Incarto n. 60.2015.169
Lugano 19 giugno 2015/asp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 9.04./15.05.2015 e 4/15.05.2015 presentate dall’
IS 1
tendenti ad ottenere informazioni inerente ad una segnalazione che concerne genitori di due figli minorenni e ad ottenere la trasmissione di eventuali rapporti d’intervento della Polizia;
premesso che la (prima) richiesta datata 9.04.2015, indirizzata alla Polizia cantonale, è giunta al Ministero pubblico il 20.04.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’11/15.05.2015, rilevando parimenti che nel corso dell’ultimo anno sono stati aperti quattro incarti a carico dei genitori (l’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ e l’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________, di cui egli si è occupato personalmente, nonché gli incarti MP __________ e MP __________ aventi quale titolare dell’inchiesta il procuratore pubblico Pamela Pedretti) e che nulla osta all’accesso da parte dell’autorità istante per quanto concerne gli incarti MP __________ e MP __________;
premesso inoltre che la (seconda) richiesta datata 4.05.2015 è giunta al Ministero pubblico il 6.05.2015, che – sempre per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’11/15.05.2015, comunicando parimenti che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’autorità istante con riferimento al procedimento penale sfociato nel NLP __________;
richiamato infine lo scritto 13/15.05.2015 del procuratore pubblico Pamela Pedretti, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
A seguito della segnalazione 13/15.05.2014 da parte dell’IS 1 (di seguito IS 1), unitamente alla quale ha prodotto un certificato medico allestito l’11.04.2014 dal dr. med. __________, diverse fotografie nonché una chiavetta USB inerenti alla persona di PI 3 (__________) [cfr., nel dettaglio, AI 1 – inc. NLP __________], il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato l’apertura dell’istruzione penale (inc. MP __________) a carico del marito di quest’ultima, PI 4 (__________), per le ipotesi di reato di lesioni semplici nei confronti del coniuge (art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP), sub. vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 CP) in relazione ai fatti avvenuti a __________ nel periodo compreso tra il 18.02.2011 e il 31.03.2014 (AI 2 – inc. NLP __________).
Il magistrato inquirente, dopo aver conferito l’incarico alla Polizia di approfondire la fattispecie mediante in particolare l’audizione delle parti coinvolte e dopo aver ottenuto il relativo rapporto il 5/8.07.2014, in data 10.07.2014 ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla predetta segnalazione (NLP __________). Il citato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.
1.2.
A seguito di un altro litigio avvenuto il 26.04.2014 tra i coniugi PI 3 e PI 4, quest’ultimo si è presentato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, che in data 27/28.04.2014 ha inoltrato al Ministero pubblico una segnalazione per atti di violenza ai suoi danni. Il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha quindi aperto un procedimento penale (inc. MP __________) contro ignoti per le ipotesi di reato di lesioni semplici e vie di fatto sfociato – dopo l’allestimento del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5/8.07.2014 – nel decreto di non luogo a procedere 10.07.2014 emanato a carico di PI 3 (NLP __________). Pure il predetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.
Con riferimento ai summenzionati due decreti di non luogo a procedere va rilevato che con scritto 5.06.2014 l’avv. __________, in nome e per conto della sua assistita PI 3, ha informato la Polizia cantonale in particolare del fatto che "(…). La mia cliente ha nel frattempo avuto un chiarimento con il marito, che mi legge in copia, ed entrambi hanno riconosciuto di aver sbagliato nell’essersi alterati, rispettivamente reciprocamente percossi. Hanno preso coscienza del loro agire inopportuno e si sono appoggiati a una serie di servizi che li aiutino a risolvere in altro modo le loro discussioni. La moglie beneficia del supporto di una psicologa a cui è stata indirizzata dalle UIR, rispettivamente il marito si è rivolto a uno psicoterapista, che ha già incontrato assieme alla moglie, predisponendo questi una terapia di coppia. (…)", precisando parimenti che entrambi i coniugi non sono più intenzionati a sporgere denuncia/querela l’uno nei confronti dell’altro (copia scritto 5.06.2014, doc. 1 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 5/8.07.2014, AI 4 – inc. NLP __________ rispettivamente AI 3 – inc. NLP __________).
Giova infine osservare che, con seduta del 29.04.2014, l’IS 1 ha in particolare privato immediatamente e provvisoriamente PI 3 e PI 4 della custodia parentale sui figli __________ (__________) e __________ (__________) ed ha deciso il loro collocamento in un istituto (cfr., nel dettaglio, AI 1 – inc. NLP __________).
2. Con la prima richiesta datata 9.04.2015 (indirizzata alla Polizia cantonale e trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte) l’IS 1 chiede di ottenere la trasmissione di eventuali rapporti d’intervento. A sostegno della sua istanza precisa che si sta occupando dei minori __________ e __________, che "(…) sono collocati presso degli istituti a causa di continui episodi di violenza tra i genitori (…)", i quali hanno domandato "(…) di estendere i rientri al domicilio dei due figli ma la nostra IS 1 ha ragione di pensare che la situazione tra i due genitori sia ancora molto conflittuale; per questo abbiamo bisogno di sapere se la (…) Polizia è dovuta ancora intervenire per i litigi tra PI 3 e PI 4 nell’ultimo anno" (istanza datata 9.04.2015, doc. CRP 1.b).
Con la seconda richiesta datata 4.05.2015 (trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte) l’IS 1, richiamando la sua segnalazione 13/15.05.2014 riguardante i genitori dei minori __________ e __________, chiede di ottenere ragguagli circa lo stadio della procedura (doc. CRP 1.a).
3. 3.1.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Arturo Garzoni comunica in sintesi che nulla osta all’accesso agli atti da parte dell’autorità istante con riferimento ai due procedimenti penali sfociati nel NLP __________ e nel NLP __________.
3.2.
Con scritto 13/15.05.2015 il procuratore pubblico Pamela Pedretti informa questa Corte di aver ricevuto, in copia per conoscenza, l’istanza datata 9.04.2015 dal collega Arturo Garzoni. Rileva al proposito che gli incarti MP __________ e MP __________ (di cui è titolare) sono sfociati in decreti d’accusa datati 27.04.2015, ai quali è stata interposta opposizione, comunicando parimenti di non opporsi alla richiesta dell’IS 1 di accedere agli atti. Nei prossimi giorni i relativi incarti saranno trasmessi, per competenza, alla Pretura penale.
I summenzionati due incarti esulano però dalla competenza di questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG e dell’art. 101 cpv. 2 CPP, poiché sono tuttora pendenti presso la Pretura penale e non sono dunque ancora stati archiviati.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
Nell’ambito della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel Canton Ticino questa funzione è esercitata dall'Autorità regionale di protezione (art. 2 LPMA), le cui competenze sono stabilite dal CC e dal regolamento di applicazione della LPMA (ROPMA).
5.2.
Nella fattispecie in esame – visti le competenze dell’autorità istante, il contenuto e l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ rispettivamente del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ – l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1, qui istante, prevale, di principio, sui diritti personali di PI 3 e PI 4, genitori di __________ e __________, i quali sono stati parti (in qualità di imputati/accusatori privati) ai citati procedimenti nel frattempo archiviati.
In effetti, occorre principalmente tutelare gli interessi e il bene dei loro due figli minorenni e mettere a disposizione dell’autorità istante – la quale (in particolare) esamina d’ufficio i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti, assume le prove necessarie e applica d’ufficio il diritto (cfr. in particolare l’art. 446 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) – dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione famigliare e personale di __________ e __________, e, se del caso, ordinare (altre) misure opportune per la loro protezione.
In siffatte circostanze gli atti istruttori degli incarti penali sfociati nel NLP __________ rispettivamente nel NLP __________ potrebbero essere potenzialmente utili all’IS 1 ai fini delle sue incombenze per avere un quadro più completo della situazione famigliare delle parti coinvolte.
Di conseguenza questa Corte autorizza un membro dell’IS 1 ad esaminare, presso questa Corte (per motivi di praticità), tutti gli atti istruttori degli incarti penali NLP __________ e NLP __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
Il membro è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze.
Va da sé che i membri dell’IS 1, nonché i suoi collaboratori sono legati al segreto d’ufficio (art. 12 LPMA).
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la natura della richiesta, si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC, la LPMA, il ROPMA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera