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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.02.2014 60.2014.28

19 février 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·909 mots·~5 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già rappresentante legale ex art. 106 cpv. 2 CPP quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2014.28  

Lugano 19 febbraio 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.01./4.02.2014 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti dell’incarto penale ABB __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 29.01.2014, spedita il 31.01.2013, è giunta al Ministero pubblico il 3.02.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Moreno Capella – l’ha trasmessa, per competenza (art. 62 cpv. 4 LOG), a questa Corte il 3/4.02.2014, comunicando di non avere nulla in contrario all’ulteriore visione degli atti, rilevando che IS 1 ha già visionato tutti gli atti del procedimento penale in questione l’1.02.2013, con l’estrazione di copie;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito di una segnalazione del 27.07.2011 da parte di un medico, è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per le ipotesi di reato di minaccia, atti sessuali con fanciulli, molestie sessuali e violazione del dovere d’assistenza o educazione ai danni dei suoi due figli minorenni __________ e __________ (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono 4.02.2013 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________);

                                         che adita da IS 1, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, il 17.06.2013 questa Corte ha respinto il suo reclamo 22/25.02.2013 (inc. CRP __________);

                                         che la decisione 17.06.2013 di questa Corte non è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è dunque passata in giudicato;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1 (cfr., al proposito, copia procura del 9.01.2014 annessa all’istanza 31.01./4.02.2014, doc. CRP 1.a), chiede di ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del surriferito procedimento penale;

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa di essere intenzionato a domandare la riapertura del procedimento penale in questione, e ciò sulla base di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova e in applicazione dell’art. 323 CPP, apportando le sue motivazioni in merito (cfr., nel dettaglio, istanza 31.01./4.02.2014, doc. CRP 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________ del 4.02.2013 (passato in giudicato), essendo la qui istante stata rappresentante legale ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 CPP dei suoi figli minorenni __________ e __________, presunte vittime dei reati ipotizzati;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di rappresentante legale dei minori __________ e __________ ex art. 106 cpv. 2 CPP) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 rispettivamente del suo nuovo patrocinatore, avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto penale sfociato nell’ABB __________, poiché il procedimento penale, nel frattempo archiviato, ha interessato personalmente i di lei figli in veste di presunte vittime;

                                         che a ciò aggiungasi che il patrocinatore della qui istante è intenzionato a richiedere la riapertura del procedimento penale, avendo apparentemente a disposizione nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 323 CPP;

                                         che di conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso il Ministero pubblico tutti gli atti istruttori del procedimento penale sfociato nell’ABB __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Moreno Capella, compatibilmente con i suoi impegni;

                                         che il legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1, in nome e per conto dei suoi figli minorenni, già stata parte al procedimento penale di cui all’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                     -

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera