Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.04.2014 60.2014.104

3 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·838 mots·~4 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2014.104  

Lugano 3 aprile 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/10.03.2014 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale TPC __________, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;

premesso che la richiesta datata 6.03.2014 è giunta al Tribunale penale cantonale il 7.03.2014, che l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 10.03.2014, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 19.11.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato __________, cittadino __________, autore colpevole – tra l’altro – di infrazione alla LStr [inganno nei confronti delle autorità (tentato) giusta l’art. 118 LStr] "per avere, nel dicembre 2012, tentato di ottenere un permesso di soggiorno per sé, ingannando le autorità incaricate sottacendo fatti essenziali, o meglio che il matrimonio con la cittadina svizzera __________ era fittizio" e lo ha condannato alla pena detentiva di quindici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo) [inc. TPC __________].

                                         La summenzionata decisione è passata in giudicato il medesimo giorno.

                                   2.   Con scritto 6/10.03.2014 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, essendo stato ammesso il suo richiamo ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 21.11.2013 dalla __________ (rappr. da: __________, __________, __________) contro __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________) e __________, __________ (patr. da: avv. __________) avente quale oggetto la richiesta di annullamento del matrimonio (doc. 1 CRP).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                        Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   4.   Nella fattispecie in esame – stante il contenuto dell’incarto penale richiamato con riferimento al reato di infrazione alla LStr [inganno nei confronti delle autorità (tentato), art. 118] e l’oggetto della vertenza civile – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna 19.11.2013 (passata in giudicato) a carico di __________.

                                         In effetti, proprio per il fatto che in data 19.11.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto __________ (tra l’altro) autore colpevole di infrazione alla LStr giusta l’art. 118 LStr "per avere, nel dicembre 2012, tentato di ottenere un permesso di soggiorno per sé, ingannando le autorità incaricate sottacendo fatti essenziali, o meglio che il matrimonio con la cittadina svizzera __________ era fittizio", la __________ (rappr. da: __________, __________) ha promosso due giorni dopo una causa presso la Pretura qui istante tendente ad ottenere l’annullamento del matrimonio tra __________ e __________.

                                         In siffatte circostanze, gli atti istruttori del procedimento penale dell’incarto penale richiamato inerenti alla summenzionata fattispecie, potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto penale TPC __________ (due cubi, in cui è contenuta anche la sentenza di condanna 19.11.2013) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Tribunale penale cantonale, al più tardi, a procedimento civile concluso.

                                   5.   La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2014.104 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.04.2014 60.2014.104 — Swissrulings