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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.02.2017 60.2015.173

24 février 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,409 mots·~7 min·2

Résumé

Stralcio

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.173  

Lugano 24 febbraio 2017/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 20/21.5.2015 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1  

  contro

il dispositivo n. 3. del decreto d’abbandono 11.5.2015 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi a suo favore nel contesto del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di danneggiamento, infrazione alla Legge federale sull’imposta federale diretta e appropriazione indebita d’imposta alla fonte (ABB __________);

richiamate le osservazioni 29.5.2015 e 15.6.2015 (duplica) del magistrato inquirente, tendenti alla reiezione del gravame;

visti gli scritti 29.5/1.6.2015 e 9/10.6.2015 (duplica) della PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________), con cui comunica di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte, rispettivamente di non avere osservazioni di duplica da formulare;

vista la replica 3/8.6.2015 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

                                   a.   Con esposto 10.12.2013 la PI 1 ha querelato/denunciato RE 1 per i reati di falsità in documenti, truffa processuale tentata e danneggiamento, in relazione a rapporti contrattuali avuti nel corso del 2012 con la __________ (in liquidazione), società di cui RE 1 era gerente (AI 1).

Da qui il procedimento penale di cui all’inc. MP __________.

                                  b.   Con decreto 31.3.2014 il magistrato inquirente ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1, con effetto a partire dal 25.3.2014 (AI 8, inc. MP __________).

                                   c.   In data 21.5.2014 l’Ufficio delle imposte alla fonte ha inviato una segnalazione al Ministero pubblico, riguardante la __________ e RE 1, secondo cui quest’ultimo - nella sua veste di datore di lavoro - avrebbe dedotto le imposte alla fonte ai suoi dipendenti non domiciliati, non provvedendo al suo riversamento all’autorità (AI 1, inc. MP __________).

È stato aperto il procedimento di cui all’inc. MP __________, nei confronti di __________ e RE 1, per titolo di delitto contro la Legge federale sull’imposta federale diretta e appropriazione indebita d’imposta alla fonte.

                                  d.   In data 15.7.2014 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale, prospettando loro l’emanazione di un decreto di abbandono per il reato di danneggiamento, di un decreto d’accusa per i reati di tentata truffa e falsità in documenti, nonché la sospensione del procedimento ex art. 314 CPP per i reati di delitto contro la Legge federale sull’imposta federale diretta e appropriazione indebita d’imposta alla fonte, a seguito dell’accordo concluso tra RE 1 e l’Ufficio delle imposte alla fonte per il pagamento rateale dell’importo scoperto. Il procuratore pubblico ha altresì comunicato che eventuali istanze probatorie ed eventuali pretese di indennizzo e di torto morale andavano presentate entro il 31.7.2014 (AI 21).

                                   e.   Nel suddetto termine, con scritto 29/30.7.2014, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha chiesto al magistrato inquirente di procedere ad un nuovo interrogatorio di una persona. Ha inoltre allegato la nota professionale relativa alle prestazioni fornite sino a quel momento (dal 25.3.2014 al 29.7.2014) per complessivi CHF 4'981.40 --, precisando che RE 1 chiede che almeno un terzo della stessa gli sia riconosciuto a titolo di indennizzo, in relazione al prospettato decreto di abbandono per il reato di danneggiamento. RE 1 ha chiesto infine la rifusione di CHF 200.-- per il mancato guadagno durante la giornata di lavoro persa in occasione del suo interrogatorio in polizia (AI 27).

                                    f.   Con decreto di data 11.5.2015 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di RE 1 per i reati di danneggiamento, infrazione alla Legge federale sull’imposta federale diretta e appropriazione indebita d’imposta alla fonte in relazione agli inc. MP __________ e __________ (ABB __________).

                                         Il magistrato inquirente ha respinto la richiesta di RE 1, ai sensi dell’art. 429 CPP, con cui chiedeva il riconoscimento di 1/3 della nota d’onorario complessiva del difensore, nonché CHF 200.-- per la sua perdita di guadagno dovuta alla sua partecipazione al procedimento, ritenuto che il decreto di abbandono si inserisce in una fattispecie più ampia, che comprende anche le ipotesi di reato di falsità in documenti e tentata truffa processuale, per cui è stato emanato un decreto di accusa di medesima data (DA __________). L’inchiesta sarebbe stata condotta parallelamente per tutte le ipotesi di reato, per cui risulterebbe difficile “scindere la nota d’onorario del difensore d’ufficio, le cui spese ed onorario sono comunque a carico dello Stato come previsto dalla nomina 31.03.2014” (decreto di abbandono 11.5.2015, p. 2, ABB __________). La nota d’onorario dell’avv. PR 1, per tutte le ipotesi di reato, sarebbe stata tassata dal procuratore pubblico con decisione separata.

In merito alla richiesta volta al riconoscimento della cifra di CHF 200.-- per la perdita di guadagno, il magistrato inquirente l’ha respinta in quanto “non è stata minimamente comprovata” (decreto di abbandono 11.5.2015, p. 2, ABB __________).

                                  g.   Con decreto 11.5.2015 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino, RE 1, siccome ritenuto colpevole di falsità in documenti ripetuta e truffa processuale tentata (DA __________, inc. MP __________).

                                  h.   RE 1, in data 19.5.2015, ha interposto opposizione al decreto d’accusa 11.5.2015 (DA __________).

                                    i.   Con gravame 20/21.5.2015 RE 1 impugna il dispositivo n. 3 del decreto di abbandono 11.5.2015 (ABB __________), con cui gli vengono negati indennizzi e riparazioni del torto morale. Il reclamante - in ordine - chiede la sospensione della procedura di reclamo sino al giudizio definitivo sulle imputazioni contenute nel decreto di accusa 11.5.2015 (DA __________), e - in merito - la riforma del suddetto dispositivo nel senso che gli venga riconosciuta un’indennità ex art. 429 CPP di CHF 1'860.45 oltre interessi al 5% dal 29.7.2014 (reclamo 20/21.5.2015, p. 6). Il reclamante chiede altresì che gli venga riconosciuta la cifra di CHF 1'000 -- (oltre IVA), a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.

                                    l.   Con sentenza 8.6.2016, la Pretura penale, confermando solo parzialmente il DA __________, ha giudicato RE 1 autore colpevole di falsità in documenti e di tentata truffa processuale.

                                 m.   Avverso la suddetta sentenza, RE 1 ha interposto appello, mediante annuncio 15.6.2016.

                                         L’appello di cui sopra è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello e revisione penale, che con sentenza di data 7.12.2016 (cresciuta in giudicato), ha prosciolto RE 1 da ogni imputazione (inc. CARP __________).

                                  n.   Con scritto 14/17.2.2017 l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo cliente, ha comunicato a questa Corte di ritenere il gravame inoltrato, in data 20/21.5.2015, avverso l’ABB __________ privo di interesse, in considerazione del suo totale proscioglimento da ogni imputazione da parte della Corte di appello e revisione penale (cfr. doc. 11 CRP).

                                         Ha aumentato la sua richiesta di riconoscimento di ripetibili relativi alla procedura di reclamo a CHF 1'500.--, in considerazione della necessità di presentare la replica alle osservazioni del magistrato inquirente.

                                  o.   Alla luce di quanto sopra il gravame 20/21.5.2015 avverso il decreto di abbandono __________ emanato il data 11.5.2015 e privo d’oggetto e può essere stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità, rinunciando al carico di tassa di giustizia e spese.

                                  p.   Questa Corte ritiene di riconoscere 4 ore di onorario dell’avv. PR 1 per la procedura di reclamo, alla tariffa oraria di CHF 180.-- per i difensori d’ufficio, ritenute sufficienti per degli allegati di complessive 10 pagine (reclamo 6 pagine e replica 4 pagine), per una fattispecie già conosciuta dal legale, comprensive anche delle discussioni con il cliente.

                                         Alla cifra di CHF 720.-- di onorario, vanno aggiunti CHF 100.-- di spese e CHF 65.60 di IVA.

                                  q.   Il reclamo è stralciato dai ruoli. Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

                                   r.   Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1, CHF 885.60 a titolo di ripetibili.

pronuncia

1.Il reclamo è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 885.60 a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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