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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 12.03.2015 60.2015.1

12 mars 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,537 mots·~8 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Servizio sociale quale istante (richiesta respinta)

Texte intégral

Incarto n. 60.2015.1  

Lugano 12 marzo 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15.12.2014/5.01.2015 presentata dal

IS 1 rappr. dall’assistente sociale RA 1

  tendente ad ottenere informazioni riguardanti due interventi effettuati dalla Polizia a carico di due genitori;

premesso che la richiesta datata 15.12.2014, indirizzata al Comando di Polizia cantonale, è stata trasmessa al Ministero pubblico di __________ il 23.12.2014 rispettivamente al Ministero pubblico di __________ il 29.12.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.12.2014/5.01.2015;

richiamate le osservazioni 9/12.01.2015 del procuratore pubblico e 14/15.01.2015 di PI 3, __________, e PI 2, __________, di cui si dirà in seguito;

rilevato che il IS 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con scritto datato 15.12.2014 – indirizzato al Comando della Polizia cantonale e trasmesso dal procuratore pubblico, per competenza, a questa Corte (alla quale è pervenuto il 5.01.2015) a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – il IS 1, per il tramite dell’assistente sociale RA 1, espone e postula quanto segue:

                                         "Scrivo a riguardo del signor PI 2 e la sua compagna PI 3. Come assistente sociale sono preoccupata per la figlia (…)" __________ "(…) di solo __________ anni. Chiedo pertanto di poter avere informazioni riguardanti almeno 2 interventi, uno recente condotto dalla Polizia comunale di __________ in data __________ e l’altro sempre in __________ a __________ effettuato dall’antidroga alfine di poter valutare se vi siano gli estremi per una segnalazione all’ARP" (istanza 15.12.2014/5.01.2015, doc. CRP 1.a).

                                   2.   Dalle osservazioni 9/12.01.2015 presentate dal procuratore pubblico risulta anzitutto che la presente richiesta riguarda i procedimenti penali di cui agli incarti sfociati nel DA __________ rispettivamente nel NLP __________, entrambi passati in giudicato.

                                         Il magistrato inquirente nutre dei dubbi riguardo alla legittimazione di RA 1 in considerazione della sua funzione (assistente sociale del Comune di __________), richiamando gli art. 101 e 102 CPP applicabili per analogia ai procedimenti penali conclusi. Evidenzia inoltre che a RA 1 sarebbero già noti gli interventi del reparto antidroga inerenti a PI 3 e a PI 2 per poter segnalare il disagio all’Autorità regionale di protezione (di seguito ARP), cui spetta la competenza di valutare se compulsare o meno i relativi atti. Per questi motivi si rimette al prudente giudizio di questa Corte.

                                   3.   PI 2 e PI 3, dal canto loro, si oppongono entrambi alla presente richiesta. A loro giudizio l’istanza non sarebbe sostenuta da sufficienti motivazioni e non vi sarebbero le basi legali per il suo accoglimento. Osservano in particolare che per esaminare i loro incarti penali non sarebbe sufficiente la sola preoccupazione da parte dell’assistente sociale. Dovrebbero, per contro, sussistere indizi/prove concreti/e atti/e a comprovare che la loro figlia sarebbe in pericolo (ciò che non è il caso). Non comprendono in che modo e da parte di chi sia giunta la notizia al Comune degli interventi effettuati dalla Polizia. Se la bimba fosse stata in pericolo, le autorità preposte/coinvolte avrebbero provveduto autonomamente a segnalarlo alle autorità competenti (in base all’obbligo di segnalazione). Le preoccupazioni dell’assistente sociale sarebbero infondate. La fattispecie sarebbe da tempo conclusa e le autorità preposte non avrebbero segnalato alcunché a chicchessia, non avendo i fatti accaduti coinvolto la figlia (la quale non sarebbe mai stata in pericolo, godrebbe di ottima salute psicofisica e verrebbe regolarmente seguita da un pediatra). Mal comprendono poi il motivo per il quale l’assistente sociale cerchi di ottenere informazioni che li riguardano personalmente, senza essere interpellati. Non vi sarebbe dunque alcun interesse (giuridico legittimo) alla trasmissione al Comune di informazioni/documenti come postulato nella presente istanza.

                                   4.   Come esposto in entrata, il IS 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni di replica.

                                   5.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   6.   6.1.

                                         Come visto, con la presente istanza RA 1, quale assistente sociale e responsabile del IS 1 (cfr., al proposito, __________ e la carta intestata della presente istanza) esprime delle non meglio precisate preoccupazioni in merito alla figlia minorenne di PI 2 e PI 3. Chiede di ottenere informazioni riguardo ad almeno due interventi effettuati dalla Polizia afferenti ai genitori allo scopo di valutare l’esistenza degli estremi per una segnalazione all’ARP.

                                         Il magistrato inquirente, dal canto suo, ha in particolare richiamato gli incarti penali sfociati nel DA __________ e nel NLP __________, passati in giudicato, ed ha espresso la sua opinione in merito, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte.

                                         Tenuto conto del fatto che PI 3 e PI 2 si oppongono alla presente richiesta, questa Corte deve procedere ad un’attenta ponderazione degli interessi contrapposti delle parti in ossequio a quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         6.2.

                                         6.2.1.

                                         Giova anzitutto evidenziare che se nell’ambito dei procedimenti penali sfociati nel DA __________ rispettivamente nel NLP __________ (passati in giudicato) fossero emersi elementi/indizi concreti atti a pregiudicare il bene di __________, le autorità coinvolte (la Polizia e il Ministero pubblico) avrebbero immediatamente segnalato il caso all’ARP competente in applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP (secondo cui se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie) [cfr., al proposito, BSK StPO – U. SAXER, 2. ed., art. 75 CPP n. 5 e 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 75 CPP n. 2 e 6; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1062].

                                         Dagli atti non emerge però alcuna segnalazione in tal senso.

                                          6.2.2.

                                         Non va inoltre dimenticato che i genitori affermano che la minorenne (nata il __________) è regolarmente seguita dal pediatra, il quale soggiace comunque al diritto di avviso giusta l’art. 364 CP [secondo cui se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321 CP) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità di protezione dei minori].

                                         6.2.3.

                                         Dal contenuto della presente richiesta – basata appunto su non meglio precisate preoccupazioni – appare che l’assistente sociale sia già in qualche modo venuta in possesso di determinate informazioni riguardanti i genitori di __________, i quali non sarebbero nemmeno stati da lei interpellati.

                                         Ora, non spetta a questa Corte indicare quali passi debba intraprendere l’assistente sociale RA 1, in nome e per conto del IS 1 [il quale si occupa "(…) delle persone che si trovano momentaneamente o permanentemente in difficoltà sul piano della gestione della vita quotidiana e che non hanno la possibilità di ricevere aiuto dai familiari, rete naturale di assistenza: si tratta di persone che non hanno un reddito sufficiente per vivere, o che hanno gravi limitazioni a livello delle funzioni quotidiane. Il IS 1 si occupa anche delle famiglie che, per vari motivi, non riescono a fornire tutta l’assistenza necessaria ad un loro congiunto ammalato o non autosufficiente. Il IS 1 agisce positivamente in questi casi privilegiando coloro che, per mancanza di reddito o per assenza di una famiglia, non potrebbero risolvere il loro problema, con rischi e conseguenze per la loro sicurezza. Inoltre il IS 1 offre percorsi di avviamento, inserimento e/ reinserimento in ambito lavorativo per i cittadini in età lavorativa in condizioni di disagio psico-fisico e/o sociale" (__________)], visti la sua funzione e la sua formazione, per eventualmente tutelare il bene della bambina. La questione non merita ulteriori approfondimenti.

                                         In siffatte circostanze, a giudizio di questa Corte non è dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG del IS 1, qui istante, che prevale sui diritti personali di PI 3 e di PI 2 ad ottenere le informazioni richieste.

                                   7.   L’istanza va respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della particolarità della fattispecie e della funzione dell’autorità istante.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CPP, il CP, il CC ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                          La cancelliera

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