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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.07.2015 60.2015.199

22 juillet 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·620 mots·~3 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. assistente/avvocato di un'università quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.199  

Lugano 22 luglio 2015/jf  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/10.06.2015 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli incarti penali, nel frattempo archiviati, in materia di riciclaggio di denaro inerenti agli ultimi cinque anni;

premesso che la richiesta datata 4.06.2015 è giunta al Ministero pubblico il 5.06.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/10.06.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – IS 1, avvocato e assistente presso l’__________ dell’Università di __________, chiede (per quanto interessa la competenza di questa Corte) di poter visionare gli atti istruttori dei procedimenti penali archiviati del Ministero pubblico, in materia di riciclaggio di denaro, inerenti agli ultimi cinque anni.

                                         A sostegno della sua richiesta precisa in particolare che sta redigendo una tesi in materia di riciclaggio di denaro. In particolare sta analizzando "(…) la punibilità di valori di sostituzione e di valori che sono parzialmente di provenienza illecita" (istanza 4/10.06.2015, doc. CRP 1.a). Sarebbe intenzionata a sviluppare delle soluzioni in base a casi reali e, con riferimento a procedimenti penali conclusi, ad esaminare il loro esito (con le eventuali motivazioni). Evidenzia altresì la non pertinenza di dati personali per la sua tesi, i quali verranno resi anonimi.

                                   2.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   3.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti da IS 1 nella presente richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte negli incarti penali nel frattempo archiviati in materia di riciclaggio di denaro riguardanti gli ultimi cinque anni. La sua tesi in materia di riciclaggio di denaro ha indubbiamente un interesse sia scientifico, sia pubblico, trattandosi di un tema di grande attualità.

Di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 a compulsare presso il Ministero pubblico e, se del caso, presso il Tribunale penale cantonale gli incarti penali nel frattempo archiviati in materia di riciclaggio di denaro inerenti agli ultimi cinque anni (come postulato), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori delle rispettive cancellerie. IS 1 è inoltre autorizzata ad estrapolare i dati disponibili e utili per la sua tesi, nondimeno in forma anonimizzata, nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti coinvolte.

IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio.

4.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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