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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.05.2014 60.2014.105

15 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·982 mots·~5 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2014.105  

Lugano 15 maggio 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/14.03.2014 – emendata su richiesta il 18.04.2014 – presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere il verbale attestante la causa del decesso di ┼__________;

premesso che la richiesta datata 10.03.2014 è giunta al Ministero pubblico l’11.03.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 14.03.2014, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’__________, alle ore 12.20, in territorio di __________, è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (__________), cittadino __________.

                                         Il Ministero pubblico ha conseguentemente aperto d’ufficio un procedimento penale (inc. MP __________) nell’ambito del quale il procuratore pubblico ha ordinato l’autopsia e l’esame tossicologico sulla salma della vittima (AI 1). Il relativo rapporto è stato allestito il 4.06.2013 e completato il 9.08.2013 (AI 5 e AI 7). Il perito è giunto alla conclusione secondo la quale andava sicuramente privilegiata l’ipotesi suicida quale causa del suo decesso (AI 7, p. 3). L’incarto penale è stato archiviato il 23.09.2013 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza – consegnata dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte ed emendata su richiesta il 18.04.2014 – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del verbale dell’autorità giudiziaria che ha stabilito il decesso di ┼__________.

                                         A sostegno della sua richiesta precisa in particolare che il 18.12.2013 sarebbe stato pubblicato il testamento olografo di ┼__________ da cui essa risulterebbe quale beneficiaria dell’appartamento con due posti auto, ubicati in Via __________ no. __________ a __________, ove lei abita. L’immobile sarebbe gravato da ipoteca a garanzia di un contratto di mutuo a suo tempo stipulato dal defunto per il suo acquisto, il cui debito (assistito da polizza assicurativa) si estingue in caso di decesso del debitore. Con scritto 29.01.2014 la __________ avrebbe comunicato alla sua filiale della provincia di __________ di essere venuta a conoscenza del decesso del suo assicurato ┼__________ e di necessitare, tra gli altri documenti, copia del verbale dell’autorità giudiziaria intervenuta sul luogo dell’incidente (in caso di incidente per cause accidentali). Con dichiarazione di successione registrata presso l’Agenzia delle entrate di __________ sarebbe stato attuato il trasferimento dell’immobile dal defunto alla qui istante, quale beneficiaria designata (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 1, doc. CRP 4 e doc. CRP 5; cfr. anche gli scritti 20.02.2014, 5.03.2014, 6.03.2014 e 10/11.03.2014 di IS 1, AI 9 – AI 12, inc. NLP __________).

                                   3.   Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte, rilevando nondimeno che la richiedente non risulterebbe, ai fini della legislazione elvetica, erede legittima della persona deceduta, poiché la stessa vanterebbe un diritto ereditario sulla base di un testamento olografo di vecchia data non convalidato giudiziariamente.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   Ora, dalla documentazione agli atti si evince in particolare che in data 18.12.2013 è stato pubblicato con verbale un testamento olografo redatto il 30.04.2010 da __________ (nel frattempo deceduto) a favore di IS 1 (già __________), quale legataria, avente quale oggetto un appartamento con due posti auto (cfr., al proposito, AI 9 – AI 12 dell’inc. NLP __________ e documentazione annessa allo scritto 18.04.2014, doc. CRP 4 e doc. CRP 5).

                                         Ciò posto e tenuto conto dei motivi addotti nella presente richiesta, a giudizio di questa Corte appare dato un interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della pagina 1 e della pagina 3 della relazione medico legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di __________ (nato il __________ e deceduto l’__________) allestita dalla dr.ssa __________ il 9.08.2013 (AI 7 – inc. NLP __________), da cui emerge il motivo del suo decesso.

                                         In siffatte circostanze la pagina 1 e la pagina 3 della relazione medico legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di __________ allestita dalla dr.ssa __________ il 9.08.2013 (AI 7 – inc. NLP __________) vengono trasmesse, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

                                         Va da sé che la summenzionata documentazione potrà essere usata esclusivamente nell’ambito della richiesta presentata dalla società di assicurazione __________ di cui alla presente istanza.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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