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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 13.05.2014 60.2014.108

13 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·647 mots·~3 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2014.108  

Lugano 13 maggio 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/18.03.2014, emendata su richiesta il 2/5.05.2014, presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere i risultati autoptici di ┼__________;

premesso che la richiesta datata 2.03.2014, spedita il 4.03.2014, è giunta al Ministero pubblico il 5.03.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.03.2014, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 19.06.2013, in territorio di __________, IS 1 ha rinvenuto il corpo esanime di ┼__________, sua compagna.

                                         Il Ministero pubblico ha di conseguenza aperto d’ufficio un procedimento penale nell’ambito del quale il procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima (allo scopo di stabilire il momento del decesso, di verificarne la causa e le circostanze nelle quali è avvenuto) nonché l’esame tossicologico/di alcolemia. Il relativo rapporto è stato allestito l’8.08.2013 e completato il 15.10.2013. Il perito è giunto alla conclusione che la causa del decesso di ┼__________ sarebbe da ricondurre alle devastanti lesioni del sistema nervoso centrale causate dal colpo d’arma da fuoco, escludendo parimenti l’intervento da parte di terze persone. L’incarto penale è stato archiviato il 21.11.2013 (NLP __________ – inc. MP __________).

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione dei risultati autoptici riguardanti la sua allora compagna ┼__________.

                                         A sostegno della sua richiesta afferma che la stessa è stata la sua compagna nel periodo compreso tra il mese di novembre 2009 fino al giorno del suo decesso. Adduce inoltre che forse l’incarto penale in questione potrebbe dargli un sostegno per elaborare il lutto, ritenuto che il suicidio è accaduto nei pressi della sua abitazione e considerato inoltre che, fino ad oggi, non capisce i motivi alla base del suo gesto estremo.

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1, l’allora compagno di ┼__________ [circostanza che emerge pure dal rapporto di costatazione allestito dalla Polizia il 15.07.2013 (inc. MP __________], a conoscere l’esatta causa del suo decesso.

                                         Di conseguenza il rapporto di costatazione datato 15.07.2013, la relazione medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma della vittima datata 8.08.2013 (relazione provvisoria) e la relazione medico legale sugli accertamenti necroscopici eseguiti sulla salma della vittima datata 15.10.2013 (relazione definitiva) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.

                                   3.   Intimazione:

                                     -

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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