Incarto n. 60.2015.210
Lugano 22 luglio 2015/jf
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/16.06.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale nel frattempo archiviato, in via subordinata ad ottenere l’autorizza-zione ad esaminarlo;
premesso che la richiesta datata 12.06.2015, spedita il 14.06.2015, è giunta al Ministero pubblico il 15.06.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16.06.2015, comunicando parimenti che nulla osta al postulato accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso di __________ avvenuto il __________, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale per stabilirne l’esatta causa della sua morte. I periti incaricati dal procuratore pubblico Andrea Pagani hanno stabilito la causa del decesso e hanno escluso l’intervento di terzi. L’incarto penale è stato quindi archiviato (inc. NLP __________).
2. Con la presente istanza IS 1, madre della vittima, chiede di ottenere la trasmissione dell’incarto penale riguardante suo figlio, in via subordinata di ottenere l’autorizzazione ad accedervi.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta di accedere agli atti del summenzionato incarto penale archiviato.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. In casu, a giudizio di questa Corte, è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte della madre di ┼__________ ad accedere all’incarto penale in questione.
Di conseguenza IS 1 viene autorizzata da questa Corte ad esaminare, presso il Ministero pubblico, gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (già incarto MP __________), senza la facoltà di estrarne delle copie, concordando le modalità e i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera