli ultimi dieci anni a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote o ad una pena detentiva superiore a sei mesi (lit. a) oppure negli ultimi cinque anni al massimo a una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere o a una pena detentiva fino a sei mesi (lit. b). Questa disposizione si applica, per analogia, nel caso di condanne subite all’estero per reati contemplati dal diritto svizzero (art. 8 cpv. 3 LFid).
Giusta l’art. 20 cpv. 1 LFid l'autorizzazione all’esercizio della professione è revocata dall’autorità di vigilanza se il fiduciario non adempie più i presupposti per il rilascio (cfr. art. 8 LFid). Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (art. 20 cpv. 2 LFid).
Le autorità giudiziarie e amministrative informano l’autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell’autorizzazione, così come per l’avvio di un procedimento per esercizio abusivo, e le trasmettono i relativi atti; in particolare esse comunicano le decisioni di condanna a pene privative della libertà per infrazioni di carattere penale emanate a carico di un fiduciario in Svizzera o all’estero (art. 26 cpv. 1 LFid). Vi è dunque un obbligo da parte delle autorità giudiziarie e amministrative (tra cui le autorità penali) di segnalare le circostanze che potrebbero giustificare il sospetto di esercizio abusivo della professione (Messaggio no. 5896 del 6.03.2007, commento all’art. 26 LFid).
Nell’ambito di procedimenti riguardanti il rilascio dell’autorizza-zione, la sospensione cautelare, la revoca dell’autorizzazione, l’accertamento dell’attività, le misure disciplinari e le misure contravvenzionali, l’autorità di vigilanza può avvalersi, oltre che dei mezzi di prova previsti dalla LPAmm, anche delle facoltà di eseguire d’ufficio ispezioni e di chiedere agli uffici giudiziari e amministrativi e agli interessati i documenti e le informazioni necessarie (art. 27 LFid).
Il fiduciario, dal canto suo, è tenuto a fornire all’autorità di vigilanza, in maniera completa e veritiera, ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria per la vigilanza (art. 15 cpv. 1 LFid). L’autorità di vigilanza, sentito l’interessato, può revocare l’autorizzazione nel caso in cui non siano fornite le informazioni e la documentazione richiesta (art. 15 cpv. 2 LFid).
Il fiduciario è dunque sottoposto all’obbligo di informare l’autorità di vigilanza e di trasmetterle la necessaria documentazione: la violazione di tale obbligo può portare alla revoca dell’autorizzazione (Messaggio no. 5896 del 6.03.2007, commento all’art. 15 LFid).
6. Nella fattispecie in esame – visti i motivi alla base della presente richiesta, il contenuto e l’esito del procedimento penale nel frattempo terminato a carico di PI 2 nonché le summenzionate disposizioni della LFid – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’IS 1 – cui compete autonomamente la sorveglianza dell’attività dei fiduciari mediante in particolare il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, l’adozione di misure disciplinari e di provvedimenti contravvenzionali (Messaggio no. 5896 del 6.03.2007 ad consid. 4.) – prevalente sugli interessi personali di PI 2, il quale peraltro non si è opposto alla presente richiesta.
In effetti l’autorità istante deve conoscere il contenuto dell’incarto penale in questione per poter stabilire se revocare o meno il diritto da parte di PI 2 di esercitare la professione di fiduciario in particolare in applicazione dell’art. 20 LFid in relazione all’art. 8 LFid.
Di conseguenza questa Corte autorizza un membro dell’IS 1 ad esaminare, presso la Pretura penale, gli atti istruttori dell’incarto penale __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare soltanto i documenti utili e necessari per le sue incombenze.
Va da sé che i membri e i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio (art. 15 del Regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario).
7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LFid ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera