Incarto n. 60.2013.50
Lugano 20 febbraio 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/15.02.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 5.02.2013 è giunta al Ministero pubblico il 7.02.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 14/15.02.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della querela 16.05.2011 sporta da IS 1 contro PI 2 per titolo di minaccia in relazione ai presunti fatti accaduti a __________, il 10.05.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 19.09.2012 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico a carico del querelato, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato;
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;
che il citato decreto è dunque passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – IS 1 chiede di poter accedere agli atti del surriferito procedimento penale;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante il qui stante abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto penale MP __________ sfociato nel NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che di conseguenza l’elenco atti datato 14.02.2013 e gli atti istruttori AI 1 – AI 5 vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera